Per i residenti all'estero spettano le agevolazioni prima casa
Non è previsto l'obbligo di adibire l'immobile come abitazione principale per godere delle agevolazioni prima casa.
L'Agenzia delle Entrate con risposta numero 627 del 27/09/2021, ha fornito chiarimenti in materia di agevolazioni prima casa e riacquisto di un altro immobile sul territorio italiano, per un soggetto che vive all'estero. Chi risiede all'estero, nel caso in cui riacquista un'abitazione in Italia, non è tenuto a ottemperare all'obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.
Per beneficiare delle agevolazioni prima casa è necessario che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza.
Oppure, se diverso, nel Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività ,ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.
La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, dall'acquirente nell'atto di acquisto.
Nel caso in cui i beni acquistati con le agevolazioni prima casa, siano venduti prima dei cinque anni dalla data di acquisto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti, per gli acquisti soggetti a IVA, la differenza fra l'IVA calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata del 4%. Nonché una sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima e recuperare gli interessi di mora.
La decadenza dalle agevolazioni prima casa è evitata nell'ipotesi in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Per il cittadino emigrato all'estero, già in sede del primo acquisto, è riconosciuta l'agevolazione a condizione che l'immobile acquistato in Italia sia la prima casa, senza che sia necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui si trova l'immobile acquistato. Lo stesso vale anche nel caso di riacquisto di un'altra abitazione sul territorio italiano.
Infine, lo stato di cittadino emigrato all'estero non deve essere documentata con un certificato di iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), ma può essere autocertificata dal soggetto interessato con una dichiarazione resa nell'atto di acquisto dell'immobile.