Benefici fiscali a vantaggio di una terza persona
L'agevolazione prima casa sull'imposta di registro è prevista nel caso venga stipulato un contratto di compravendita immobiliare a favore di terzo.
È quanto affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini con la sentenza 113 del 27 marzo 2018.
Prima di entrare nel merito della notizia ricordiamo in cosa consista il contratto di compravendita a favore di terzo. Si tratta di un contratto che produce i propri effetti nei confronti di un soggetto che non è stato parte dell'accordo. L'effettotraslativo della proprietà del bene oggetto del contratto si produce in capo a un terzo estraneo. Il bene entrerà dunque a far parte del patrimonio del terzo senza che questi abbia dato il proprio consenso.
Il contraente che ha sottoscritto l'accordo e che paga il prezzo, designa il destinatario dell'effetto acquisitivo derivante dalla compravendita.

Nella fattispecie sopra descritta è stata riconosciuta dalla CTP di Rimini l'agevolazione prima casa, sulla base di un orientamento che aveva già trovato il consenso da parte delle CTP di Perugia (sentenza 16470772012), Matera (121/03/1993) e Forlì (12/01/2018).
Si ricorda, tuttavia, la pronuncia in senso contrario da parte della CTR Umbria (359/01/2014).
In base alla pronuncia oggetto di attenzione il terzo designato potrà fruire dei benefici fiscali, ammesso che abbia le caratteristiche e i requisiti per poter beneficiare dell'agevolazione prima casa. Si ricorda che rientra tra le agevolazioni prima casa l'applicazione dell'imposta di registro in forma ridotta, cioè pari al 2%.Per poterne beneficiare dovranno sussistere tutte quelle condizioni richieste dalla legge per poter avvalersi di tali sgravi fiscali.
Si pensi alla necessità di fissare la residenza o di lavorare nel Comune dove è situata la casa oggetto della compravendita agevolata. Necessario inoltre non possedere abitazioni in tutto il territorio nazionale per le quali si è già fruito delle agevolazioni, oppure venderle entro 1 anno.
Nel caso esaminato dalla CTP di Rimini le dichiarazioni rilevanti ai fini dell'agevolazione prima casa sono state rilasciate dal terzo interessato che, nella fattispecie, è direttamente intervenuto durante la redazione del contratto.