Affitti a canone concordato: col DL Semplificazioni attestazione valida più volte
Con l'entrata in vigore del DL Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 giugno scorso, in caso di stipula di contratti di affitto a canone concordato, l'attestazione sarà valida per più contratti.
Ma andiamo con ordine e spieghiamo quale sia la finalità delle attestazioni.
L'attestazione rilasciata per gli affitti a canone concordato consiste nella certificazione necessaria per quei contratti che sono stati sottoscritti senza l'assistenza delle sigle firmatarie delle intese locali.
L'attestazione è un elemento importante poiché consente l'accesso alle agevolazioni fiscali connesse a questa tipologia di contratto di locazione. Si pensi all'applicazione della cedolare secca del 10% o alle agevolazioni in materia di Irpef e imposta di registro.

La novità del DL Semplificazioni consiste nella modifica della validità di tali attestazioni. La certificazione potrà infatti ritenersi valida per più volte ovvero per tutti i contratti di locazione successivi al suo rilascio.
Questo fino a quando non si verifichino dei cambiamenti delle caratteristiche dell'immobile oggetto di contratto o fino a quando non intervengano cambiamenti negli accordi territoriali presso il Comune di riferimento.
Prima dell'ingresso della nuova normativa il rilascio dell'attestazione da parte dei sindacati degli inquilini o delle associazioni dei proprietari doveva avvenire in riferimento a ciascun contratto. La sua validità era limitata alla durata del contratto e doveva essere nuovamente rilasciata in caso di ulteriore contratto di affitto riferito allo stesso immobile pur restando invariate le condizioni applicate.
L'attestazione serve a certificare che il contratto stipulato, da un punto di vista economico e normativo, è conforme agli accordi territoriali.
Quindi, riepilogando, in caso di contratto a canone concordato vi sono due opzioni.
Il contratto può essere stipulato con l'assistenza dei sindacati degli inquilini o associazione dei proprietari e in tal caso non sono necessarie ulteriori formalità.
Il contratto può essere non assistito e in tal caso è obbligatorio il rilascio dell'attestazione da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali. I contratti non assistiti sono quelli conclusi direttamente tra inquilino e padrone di casa.
È evidente che con le nuove norme in vigore vi sarà un risparmio sulle spese dovute per l'attestazione.