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Tra il 2008 ed 2009 il 24,4% degli italiani, di età superiore ai 14 anni, ha utilizzato internet per l'acquisto di beni e/o di servizi (si tratta di circa 5,6 milioni di persone).
Questo l'esito di un'indagine statistica condotta dall'Istat nel 2009 e pubblicata dallo stesso istituto sul finire dello scorso anno.
L'incremento rispetto al 2005, quando era circa il 16,8% del medesimo campione a fare quest'uso della rete, è significativo.
Sono svariati i motivi per cui non si effettuano acquisti tramite internet: l'abitudine di comperare in modo tradizionale, il desiderio di vedere personalmente il prodotto, paura di fornire i dati della carta di credito (fonte: Cittadini e nuove tecnologie, Istat, 2009).
Nonostante le perplessità di molti ad oggi due sono i dati certi:
a)gli acquisti on-line (il c.d. e-commerce) iniziano a mostrare un trend positivo;
b)la legge dovrebbe favorire questa tendenza, in quanto il codice del consumo contiene norme ben precise per la tutela dei consumatori nei così detti contratti a distanza.
Vale la pena, quindi, capire quando un contratto possa definirsi a distanza e quali siano le garanzie per il consumatore.
Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs n. 206 del 2005 (il c.d. codice del consumo) per contratto a distanza s'intende:
Il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Le vendite effettuare tramite Internet, dunque, sono certamente riconducibili nell'alveo di questa categoria.
La disciplina si applica tanto alla vendita di beni (es. acquisto di elettrodomestici, cellulari, computer, ecc.) quanto alla prestazione di servizi (es. abbonamento a banche dati, ecc.).
Vale la pena ricordare che la normativa che andremo ad esaminare vale per i consumatori ossia per quelle persone che acquistano per scopi estranei alla loro attività professionale o imprenditoriale.
Il professionista, che acquista on-line, sarà sostanzialmente soggetto alle condizioni contrattuali imposte dal venditore (purché le stesse, naturalmente non siano contrarie alle disposizioni di legge).
In sostanza, non è sbagliato affermare che negli acquisti on-line il consumatore è certamente più tutelato.
Detto ciò è utile approfondire quali sono i diritti di questo soggetto in relazione a questa particolare forma di conclusione di un contratto.
Innanzitutto le informazioni che l'acquirente ha diritto di ricevere.
Ai sensi dell'art. 52 prima della conclusione del contratto il consumatore deve ricevere una serie d'informazioni relative (riportiamo l'elenco contenuto nel succitato articolo): a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte; d) spese di consegna; e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2; g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validità dell'offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Solitamente, per le vendite on-line esiste una pagina a ciò dedicata raggiungibile dalla pagina principale o dalla pagina nella quale si effettua l'acquisto.
Di queste informazioni il consumatore ha diritto di ricevere conferma per iscritto o su altro supporto duraturo; ciò vuol dire che deve ritenersi valido anche l'invio di un'e-mail contenente tali indicazioni (art. 53 codice del consumo).
Contestualmente il venditore dovrà fornire anche tutte le informazioni utili per il corretto esercizio del diritto di recesso (che per legge può avvenire entro 10 giorni che decorrono a seconda dei casi dalla data di conclusione del contratto o di ricevimento della merce) (art. 53 codice del consumo).
Nel caso di merce difettosa o danneggiata, il consumatore, ferma restando la possibilità di recedere dal contratto avrà la facoltà di esercitare il diritto di garanzia chiedendo la sostituzione o la riparazione della cosa acquistata (artt. 128 e seguenti del codice del consumo).
Quanto alle modalità di pagamento la legge non dice nulla in merito, sicché devono ritenersi lecite tutte le varie ipotesi previste dal venditore.
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