Gli interventi eseguiti in difformita' alle autorizzazioni edilizie, sono una consuetudine di una parte della nostra societa' civile.
A fronte di questo aspetto il legislatore ha posto delle condizioni che consentono di sanare, in parte, questi abusi.
Questo presupposto è espresso nell'articolo 36 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che permette, al responsabile dell'abuso, di ottenere il permesso in sanatoria (indicazioni comma 1), subordinando il pagamento di una somma a titolo di oblazione (comma 2), ed a seguito di pronuncia del competente ufficio comunale o del responsabile nei modi previsti dal comma 3.
L'intervento in questione, per essere accolto, deve comunque essere conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso che al periodo della presentazione della richiesta (comma 1).
Della stessa linea è la sentenza del Consiglio di Stato (n.4838 del 17 settembre 2007), che sinteticamente indica, come condizione per l'accoglimento dell'accertamento, la regolarità delle opere alla data di emanazione dell'atto che esamina l'istanza ed al periodo dell'abuso.
Ma vediamo i fatti.
Se, ad esempio, tra il periodo intercorrente la realizzazione dell'opera e la presentazione della domanda, c'è stata una variazione in senso restrittivo dell'indice volumetrico, ne consegue che l'edificio, pur rispettando le condizioni urbanistiche alla data di fabbricazione, abbia un volume edilizio superiore.
La stessa cosa può essere considerata anche nell'altro senso, ossia non si può condonare una difformità che, pur rispettando gli attuali parametri, non è conforme a quelli relativi al periodo di costruzione.
Questa prassi operativa ha delle eccezioni che riguardano sostanzialmente gli interventi eseguiti su edifici soggetti a vincolo paesaggistico.
In questi casi vige l'articolo 181 del D.Lvo 42/2004, il quale indica al comma 1, l'applicabilità delle sanzioni (previste dall'art.20 della Legge 47/85), e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi (comma 2).
A seguito della Legge 308/2004 (articolo 1 comma 36), sono state apportate delle modifiche (compatibilità paesaggistica di interventi minori), che permettono di non applicare le disposizioni del comma 1, quando:
- i lavori realizzati in assenza o difformità non abbiano determinato ulteriori superfici utili o di volume rispetto a quelli autorizzati;
- per l'impiego di materiali difformi all'autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della normativa vigente.
Queste ultime indicazioni, che determinano una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica, sono incluse nell'articolo 167 del D.Lvo 42/2004.
In ultimo, per ciò che riguarda la variazione delle opere strutturali depositate presso l'Ufficio del Genio Civile, è necessario procedere alla ridefinizione per evitare una denuncia penale.