Abolizione DIA: il ruolo del tecnico

L'abolizione della DIA per numerosi interventi edilizi non annulla la necessita' di avvalersi della consulenza di un tecnico abilitato.
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Con il Decreto Legge n. 40/2010 è stato dato l'avvio all'attuazione della semplificazione amministrativa in edilizia che, di fatto, ha portato all'aumento degli interventi rientranti nel campo di attivita' edilizia libera e all'abolizione della DIA per realizzarli.

ProgettoLo scopo della norma è quello di rendere meno farraginosa e lunga la procedura che porta all'inizio dei lavori, riducendo il numero di documenti necessari e il tempo occorrente prima di iniziare.
Con lo slogan Ognuno padrone a casa propria, però, si rischia di far passare soltanto un'idea: che, cioè, si possa fare a meno della consulenza di un tecnico quando bisogna ristrutturare casa, risparmiando così il costo della prestazione professionale.

Che questo non sia vero emerge, invece, chiaramente, dall'interpretazione della norma stessa.
Infatti l'art.5, comma 1, lettera b), contempla tra gli interventi definiti di edilizia libera: gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) (del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, n.d.r.), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

Consulenza del tecnicoQuindi, nel caso in cui si debba procedere ad eseguire un intervento edilizio, è necessario innanzitutto che si sappia riconoscere quali sono le parti strutturali dell'edificio.
Ma chi può essere in grado di distinguere se un elemento architettonico svolge anche una funzione portante? Certamente il committente non può farlo da solo, né è sufficiente che si rivolga all'impresa, perché il muratore, per quanto possa essere una persona di esperienza, ha un altro genere di competenze.
D'altro canto non basta individuare un muro chiaramente portante in un edificio in muratura, piuttosto che travi e pilastri in uno in cemento armato, per andare sul sicuro. Infatti anche un semplice tramezzo può assumere una funzione portante in un edificio “assestato” da molti anni.
Pertanto diventa indispensabile rivolgersi ad un tecnico laureato, ingegnere o architetto, per poter intervenire con tranquillità.

La norma afferma poi che gli interventi che si possono realizzare senza DIA sono quelli definiti di manutenzione straordinaria dal D.P.R. 380/2001, all'art. 3, comma 1, lettera b). Precisamente l'articolo definisce così tali interventi: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Architetti al lavoroGli interventi che comportano aumento di volume, quindi, continueranno ad essere soggetti alla concessione di Permesso di Costruire, subordinato alla presentazione al Comune di progetto a firma di tecnico abilitato.

Per quanto riguarda, invece, le superfici, ci sono più dubbi. Alcuni Comuni fanno rientrare nella dizione manutenzione straordinaria anche le opere necessarie per ottenere una diversa distribuzione interna. Ciò vuol dire, quindi, che se si modificano le tramezzature interne di un appartamento, creando un secondo bagno o unendo cucina e soggiorno, questi lavori dovrebbero poter essere realizzati senza presentazione di una DIA.
Ma, ritornando al Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001), leggiamo che l'intervento, per essere definito manutenzione straordinaria, non deve alterare neanche le superfici. Ora, se per superficie si intende quella utile interna, essa è data dalla somma delle superfici delle varie stanze. Pertanto, modificando la distribuzione interna risulta pressoché impossibile che la superficie utile rimanga uguale a quella preesistente.

Tuttavia, se anche considerassimo la superficie al lordo delle tramezzature ed essa rimanesse invariata, resta da rispettare l'altra prescrizione del Testo Unico, che all'art. 23, che disciplina la Denuncia di Inizio Attività, subordina la fine dei lavori alla presentazione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
Ebbene, anche per individuare la necessità di procedere ad un'eventuale variazione catastale risulta indispensabile la presenza di un tecnico abilitato.

Quindi si può vedere come tutt'ora non si possa prescindere dalla assistenza di una figura professionale quando si realizzano lavori edilizi.
Rimane infatti da dire che, seppure oggi si possa dare l'avvio ad lalcuni avori senza presentare un progetto e quindi senza un tecnico incaricato, la figura del Direttore dei Lavori, se presente, rappresenta sempre una fondamentale tutela del committente nei confronti dell'impresa esecutrice, vigilando affinché questa realizzi le opere a perfetta regola d'arte.

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