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Vorrei condividere il quesito posto da una persona invalida e inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche su parti condominiali.
La situazione è la seguente: all'ingresso del condominio, per accedere al portone comune, è presente un gradino alto circa 20 cm.
Uno dei condomini, riconosciuto invalido all'80%, purtroppo non è in grado di salire e scendere il gradino e più volte è caduto proprio in questo punto.
Chiede dunque all'Assemblea condominiale il permesso di modificarlo, così da poter entrare ed uscire dall'edificio senza preoccupazioni ed in modo più agevole.
La modifica viene negata dall'Assemblea per non deturpare l'estetica del condominio, che, viene specificato dal richiedente, non possiede caratteristiche storiche o di particolare pregio.
La persona in difficoltà domanda allora se è possibile risolvere il problema in modo legale, imponendo il lavoro anche ai condòmini contrari, e, in caso di opere, chiede anche se ha diritto a qualche agevolazione fiscale.
Le opere mirate al superamento delle barriere architettoniche sono soggette a deliberazione condominiale.
Il legislatore, per favorirne la realizzazione, ne ha abbassato il quorum per l'approvazione ed in caso di delibera la spesa dell'intervento su parti comuni viene ripartita in base ai millesimi di proprietà, così come previsto dal Codice Civile.
In tal caso la spesa ricadrebbe anche su coloro che hanno espresso parere negativo.
Fortunatamente l'art.2 della Legge 13 del 9 gennaio 1989 tutela il disabile in situazioni di completo disinteresse da parte del condominio.
L'articolo citato prevede che, qualora il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, tale deliberazione, il disabile possa installare, a proprie spese, servoscala o strutture mobili e facilmente rimovibili.
La ratio della legge è permettere ai disabili di accedere a qualsiasi edificio per svolgere tutte le funzioni proprie della loro vita cercando di eliminare qualsiasi genere di discriminazione.
Infatti la possibilità di accesso allo stabile da parte di chiunque travalica il diritto di proprietà. D'altro canto la legge si interseca anche con la normativa sul condominio e pertanto sulle parti comuni viene consentito un intervento limitato (strutture mobili o facilmente rimovibili), in modo da non ledere il diritto di proprietà degli altri condomini, che è sancito dalla Costituzione.
A causa dell'accollamento totale delle spese da parte del disabile, talvolta l'articolo citato non viene sfruttato come si spererebbe.
Infatti, nonostante la possibilità di accedere ad agevolazioni fiscali e ad un'aliquota IVA ridotta, può capitare che qualcuno sia costretto a rinunciare all'intervento proprio per ragioni di carattere economico.
Questi casi rendono purtroppo la legge insufficiente.
In virtù delle considerazioni fatte, nella situazione in esame, dopo aver avuto parere negativo dall'Assemblea condominiale, ritengo sia facoltà della persona invalida intervenire accollandosi tutte le spese. È tuttavia necessario, per rispettare la legge, che la modifica apportata sia una struttura mobile o facilmente rimovibile.
Bisogna dunque fare attenzione a non modificare irreversibilmente il gradino esistente.
Meglio invece applicarvi una struttura di carattere più temporaneo, come ad esempio una rampa in legno ben ancorata o qualsiasi altra struttura idonea.
Per capire quale sia la soluzione migliore bisognerebbe vedere la situazione nello specifico.
L'intervento in esame può usufruire della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (il 50% per intenderci).
Infatti questa detrazione fa rientrare nelle opere agevolabili anche quelle mirate all'abbattimento delle barriere architettoniche.
L'unica condizione è che l'intervento risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge.
Ciò significa che l'eventuale rampa in legno (o altra struttura che un tecnico competente sarà in grado di suggerire) dovrà rispettare tutti i requisiti per essere utilizzata da un disabile.
Una volta effettuato l'intervento, per accedere alla detrazione fiscale bisognerà pagare la fattura con apposito bonifico bancario (da richiedere allo sportello della banca) e successivamente conservare la fattura e la ricevuta di pagamento, oltre che eventuali permessi comunali o comunicazione ASL quando necessari.
I documenti relativi ai pagamenti (fattura e ricevuta del bonifico) dovranno poi essere consegnati al commercialista, che provvederà a tutti gli adempimenti per la detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
Successivamente i documenti andranno riconsegnati al proprietario in modo da averli a disposizione, insieme agli altri, ed esibirli in occasione di eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate.
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