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Abbattimento barriere architettoniche in condominio

Cosa accade se l'Assemblea condominiale esprime parere contrario all'esecuzione di opere che mirano ad eliminare le barriere architettoniche sulle parti comuni?
Pubblicato il

persona in carrozzinaVorrei condividere il quesito posto da una persona invalida e inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche su parti condominiali.

La situazione è la seguente: all'ingresso del condominio, per accedere al portone comune, è presente un gradino alto circa 20 cm.
Uno dei condomini, riconosciuto invalido all'80%, purtroppo non è in grado di salire e scendere il gradino e più volte è caduto proprio in questo punto.
Chiede dunque all'Assemblea condominiale il permesso di modificarlo, così da poter entrare ed uscire dall'edificio senza preoccupazioni ed in modo più agevole.
La modifica viene negata dall'Assemblea per non deturpare l'estetica del condominio, che, viene specificato dal richiedente, non possiede caratteristiche storiche o di particolare pregio.

La persona in difficoltà domanda allora se è possibile risolvere il problema in modo legale, imponendo il lavoro anche ai condòmini contrari, e, in caso di opere, chiede anche se ha diritto a qualche agevolazione fiscale.


Normativa sulle barriere architettoniche in condominio


persona con difficoltà motorie

Le opere mirate al superamento delle barriere architettoniche sono soggette a deliberazione condominiale.
Il legislatore, per favorirne la realizzazione, ne ha abbassato il quorum per l'approvazione ed in caso di delibera la spesa dell'intervento su parti comuni viene ripartita in base ai millesimi di proprietà, così come previsto dal Codice Civile.
In tal caso la spesa ricadrebbe anche su coloro che hanno espresso parere negativo.

Fortunatamente l'art.2 della Legge 13 del 9 gennaio 1989 tutela il disabile in situazioni di completo disinteresse da parte del condominio.
L'articolo citato prevede che, qualora il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, tale deliberazione, il disabile possa installare, a proprie spese, servoscala o strutture mobili e facilmente rimovibili.

La ratio della legge è permettere ai disabili di accedere a qualsiasi edificio per svolgere tutte le funzioni proprie della loro vita cercando di eliminare qualsiasi genere di discriminazione.
Infatti la possibilità di accesso allo stabile da parte di chiunque travalica il diritto di proprietà. D'altro canto la legge si interseca anche con la normativa sul condominio e pertanto sulle parti comuni viene consentito un intervento limitato (strutture mobili o facilmente rimovibili), in modo da non ledere il diritto di proprietà degli altri condomini, che è sancito dalla Costituzione.

A causa dell'accollamento totale delle spese da parte del disabile, talvolta l'articolo citato non viene sfruttato come si spererebbe.
Infatti, nonostante la possibilità di accedere ad agevolazioni fiscali e ad un'aliquota IVA ridotta, può capitare che qualcuno sia costretto a rinunciare all'intervento proprio per ragioni di carattere economico.
Questi casi rendono purtroppo la legge insufficiente.


Soluzione del caso specifico presentatosi in condominio


In virtù delle considerazioni fatte, nella situazione in esame, dopo aver avuto parere negativo dall'Assemblea condominiale, ritengo sia facoltà della persona invalida intervenire accollandosi tutte le spese. È tuttavia necessario, per rispettare la legge, che la modifica apportata sia una struttura mobile o facilmente rimovibile.
Bisogna dunque fare attenzione a non modificare irreversibilmente il gradino esistente.
Meglio invece applicarvi una struttura di carattere più temporaneo, come ad esempio una rampa in legno ben ancorata o qualsiasi altra struttura idonea.
Per capire quale sia la soluzione migliore bisognerebbe vedere la situazione nello specifico.


Detrazioni fiscali per l'eliminazione delle barriere architettoniche in condominio


scala e difficoltà motorieL'intervento in esame può usufruire della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (il 50% per intenderci).
Infatti questa detrazione fa rientrare nelle opere agevolabili anche quelle mirate all'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'unica condizione è che l'intervento risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge.
Ciò significa che l'eventuale rampa in legno (o altra struttura che un tecnico competente sarà in grado di suggerire) dovrà rispettare tutti i requisiti per essere utilizzata da un disabile.

Una volta effettuato l'intervento, per accedere alla detrazione fiscale bisognerà pagare la fattura con apposito bonifico bancario (da richiedere allo sportello della banca) e successivamente conservare la fattura e la ricevuta di pagamento, oltre che eventuali permessi comunali o comunicazione ASL quando necessari.

I documenti relativi ai pagamenti (fattura e ricevuta del bonifico) dovranno poi essere consegnati al commercialista, che provvederà a tutti gli adempimenti per la detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
Successivamente i documenti andranno riconsegnati al proprietario in modo da averli a disposizione, insieme agli altri, ed esibirli in occasione di eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate.

riproduzione riservata
Abbattimento barriere architettoniche in condominio
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Galdaron
    Galdaron
    Mercoledì 30 Settembre 2015, alle ore 16:43
    Buongiorno ! Abbiamo nel condominio una disabile che chiede di far pagare al condominio la creazione di una rampa per disabili. Ha anche detto che si rivolgerà ad un legale se il condominio non pagherà ne darà autorizzazione alla costruzione. Leggo però che quanto dice la condomina non è vero.Vorrei sapere se il condominio è obbligato a pagare i lavori. Grazie !
    rispondi al commento
  • Anna Maria Sarno
    Anna Maria Sarno
    Sabato 14 Dicembre 2013, alle ore 23:22
    Vivo in una vecchia casa di Torino, con i ballatoi.
    Nel 1989 ho avuto un incidente.
    Perciò il mio terzo piano può nel tempo diventare un problema.
    Vorrei, installare un ascensore all interno del cortile lato ballatoi.
    Gli altri condomini della nostra scala, per vari motivi nicchiano.
    Posso chiedere di installare un ascensore da sola?
    A mie spese?
    Quale procedura?
    rispondi al commento
    • Arch.martinelli
      Arch.martinelli Anna Maria Sarno
      Martedì 17 Dicembre 2013, alle ore 15:13
      Sì, può proporre all'Assemblea di installare l'ascensore a sue spese.
      Trattandosi di un'opera irreversibile deve avere il consenso del condominio.
      Per la procedura verificherei prima la fattibilità col condominio e poi chiederei ad un tecnico di fiducia di essere assistita per le pratiche burocratiche, compresa quella per le detrazioni fiscali.
      rispondi al commento
  • Elia
    Elia
    Lunedì 8 Luglio 2013, alle ore 15:09
    Buon pomeriggio, qualcuno sa se la porta d'accesso lato disabili composta da regolare rampa senza scalini, ad una palazzina deve essere mantenuta sempre aperta, in pratica senza chiudere a chiave?
    Resto perplesso in quanto il mio A/re ha posto un cartello disponendo quanto esposto.
    Resto in attesa di cortese riscontro.
    Un cordiale saluto.
    rispondi al commento
  • Manfredi Rampolla
    Manfredi Rampolla
    Sabato 8 Giugno 2013, alle ore 07:54
    Desideravo sapere: se nel palazzo si è verificato il decesso del proprietario che utilizzava la pedana e l'appartamento è vuoto da quel giorno, possiamo richiedere tramite il nostro amministratore la rimozione della pedana?
    Grazie.
    rispondi al commento
    • Arch.martinelli
      Arch.martinelli Manfredi Rampolla
      Martedì 17 Dicembre 2013, alle ore 15:08
      Direi di sì.
      rispondi al commento
  • Carlo
    Carlo
    Martedì 11 Dicembre 2012, alle ore 20:54
    Mia madre ha grossi problemi di mobilità.
    Non riesce più a scendere e a salire i 6 gradini, che dal pianerottolo esterno della sua scala, la portano nel giardino condominiale e poi fuori in strada.
    Con quale proposte mi dovrei presentare alla prossima assemblea di condominio?
    Grazie fin da ora Carlo
    rispondi al commento
    • Arch.martinelli
      Arch.martinelli Carlo
      Giovedì 13 Dicembre 2012, alle ore 15:34
      Per Carlo: La mossa più sensata è sempre presentare il problema e tastare il terreno per capire se anche gli altri condomini sono interessati ad installare qualche dispositivo.
      E' probabile che qualcun altro ne abbia bisogno o accetti l'intervento in prospettiva di bisogni futuri.
      Pertanto si potrà studiare insieme ad un tecnico di fiducia una soluzione che vada bene a tutti.
      Se la modifica viene approvata ufficialmente dall'Assemblea, tutti i condomini parteciperanno alla spesa, ognuno per la parte che gli compete.
      L'approvazione permette anche di effettuare lavori duraturi e non reversibili.
      Se invece comincia a capire che qualcuno è contrario, provi a proporre l'intervento a sue spese.
      Però in questo caso dovrà far attenzione a proporre un intervento di tipo reversibile, utilizzando delle strutture mobili o facilmente rimovibili.
      Quest'ultima proposta non potrà esserle negata.
      rispondi al commento
  • Vito
    Vito
    Lunedì 10 Dicembre 2012, alle ore 08:54
    Buongiorno, mio padre è affetto da Alzhaimer e già da tempo ha una ridottissima mobilità atricolare che non gli permette più di salire i 2 piani a piedi per tornare a casa.
    Nel suo condominio sono in 5 famiglie e, tempo fa (prima della scoperta della malattia) chiedemmo ai condomini la possibilità di installare a SPESE NOSTRE un ascensore/montacarichi dal nostro piccolo giardino PRIVATO (attiguo al palazzo) sin al nostro balcone al 2° piano.
    Alcuni condomini, si opposero dicendo che l'ascensore (molto piccolo) avrebbe tolto loro parte della luce e dell'aria.
    Chiedo specifico che l'altra soluzione potrebbe essere mettere un montascale ma, l'opera interesserebbe tutto il vano scala condominiale.
    Chiedo se il condomio si può veramente opporre all'installazione dell'ascensore.
    rispondi al commento
    • Arch.martinelli
      Arch.martinelli Vito
      Lunedì 10 Dicembre 2012, alle ore 12:10
      Per Vito: Se mi trovassi nella sua situazione andrei in Assemblea con due proposte.
      Farei presente la possibilità di effettuare dei lavori nel vano scala senza l'obbligo di chiedere l'approvazione dell'Assemblea (le ricordo in tal caso di specificare che la nuova struttura sarebbe mobile o facilmente rimovibile).
      Al tempo stesso ricorderei l'aternativa dell'ascensore esterno e a questo punto lascerei decidere a loro quale intervento preferiscono.
      rispondi al commento
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