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Il fotovoltaico rappresenta una delle piu' semplici ed economiche possibilita' di realizzazione di impianti a fonte di energia rinnovabile; non altrettanto semplice e di facile interpretazione è stato, invece, l'iter delle leggi e delle norme che si sono susseguite negli ultimi dieci anni nel nostro Paese, norme che avrebbero dovuto definire gli obblighi di realizzazione degli impianti e regolarne le tariffe incentivanti la produzione.
Il principale riferimento, in termini di incentivazioni per la produzione di energia elettrica attraverso gli impianti fotovoltaici, resta l'ormai storico Conto Energia, con le relative tariffe incentivanti, a favore del soggetto responsabile dell'impianto.
Al Conto Energia, è possibile, attualmente, associare una delle tre diverse modalità di vendita o utilizzo dell'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici: la cessione in rete dell'energia elettrica prodotta, l'autoconsumo della stessa energia o lo scambio sul posto con la rete di distribuzione dell'energia elettrica.
Per cessione in rete dell'energia elettrica prodotta si intende che quest'ultima viene completamente venduta al gestore della rete di distribuzione dell'energia elettrica, loperazione che, dal punto di vista commerciale, deve essere regolata attraverso due possibili modalità contrattuali: diretta o indiretta; in entrambe il venditore deve essere dotato di partita iva.
Per vendita diretta si intende che il produttore di energia elettrica accede al mercato dell'energia sottoscrivendo un contratto di adesione allo stesso mercato e pagando una quota di iscrizione ed accesso al mercato, una quota per ogni MWh (Megawattora) venduto ed una quota fissa annua; in alternativa l'energia elettrica può essere venduta ad un grossista.
Per vendita indiretta si intende che il produttore di energia elettrica vende quest'ultima al GSE, con il quale viene stipulato un contratto con dei prezzi minimi di riferimento; tali prezzi minimi costituiscono una garanzia per il produttore, rispetto alle oscillazioni del mercato dell'energia per le quali ne risente fortemente la vendita diretta.
Anche questa modalità di vendita prevede che il produttore abbia una partita iva, con la quale può, infatti, vendere giornalmente l'energiaprodotta e riversata in rete perché non consumata; è bene sottolineare che, in tal caso, per energia elettrica consumata si intende solo quella prodotta istantaneamente.
Lo scambio sul posto rappresenta il modo più comune di sfruttamento e vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici ad uso domestico (potenza installata non superiore ai 6kW di picco), meccanismo CHE non richiede la partita iva.
Il vantaggio principale del meccanismo dello scambio sul posto, è quello di permettere l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici per poi prelevare altra energia all'occorrenza, scambio regolato da una logica di compensazione su base annua; in linea di massima la condizione ideale, per questo meccanismo, sarebbe quella nella quale le immissioni ed i prelievi di energia elettrica dalla rete si compensino.
L'eventuale credito energetico dell'utente, a seguito dell'immissione in rete di una quantità di energia elettrica superiore a quella prelevata, può essere consumato dallo stesso utente per tutti i venti anni della durata del contratto con il GSE; in alternativa il credito energetico, o le cosiddette eccedenze, possono essere riscattati o liquidati con denuncia degli stessi nella dichiarazione dei redditi e descritti come redditi diversi.
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