Con il D.L. del 06.07.2011 Disposizioni Urgenti per La Stabilizzazione Finanziaria convertito in Legge n. 111 del 15.07.20113 si è avviato un processo di continuo assottigliamento delle varie agevolazioni, come detrazioni dal pagamento dell'IRPEF; tutte le detrazioni correlate agli interventi di ristrutturazione edilizia, sono coinvolte, dalla storica detrazione del 36% che gia' nel corso degli anni era stata via via assottigliata, alle detrazioni del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare la legge prescrive che tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, che comprendono i suddetti interventi, sono ridotti del 5% per l'anno 2012 e del 20% a decorrere dall'anno 2013.
Successivamente, si precisa che le precedenti disposizioni non si applicheranno nel caso in cui entro il 30 Settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi ed assistenziali, aventi come oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché, la riduzione o l'eliminazione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
Con la stessa legge, nota positiva per imprese e professionisti, l'attuale trattenuta del 10% sui bonifici per le spese di ristrutturazione, effettuate dai proprietari o detentori degli edifici sottoposti a ristrutturazione, comprese, passerà al 4%.
Si ricorda che il bonifico deve contenere i dati della partita Iva o il codice fiscale dell'impresa beneficiaria del bonifico.
I dettagli di tutti gli interventi a cui fa riferimento la legge sono descritti in un allegato al testo della stessa legge, identificato come elenco delle disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio ed organizzate come: agevolazioni a favore delle persone fisiche per la casa, per la famiglia, per lavoro e pensioni, etc.
In particolare per le detrazioni del 55%, che negli ultimi anni hanno svolto anche una funzione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi di contenimento della spesa energetica degli edifici e di sviluppo sostenibile, sono oggetto del paragrafo sulla casa.
L'articolo 6 del paragrafo sulla casa, con riferimento all'articolo 1 ed ai commi 344-347 della legge numero 297/06, da ultimo prorogato all'art. 1 comma 48 della legge 220/210 (legge di stabilità), con riferimento alle detrazioni del 55% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti e con termine di vigenza dei provvedimenti, ossia anno di imposta, 2011, descrive che gli effetti finanziari, dei provvedimenti (espressi in milioni di euro), dovrebbero essere dell'ordine di 1.110,7 con effetti finanziari procapite di 1.455,5 euro.
Tuttavia, non è specificato in alcun punto della legge se le riduzioni del 5% per l'anno 2013 e del 20% a decorrere dall'anno 2014, saranno applicate alle spese sostenute per ristrutturazione ed effettuate dal 2013 in poi; in alternativa, le riduzioni potrebbero avere un effetto retroattivo sulle detrazioni nel senso di inficiare le agevolazioni sulle spese sostenute negli anni passati dai proprietari e detentori degli edifici soggetti a ristrutturazione.