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Sostituzione delle delibere

In assemblea, dopo la discussione sui punti posti all?ordine del giorno, è necessario prendere una decisione.Tale decisione, che prende il nome di deliberazione,
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SostituzioneIn assemblea, dopo la discussione sui punti posti all'ordine del giorno, è necessario prendere una decisione.Tale decisione, che prende il nome di deliberazione, diviene obbligatoria per tutti i condomini (art. 1137, primo comma, c.c.).Se poi la deliberazione non viene nemmeno impugnata per presunti suoi vizi, essa, eccezion fatta per i casi di nullità che sono rilevabili in ogni momento, diviene definitiva e quindi, per dirla banalmente, non v'è modo di potersi sottrarre agli effetti che andrà a produrre.Se, ad esempio, si sono deliberati interventi di riparazione straordinaria di notevole entità, nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla legge (corretta procedura di convocazione e deliberazione, ecc.), tutti i condomini saranno tenuti a partecipare alle spese.La forza del deliberato arriva fino al punto che se un comproprietario decidesse di sottrarsi all'obbligo contributivo, potrebbe vedersi notificata (con probabilità vicina alla certezza) un'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva che, nei casi più gravi, potrebbe portare fino al pignoramento dell'unità immobiliare.Che cosa accade se, dopo aver deliberato una determinata opera o presa una particolare decisione, i condomini cambiano idea? È possibile sostituire la decisione adottata con altra diversa o magari proprio di segno opposto?La risposta è positiva ma le modalità e gli effetti variano a seconda della deliberazione da sostituirsi.Partiamo dall'ipotesi più semplice, ossia quella in cui una deliberazione sia stata adottata con il consenso di tutti i condomini.Si pensi alla deroga dei criteri legali di ripartizione delle spese.In questi casi, come in tutti gli altri in cui si decide all'unanimità, per modificare la decisione presa è necessario essere nuovamente tutti d'accordo.Che cosa accade se il provvedimento è stato preso a maggioranza?In queste circostanze, come detto dalla Corte di Cassazione la sostituzione della deliberazione precedentemente adottata deve avvenire con le stesse maggioranze previste dalla legge per l'adozione di quelle decisione (cfr. Cass. n. 517/82).SostituzioneChe vuol dire ciò?Si torni all'esempio dei lavori di ristrutturazione di notevole entità.S'ipotizzi che sia stata scelta, per l'esecuzione degli interventi di risanamento, la ditta Alfa ma che, prima della stipula del contratto, i condomini abbiamo deciso di voler cambiare l'appaltatore.In questi casi, per poter operare tale cambiamento, sarà necessario che la deliberazione successiva sia adottata con la stessa maggioranza prevista per la deliberazione dei lavori straordinari di notevole entità (e quindi la maggioranza degli intervenuti all'assemblea ed almeno 500 millesimi).Nel caso di specie la sentenza citata s'occupava proprio d'un caso di sostituzione della ditta esecutrice ma nulla vieta che il discorso sia estensibile, analogicamente, anche a fattispecie differenti.L'ultimo caso riguarda la sostituzione di una deliberazione invalida.Si pensi all'ipotesi in cui una decisione assembleare sia impugnata per dei vizi comportanti l'annullabilità e che, per ovviare al probabile accoglimento del ricorso, i condomini decidano di sostituirla con una nuova.In questi casi, si farà applicazione analogica dell'art. 2377, quarto comma, c.c. a norma del quale:L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo (per il condominio leggasi regolamento n.d.A.)Anche in questi casi i quorum per la nuova delibera sono quelli necessari per la deliberazione che si andrà a sostituire.
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Alert Commenti
  • Floriana
    Floriana
    Venerdì 19 Aprile 2013, alle ore 19:35
    Volevo sapere se è possibile cambiare il nome di un condominio e quale procedura si deve eventualmente seguire
    rispondi al commento
  • Giancarlo
    Giancarlo
    Lunedì 29 Marzo 2010, alle ore 13:29
    Volevo sapere se è possibile cambiare il nome di un condominio. Si tratta di un vecchio palazzo di un centro storico che anticamente apparteneva tutto ad un unico proprietario e che quindi portava il suo nome. E' possibile sostituire il nome del proprietario ( Bianchi) con quello della via? Inoltre, sempre per lo stesso condominio, volevo sapere se per ritinteggiare facciata e interno scale occorre la maggioranza dei millesimi della proprietà, oppure la maggioranza dei proprietari presenti all'assemblea?
    rispondi al commento
  • Edmondo Neri
    Edmondo Neri
    Lunedì 29 Marzo 2010, alle ore 12:22
    Si puo cambiare il nome del condominio es. condominio rossi via garibaldi 8 con un altro nome condominio via garibaldi 8condominio rossi era stao dato in quanto il palazzo era di una sola proprieta infatti rossi si puo sostituire , quali maggioranze occorono. in fase di tinteggiastura scale per la scelta del colore si fa per maggioraza dei condomini, oppure per la maggioranza dei millesimi di proprietà grazie
    rispondi al commento
  • Biagio Battaglia
    Biagio Battaglia
    Mercoledì 17 Marzo 2010, alle ore 11:04
    Nel mio condominio c'è un ingiunzione comunale che impone alcuni lavori di adeguamento della rete di fognatura.Il Comune commina multe periodicamente ma, i condomini ritengono meno costoso pagare le multe che fare i lavori.Io ritengo che la soluzione multe non durerà in eterno e ci sarà un momento che le richieste del Comune dovranno essere sodisfatte.A questo proposito sono disposto a partecipare alla spesa della messa in ordine della fognatura ma, vorrei rifiutarmi di pagare la quota parte di multe che mi venissero addebitate dall'amministratore.POSSO FARLO?
    rispondi al commento
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