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Tutte le novità sulla SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Con i decreti SCIA1 e SCIA2 introdotti nel 2016 si modifica e amplia il campo d'azione della SCIA e si semplificano per cittadino e imprese l'iter e le garanzie
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SCIA: nuove semplificazioni per cittadini e imprese


Il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione presenta la guida alle nuove semplificazioni per cittadini e imprese introdotte in ambito edilizio dai decreti attuativi della Riforma Madia: si tratta del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222:


Procedure uniformi e tempi certi, modulistica unificata, un unico sportello a cui rivolgersi, la Pubblica Amministrazione chiede una volta sola lo stretto necessario. Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione

Tali decreti prevedono per l'appunto un pacchetto di misure semplificative finalizzate a garantire a cittadini e imprese una certezza sulle regole da seguire per avviare un'attività, tempi stabiliti e uno sportello unico a cui rivolgersi.

Come lo stesso Ministro ammette:

Avviare un'attività o effettuare un lavoro edilizio nella propria abitazione può mettere imprese e cittadini di fronte a un vero e proprio percorso a ostacoli, fatto di pratiche burocratiche, moduli da compilare e passaggi da un ufficio all'altro […] moduli e adempimenti cambiano da Regione a Regione e da un Comune all'altro. Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione


Per un più ampio approfondimento in merito ai due decreti sopra citati si faccia riferimento all'articolo sulla SCIA 2 dove in modo esaustivo si commentano i decreti denominati SCIA 1 e SCIA 2.

In parole semplici si tende a mettere ordine e semplificare gli interventi per i quali è già richiesta una Segnalazione Certificata, si introduce una SCIA unica e una SCIA condizionata, si classificano le diverse attività private nei campi dell'edilizia, del commercio e dell'ambiente, specificando per ciascuna di esse quale procedimento occorre attivare.

Il che significa individuare quali sono le attività oggetto di comunicazione (CILA), di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso.

In Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 sono stati pubblicati i moduli semplificati per la presentazione di comunicazioni, segnalazioni e richieste varie sia in ambito edile che commerciale.
Tali moduli unificati sono frutto dell'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali; in relazioni a ciascuna tipologia di procedimento vengono definiti i contenuti tipici.


Cosa è la SCIA


La Scia è una comunicazione da effettuare all'amministrazione comunale quando si intende effettuare degli interventi edilizi che comportino demolizione, restauro o ampliamento di immobili.
La normativa di riferimento è costituita dagli articoli 22 e 23 del Testo unico in materia edilizia è stata oggetto di revisione.

Il decreto legislativo 126/2016 e il decreto legislativo 222/2016 (decreto SCIA 2) portano a conclusione, attraverso uno snellimento burocratico importante, ciò che la legge 122/2010 aveva cominciato con la modifica all'art. 19 della legge 241/1990 recante nuove norme sul procedimento amministrativo, sostituendo parzialmente la Denuncia Inizio Attività (DIA) con la SCIA, acronimo di Segnalazione Certificata Inizio Attività.

L'intento del Legislatore, infatti, con la legge 122/2010 è stato quello di semplificare l'apertura delle attività in qualsiasi settore, non solo quello edilizio.

La DIA era usata in edilizia per numerosi tipi di interventi, tra cui la ristrutturazione di appartamenti, la demolizione e ricostruzione di edifici, il risanamento e il consolidamento edilizio.

Obbligo presentazione Scia
Per alcuni di questi interventi, con l'introduzione della CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) e della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), si è dato corso ad una sorta di rivoluzione nell'ambito edilizio, concedendo al cittadino, con il supporto di un tecnico, tempi brevissimi per iniziare una attività e un iter burocratico più semplice in generale.

Le novità introdotte sul finire del 2016, a cui Regioni e Comuni si sono dovute adeguare entro il 30 Giugno 2017, in merito alla SCIA sono legate prima di tutto agli interventi per i quali è richiesta.
Vediamo quali sono le attività Scia.
Gli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività, SCIA, sono:
- interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici;

- interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;

- interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino modifiche di volumetria, cambio di destinazione d'uso nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati.


SCIA alternativa al Permesso di Costruire


Aspetto importante è l'introduzione della SCIA alternativa al permesso di costruire (ossia la super SCIA che sostituisce la Super DIA) per:

  • interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali, come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d'uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati;

  • interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;

  • interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Come è facile capire si allarga il raggio d'azione della SCIA che sostituisce totalmente la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) senza modificare il procedimento che porta all'inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla presentazione, ma rende più snello, nell'ambito edilizio, l'ottenimento di un titolo per eseguire dei lavori quando sostituisce il Permesso di Costruire, sicuramente più vincolante e burocraticamente più lento.


La presentazione della SCIA al Comune


Nell'orbita delle modifiche recentemente introdotte, non cambia per il cittadino o l'impresa la modalità di presentazione della pratica che avviene presso lo Sportello unico, indicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione e di regola telematico.
Vengono ridotti gli adempimenti a carico dell'interessato, attraverso:

  • la standardizzazione della modulistica, uniformata per tutti i comuni;

  • la pubblicazione sui siti delle pubbliche amministrazione dei relativi documenti;

  • l'introduzione della SCIA unica.

Il che significa, in primo luogo, una uniformità sull'intero territorio nazionale delle informazioni necessarie per la presentazione delle segnalazioni rivolte alla pubblica amministrazione (e sappiamo quante differenze possano esserci a volte tra comune e comune, anche vicini geograficamente), le quali indicano la documentazione che deve accompagnarle.

Le amministrazioni devono quindi pubblicare sui siti internet non solo tutti i moduli, ma anche le informazioni sulle dichiarazioni e asseverazioni che devono accompagnare le domande.

La guida alle nuove semplificazioni, sopra richiamata, precisa a questo proposito che il decreto SCIA 1 impone un divieto alle amministrazioni di chiedere ai cittadini o alle imprese:

- la presentazione di documenti aggiuntivi o comunque diversi rispetto a quelli pubblicati sul sito Internet;
- di fornire informazioni di cui le amministrazioni sono già in possesso.

Protocollata la pratica, l'amministrazione rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda.
Modello unico SCIA
In caso di obbligo presentazione SCIA, l'attività può essere avviata dalla data di presentazione della segnalazione stessa. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo (30 nel caso dell'edilizia) per effettuare i controlli ed eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere che questa sia adeguata alla normativa vigente.

Una modifica importante alla disciplina generale della SCIA è proprio in merito alla eventuale sospensione delle lavorazioni già iniziate e soggette a SCIA.Nel caso in cui l'amministrazione inviti il cittadino a conformare la SCIA presentata alla normativa vigente, o ad alcuni requisiti mancanti, quando vengano riscontrate appunto delle carenze nella stessa pratica, si elimina la possibilità per l'amministrazione di sospendere l'attività.

A questo proposito, infatti, si prevede che la sospensione dell'attività soggetta a SCIA debba avvenire, con atto motivato, quando si riscontrano attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

L'atto di sospensione interrompe il termine (30 giorni per l'edilizia e 60 giorni in generale) che ricomincia a decorrere dalla data entro cui il privato comunica l'adozione delle misure per conformarsi alla normativa.


La SCIA unica e la SCIA condizionata


Con l'introduzione della SCIA unica si prevede la presentazione di un'unica segnalazione certificata qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche.

Spetterà all'amministazione pubblica che riceve la SCIA dal tecnico, trasmetterla alle altre amministrazioni eventualmente interessate per i relativi controlli.

Queste ultime possono presentare eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione entro 5 giorni dalla scadenza del termine previsto per i controlli.
Queste scadenze sono portate a 60 giorni per la SCIA generale e a 30 giorni per la SCIA legata ad attività di edilizia.

La SCIA condizionata è introdotta nei casi in cui la SCIA è condizionata, per l'appunto, all'acquisizione di atti di assenso, di pareri o svolgimento di verifiche preventive per le quali viene convocata una conferenza di servizi.

L'attività resta vincolata al rilascio degli atti e quindi non può essere avviata fino al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.


Edilizia libera: in vigore il Glossario


In attuazione del Decreto Scia 2 (Dlgs 222/2016) è stato emanato il DM 2 marzo 2018, entrato in vigore il 23 aprile 2018. Esso contiene un Glossario nel quale sono riportati 58 tipologie di interventi che non richiedono alcun tipo di comunicazione, segnalazione o permesso.
Chi intende porre in essere le opere indicate può farlo liberamente in quanto prive di titolo abilitativo o altra comunicazione.

Alcuni degli interventi elencati non richiedono l'autorizzazione paesaggistica, altri solo quella semplificata. Il vantaggio?
Oltre al fatto che molte delle opere riportate sono oggetto di detrazione, vengono meno molti di quei dubbi interpretativi che vigevano in materia di edilizia libera, che potevano essere a volte di ostacolo all'esecuzione di determinati lavori.


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Segnalazione certificata inizio attività scia
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Olimpia
    Olimpia
    Sabato 10 Giugno 2023, alle ore 16:01
    Il tecnico ha presntato una SCIA per realizzazione bilocale con variazione destinazione uso da C6 ad A2.
    L'Ufficio Urbanistico ho scritto dopo 80 giorni il rigetto della SCIA.
    Ho iniziato i lavori 30 giorni dopo la presentazione della SCIA.
    Credo che si doveva presenta SCIA alternativa al PdC.
    Come posso sanare la situazione?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Olimpia
      Lunedì 12 Giugno 2023, alle ore 19:18
      Va detto che il comune ha notificato fuori termine le note del diniego alla Scia. Se la posizione urbanistica è stata pienamente soddisfatta dal tecnico da Lei incaricato, può proporre un ricorso al Tar facendo valere la validità del provvedimento proposto. In caso contrario va ripristinato lo stato pregresso o proposta una Cila in sanatoria per le opere realizzate internamente. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Nikf76
    Nikf76
    Giovedì 20 Aprile 2023, alle ore 19:29
    Il geometra ha appena concluso la variazione catastale del mio appartamento acquistato su progetto.
    La mansarda, classificata non abitabile, risulta ora abitabile dopo opportune misurazioni eseguite il loco senza alcun lavoro di ampliamento o modifica.
    Il costo totale, pratiche comunali, misurazioni, variazioni catastali ha superato i 5000 Euro.
    Fin'ora ho pagato un preavviso di pagamento (circa 2500 euro.
    L'importo totale risulta eccessivo, vero?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Nikf76
      Sabato 22 Aprile 2023, alle ore 10:30
      È difficile dare un parere senza avere l'esatta conoscenza del lavoro svolto. Le posso dire semplicemente che l'imponibile (la parcella del Suo geometra) è di 3.900,00 il resto è CPA ed iva. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Elier
    Elier
    Giovedì 23 Marzo 2023, alle ore 20:54
    Abbiamo presentato una SCIA condizionata per un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio a uso abitativo.
    C'è un termine entro il quale l'ufficio tecnico deve rilasciare le autorizzazioni (a partire dalla presentazione dei documenti richiestici) o possono passare anche mesi?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Elier
      Venerdì 24 Marzo 2023, alle ore 12:34
      In condizioni normali la Scia il silenzio assenso si materializza dopo trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione.
      Nel Suo caso i tempi teorici sono 60/90 giorni o oltre, in quanto il provvedimento autorizzativo è sottoposto al vaglio ed al benestare favorevole su vincoli posti in essere da enti terzi.
      Per cui essendo un iter burocratico irto di ostacoli è difficile dare una risposta certa.
      È consigliabile acquisire prima i pareri presso i vari enti e poi presentare la Scia al comune.
      rispondi al commento
  • Marco
    Marco
    Giovedì 2 Marzo 2023, alle ore 19:41
    Entro quanti giorni la ditta deve iniziare i lavori?
    Mi spiego meglio, il tecnico presenta la scia 10 marzo, ma la ditta può iniziare i lavori solo a fine mese o più tardi.
    Questo può essere un problema?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Marco
      Venerdì 3 Marzo 2023, alle ore 22:19
      Dalla data di presentazione della Scia devono trascorrere 30 giorni per dare l'inizio lavori. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Elisa
    Elisa
    Giovedì 2 Febbraio 2023, alle ore 21:21
    Devo effettuare la copertura di un edificio privato con un piano ovvero un tetto coibentato (sotto tetto "palco morto". se non erro nella dicitura).
    Inoltre dovrei effettuare il rifacimento della facciata con il cappotto.
    Mi sapreste dire quali documenti vanno presentati al comune?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Elisa
      Venerdì 3 Febbraio 2023, alle ore 11:01
      Gli interventi da Lei descritti sono riferibili alla presentazione di una CILAS che richiede, in genere, la  seguente documentazione:    1) Soggetti coinvolti (documenti e codice fiscale in assenza procura o delega);   2) Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;    3) Copia del documento di identità del tecnico incaricato;   4) Se l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le specifiche modalità tecniche adottate dai sistemi informativi regionali;    5) Nel caso di edificio in condominio delibera assembleare;   6) Elaborato progettuale consistente nella semplice descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da eseguire o nelle forme più complesse degli elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.,  correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Nero
    Nero
    Lunedì 20 Giugno 2022, alle ore 11:26
    Ho acquistato casa e volevo mettere del laminato sopra la pavimentazione esistente e dei pannelli di acquapanel per problemi di umidità di risalita.
    Sto leggendo le norme ma non capisco se rientrano nei lavori per cui aprire una CILA o possono essere fatti senza comunicazioni.
    Potrebbe aiutarmi?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Nero
      Lunedì 20 Giugno 2022, alle ore 15:05
      Sono lavori di ordinaria manutenzione che non necessitano di alcun provvedimento autorizzativo comunale. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Gisca
    Gisca
    Venerdì 29 Aprile 2022, alle ore 16:25
    Ho presentato una CILA (lettera b) del DPR 380), ma per la detrazione degli interessi passivi la banca vuole una SCIA ai sensi della lettera d) art.3 del DPR 380.
    Ho già iniziato i lavori, già da qualche mese.
    Cosa comporta modificare la CILA in SCIA, è fattibile?
    Cosa implica?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Gisca
      Lunedì 2 Maggio 2022, alle ore 10:58
      La Cila e la Scia si differenziano per la tipologia degli interventi a farsi. Nel primo caso sono lavori di che non hanno un peso urbanistico rilevante (es. spostamento di tramezzi con demolizione e ricostruzione, la realizzazione di un nuovo bagno, ecc.); mentre nella Scia ricadono interventi di "edilizia pesante" con l'interessamento di parti strutturali importanti che comportano la modifica sostanziale dell'organismo esistente con aumento di superficie e di volume. Ne parli con il Suo tecnico per dare il giusto inquadramento delle opere in essere ed, eventualmente, riproporre il corretto provvedimento urbanistico. Cordiali saluti. 
      rispondi al commento
  • Peppe Men
    Peppe Men
    Lunedì 11 Aprile 2022, alle ore 10:56
    Salve, ho presentato una SCIA alternativa al PDC e decorsi i 30gg possono iniziare i lavori, devo fare una CIL (Comunicazione inizio Lavori)?
    Oppure posso fare una semplice comunicazione senza compilare l'intero modello?anche perchè il modello CIL dice che i lavori devono terminare entro 90gg.
    Grazie
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Peppe Men
      Martedì 12 Aprile 2022, alle ore 12:57
      Sì, la comunicazione di inizio attività edilizie, in presenza di una Scia, va fatta sempre anche in assenza dell'apposito modello predisposto dal comune o non rispondente al provvedimento in corso. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Mela
    Mela
    Venerdì 21 Gennaio 2022, alle ore 11:54
    Grazie per le spiegazioni.
    Vorrei chiederle al momento che presento una SCIA devo indicare l'impresa che effettuerà i lavori?
    O è possibile comunicarla successivamente, se si come?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mela
      Lunedì 24 Gennaio 2022, alle ore 11:00
      Sì, il nominativo dell'impresa va contestualizzato al momento della presentazione della Scia, in ogni caso prima dell'inizio dei lavori. Nel corso d'opera ha, comunque, la facoltà di sostituire la ditta con un'altra, con una apposita modulustica predisposta dal comune o attraverso una semplice comunicazione, a firma Sua e del Direttore dei Lavori. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
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