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Scarichi fognari, allagamenti e responsabilità

Inflitrazioni d'acqua, danni a cose altrui e titolo della responsabilità del custode: tra responsabilità oggettiva e presunzione di colpa.
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TubatureQuella delle infiltrazioni d'acqua, di qualunque genere esse siano, è sempre materia in grado di generare contenzioso in relazione al risarcimento a seguito di un fatto dannoso che è occorso.

La domanda è sempre la stessa: chi paga che cosa?


La risposta, ormai consolidata nell'insegnamento giurisprudenziale, è la seguente: il proprietario della cose da cui proviene il danno risponde in quanto custode del bene (art. 2051 c.c.) a titolo di responsabilità oggettiva con ciò volendosi dire che andrà esente dall'obbligo risarcitorio solamente se sarà in grado di provare che il danno è occorso per un caso fortuito non riconducibile nella sua sfera d'intervento.


In questo contesto è fondamentale anche comprendere chi debba provare che cosa.


In giurisprudenza, in ragione della natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. si dice che il danneggiato deve provare il danno ed il nesso di causalità tra cosa in custodia del convenuto e danno subito mentre È onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (Cass. 18 dicembre 2009 n. 26751).

TubatureIn parziale contrasto con quest'orientamento s'inserisce una recente pronuncia del Tribunale di Bari (la n. 3360 dell'11 novembre 2010) che riprende, in antitesi a quanto fin'ora detto a livello generale, il concetto di presunzione di colpa alla base della responsabilità per danni da cose in custodia: in tal senso si dice il custode della colonna montante di scarico delle acque luride è responsabile per i danni conseguenza degli sversamenti da essa provenienti se non riesce a dimostrare la verificazione di un caso fortuito del tutto estraneo ad i suoi poteri di signoria sulla cosa.

Il caso specifico ha riguardato un locale commerciale e le tubature di scarico di un edificio in condominio.

Il titolare dell'attività commerciale chiamava in causa la compagine condominiale per chiedere i danni causati dalle infiltrazioni di acque nere provenienti da una colonna di scarico di proprietà condominiale.

Il giudice adito gli dava ragione.


Secondo il magistrato barese, infatti, a fini della responsabilità per le cose in custodia, poi, è necessario e sufficiente che esse abbiano partecipato alla produzione del danno secondo i comuni criteri della causalità giuridica, caratterizzata dai requisiti della adeguatezza e della regolarità e, nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, è incontestabile il legame tra l'efficienza causale del guasto dell'impianto fognante e la fuoriuscita di liquami nel locale di proprietà (…).

Il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito tale da impedirgli di prevenire l'evento dannoso o di ridurne le conseguenze, dovendo altrimenti rispondere almeno per la parte di danni che avrebbe potuto evitare (Cass. N. 5007/96; Cass. n. 5539/97).

TubaturePertanto a fronte della prospettazione dell'attrice e della regola di responsabilità che ne è alla base (art.2051 c.c.) il convenuto non ha provato fatti idonei a far venire meno la presunzione di responsabilità imposta dalla legge
(Trib. Bari 11 novembre 2010 n. 3360).

A ben vedere sebbene il Tribunale chiosi parlando di presunzione di responsabilità il contenuto dell'intera sentenza porta a concludere che si tratta di un'infelice qualificazione giuridica poiché il contenuto effettivo dell'onere della prova e dell'assunzione di responsabilità per il caso di danni pare identico ai casi in cui la giurisprudenza ha parlato di responsabilità oggettiva.

riproduzione riservata
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Fabio
    Fabio
    Sabato 28 Agosto 2021, alle ore 07:30
    Ho affittato un locale commerciale.
    Dopo la stipula del contratto mi sono accorto che il water non scarica.
    Il proprietario dice di aver svuotato la fossa biologica pochi giorni prima.
    Quindi si tratterebbe di un intasamento o addirittura della rottura del condotto.
    Su chi ricade questo Intervento?
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Fabio
      Martedì 31 Agosto 2021, alle ore 07:50
      Se ho ben inteso non vi è stato alcun danno ma mera constatazione di mal funzionamemto.In linea generale dovrabbe essere il proprietario a rispondere posto che, immagino, nel contratto, il locale è stato dichiarato idoneo all'utilizzo
      rispondi al commento
  • Nando
    Nando
    Martedì 12 Gennaio 2021, alle ore 13:23
    Dopo una perizia si è constatato che gli scarichi di fognatura di acque nere e biache si sono invertiti.
    Le acque chiare scorrono nelle tubazioni nere e viceversa.
    L'errore è stato fatto all'impresa che ha realizzato la rete fognaria sulla strada pubblica.
    Il comune pretende che i lavori per rirpristinare la fognatura siano a mie spese.
    Come mi devo comportare?
    rispondi al commento
  • Bealet70
    Bealet70
    Mercoledì 18 Dicembre 2019, alle ore 12:24
    Salve,
    vorrei capire come comportarmi.
    I primi di novembre 2019 ho avuto un blocco del water non scaricava giù l'acqua con un gorgoglio di ritorno nella doccia ho avvisato l'amministratore e ha allertato la azienda di spurghi del condominio.
    Mi viene indicato che è il tubo del mio water ad essere intasato di calcaree.
    Fa pressione con uno straccio e il water si libera, sembra tutto sistemato.
    Dopo 20 gg mi ritrovo il water bloccato e dalla doccia c'è il ritorno delle acque nere e anche alla vicina succede il ritorno di acqua sporca nella doccia.
    Mi si allaga il bagno per più di 2cm con la fuoriuscita d'acqua dalla doccia.
    Chiamiamo lo spurghi e dopo lo svuotamento della biologica scrivono che era intasata a causa di salviette e assorbenti.
    Io penso che siano stati superficiali e l'intasamento del mio water era un segnale che hanno sottovalutato.
    Posso chiedere i danni perché non hanno controllato a sufficienza da evitare l'allagamento della mia casa?
    Grazie per la risposta.
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Bealet70
      Mercoledì 18 Dicembre 2019, alle ore 14:30
      Se l'intasamento deriva dalla colonna fognaria condominiale, lei ha certamente diritto a vedersi risarcita dei danni. Se l'intasamento deriva da un suo uso improprio dello scarico, al di là dell'intempestività del condominio, è difficile andare a dimostrare che le hanno fatto un danno, posto che la prima causa dell'intasamento sarebbe da addebitarsi a lei.
      rispondi al commento
  • Annite
    Annite
    Lunedì 10 Settembre 2012, alle ore 17:56
    Mi sembra ovvio: chi daneggia paga!
    rispondi al commento
  • Francesca
    Francesca
    Mercoledì 5 Settembre 2012, alle ore 10:45
    Ho un quesito spero che qualcuno mi dia delle indicazioni. Ho una casina a schiera in un residence in Sardegna.
    Da diversi anni, ogni qualvolta che piove si allaga il vialetto condominiale e ci impedisce di entrare/uscire dall'abitazione se non posizionando dei mattoni con delle assi...
    Ho piu' volte fatto presente il disagio all'amministratore ma a tutt'oggi siamo ancora con le assi (come a Venezia).
    Avendo anche una mamma di 85 che ha problemi di stabilita' e ha molta difficolta a passare sulle assi chiedo se il codice civile in qualche maniera tutela in un caso del genere obbligando l'amministratore a prendere provvedimenti. Grazie
    rispondi al commento
    • Pierpaolo.callari
      Pierpaolo.callari Francesca
      Martedì 25 Febbraio 2014, alle ore 00:45
      L unica cosa che si puo fare e creare griglia di raccolta delle acque piovane con una pompa di reflusso cioe che permette la fuoriuscita ma non l entrata delle acque e una cosa un po costosa ma e l unica........potresti comunque citare l amministratore in tribunale con l accusa di mancata manuntenzione dello spazio esterno e forse potresti riuscire a far qualcosa......spero di esserti stato d aiuto
      rispondi al commento
      • Andrea
        Andrea Pierpaolo.callari
        Venerdì 28 Ottobre 2016, alle ore 12:28
        Sono un amministratore di condominio e mi trovo in una situazione strana.
        Un condomino ha subito danni dal reflusso fognario da acque nere ma tale danno è stato fatto presenti dagli altri condomini in quanto il propretario non abita lì e tale appartamento rimane chiuso per 340 giorni all'anno senza la custodia di nessuno che controlli periodicamente la casa.
        Alla signora spetta un risarcimento dell'intero importo o ha anche lei un concorso di colpa per la quale il condominio gli spetta pagare una quota inferiore da quella richiesta.
        rispondi al commento
        • Lucag1979
          Lucag1979 Andrea
          Giovedì 3 Novembre 2016, alle ore 14:23
          Alla signora spetta un risarcimento del danno, chiaramente laddove dovesse richiederlo. In quell'occasione, sicuramente si dovrà valutare l'aggravamento dovuto alla incuria nella custodia del suo immobile.
          rispondi al commento
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