• progetto
  • cadcasa
  • ristrutturazione
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • preventivi
  • computo
  • mercatino
  • mypage
madex

Responsabilità civile da rovina di edificio

Il proprietario di una costruzione risponde dei danni causati dalla sua rovina, a meno che questa non derivi da difetto di manutenzione o da vizio di costruzione.
Pubblicato il

Proprietario e rovina dell'edicio


crolloCaduta di vasi da balconi, incendi, infiltrazioni di acqua, caduta di alberi, caduta di cornicioni, fughe di gas, crolli... la casistica è piena di esempi di danni provocati da edifici.

E, ahimè, non pare destinata a diminuire nel breve periodo, visto lo stato di vetustà e abbandono di molti edifici italiani.

La popolazione italiana, invecchiata ed impoverita, evita spesso di mettere mano al portafoglio per affrontare la spesa... lo sanno bene gli amministratori di condominio (che vedono spesso le assemblee disertate o devono rincorrere i condomini morosi). Al di là dell'aspetto estetico, le responsabilità, penali e civili, per i danni che possono essere causati dagli edifici, sono pesanti.

Si badi, ovviamente, i danni non sono del tutto evitabili con la semplice cura: non sono certamente tutti prevedibili e perlomeno da un punto di vista civile, stando alla lettera della norma di riferimento, l'art. 2053 c.c., si può rispondere anche se non si ha colpa, potendo evitare la responsabilità solo se si riesce a dimostrare che il danno sia stato causato dai fattori esterni derivanti da difetto di manutenzione o vizio di costruzione (la responsabilità derivante da vizio di costruzione è regolata dall'art. 1669 c.c.).

La responsabilità per rovina di edificio rientra in quei casi di reponsabilità presunta, perché è onere del proprietario dimostrare di non essere responsabile e non di chi l'accusa, come sarebbe normalmente ai sensi dell'art. 2697 c.c.; la giurisprudenza ha spesso escluso la responsabilità anche in altre ipotesi, oltre a quella del difetto di manutenzione o di vizio di costruzione; ipotesi nelle quali imputare la responsabilità al proprietario avrebbe fatto configurare una responsabilità, non più presunta, ma oggettiva, ricollegata al solo verificarsi del danno.

Ad esempio, con la sentenza n. 6938 del 1988 la Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità di una donna che non era a conoscenza dei lavori che il marito stava svolgendo in una grotta di proprietà, riconoscendo che la responsabilità possa essere esclusa anche ove si accerti il caso fortuito o la forza maggiore, il fatto del terzo, o dello stesso danneggiato (ma v. anche Cass. n. 3460/1972).

Altra sentenza, pur riconoscendo la responsabilità del proprietario che non aveva provato il difetto di manutenzione e il vizio di costruzione, nondimeno contemperava tale responsabilità con quella del terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (per concorso nel fatto colposo), con conseguente riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (Cass. n. 1002/2010).

Si è ammessa dunque la prova liberatoria del caso fortuito, del fatto del terzo e del danneggiato e della forza maggiore, sebbene la norma non le menzioni (si veda anche Cass. n. 2481/2009); fino a considerare l'incidenza della causa esterna di per sè autonoma e sufficiente a cagionare il danno, escludendo del tuttto l'imputazone al proprietario (Cass. n. 5127/2004).

Al di là delle ipotesi più estreme, però, la norma di cui all'art. 2053 dovrebbe servire a spingere i proprietari a mantenere gli immobili nello stato idoneo a evitare danni a cose e persone. Così come la previsione del concorso del danneggiato dovrebbe indurre tutti ad adottare comportamenti accorti e prudenti....


Locazione e rovina dell'edificio


crollobisLa questione si complica se oltre al proprietario esiste un conduttore, cioè un soggetto che ha con la cosa un rapporto di custodia diretto. A chi andrà la responsabilità? I casi sono innumerevoli: quello che si ricava dalla numerosa giurisprudenza è che in buona parte dei casi la responsabilità è assegnata a chi ha l'effettiva custodia sulla cosa, rimandendo certamente l'imputazione al proprietario per i danni derivanti dalla struttura, su cui sicuramente il conduttore non può intervenire (ad es., v. Cass. n. 243737/2007 o Cass. n. 13881/2010).

Non viene poi esclusa una imputazione di responsabilità oggettiva (ad es. per Cass. n. 23682/2008), così come le ipotesi di rivalsa nei rapporti interni tra conduttore e locatore (Cass. n. 23682/2008, Cass. n. 4737/2001 etc).


Condominio e rovina dell'edificio


Da ultimo consideriamo che in caso di condominio, per la rovina delle parti comuni risponde il condominio. In questo caso i problemi maggiori sono spesso dati dalla definizione di parte comune, non sempre scontata; dal fatto che spesso i condomini disertano le assemblee, impedendo l'approvazione dei lavori, o pur avendo approvato i lavori, poi non li pagano, o, infine, dal fatto che spesso l'amministratore non adotta le decisioni che gli sono demandate dall'assemblea, dal regolamento o dalla legge.

In merito a quest'ultima ricordiamo che il nuovo (cioè post-riforma) art. 1130, co. 1, n. 4, gli impone ora di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio. Il tenore letterale della norma è ben diverso da quello precedente, per il quale l'amministratore doveva compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Ora, se a una lettura distratta la differenza tra testo vecchio e testo nuovo non fosse chiara, la lettura del testo alla luce dell'argomento in esame la rende evidente: l'amministatore deve ora compiere tutti gli atti conservativi sia dei diritti, sia dei beni stessi.

Insomma, conviene a tutti impegnarsi perché l'immobile produca meno danni possibile.

riproduzione riservata
Rovina di edificio: responsabilità civili
Valutazione: 5.00 / 6 basato su 2 voti.
gnews

Commenti e opinioni



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
NON SARANNO PUBLICATE RICHIESTE DI CONSULENZA O QUESITI AGLI AUTORI
Alert Commenti
346.621 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI
Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img luigi883
Buongiorno, ho un quesito sperando che qualcuno possa consigliarmi al meglio.Sono proprietario di minoranza di una casa ereditata.La casa è in comune ad altre 2 persone.Le...
luigi883 28 Febbraio 2023 ore 17:29 2
Img silvanosil
Buongiornoabbiamo locato parte del nostro capannone ad altre due aziende.Ora, previa nostra autorizzazione, uno dei due conduttori ha subaffittato parte della sua porzione al...
silvanosil 28 Febbraio 2023 ore 17:20 1
Img sv78
Buongiorno, ho un quesito in merito al mio contratto di locazione in qualità di conduttore.Il contratto ha per oggetto la locazione di porzione di un villino bifamiliare...
sv78 10 Settembre 2022 ore 20:07 1
Img minguccio68
Cari lettori, come da titolo della mia discussione, scrivo per avere lumi sull'argomento.In pratica, avendo cambiato casa, ho deciso di lorale la mia vecchia abitazione e non ho...
minguccio68 24 Settembre 2021 ore 08:34 6
Img lucav22
Salve a tutti, volevo sapere se io (conduttore) potessi chiedere la restituzione dei canoni versati per un immobile ad uso abitativo tramite contratto di locazione non registrato...
lucav22 29 Dicembre 2020 ore 19:08 19