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Applicazione della ritenuta d'acconto sui bonifici per detrazioni 50% e 65%

Sui bonifici per le detrazioni banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori
Pubblicato il / Aggiornato il

Bonifici per detrazioni fiscali 50% e 65%


ritenuta acconto bonifici detrazoni -1Quando si eseguono lavori su edifici esistenti per i quali si intende beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%) o sul risparmio energetico (65%), è obbligatorio effettuare i pagamenti con un apposito modulo di bonifico per le detrazioni fiscali.

Questo particolare bonifico è da utilizzare sempre, eccezion fatta per i pagamenti attuabili solamente con modalità differenti dal bonifico, come ad esempio i bollettini per la presentazione di un permesso di costruire o di una DIA, le imposte di bollo, ecc.

Esistono differenze importanti fra il modello di bonifico per le detrazioni fiscali e il bonifico ordinario. Innanzitutto nel bonifico per le detrazioni fiscali ci sono appositi campi dove indicare la tipologia di detrazione di cui si intende beneficiare (se ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico), il codice fiscale di colui che paga (e che beneficerà della detrazione) e il codice fiscale o partita iva del beneficiario del bonifico.
Questi campi non sono invece presenti in un bonifico ordinario.

Altra differenza importantissima è la ritenuta d'acconto che viene applicata sui bonifici per le detrazioni fiscali. La ritenuta non viene invece mai applicata sui bonifici ordinari.


La ritenuta di acconto sui bonifici per le detrazioni fiscali


Al momento del pagamento di un bonifico per le detrazioni fiscali, banche e Poste Italiane Spa devono operare automaticamente una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori o dal professionista che li segue.

Detto in termini molto semplici, sull'importo versato dal cliente la banca o Poste Italiane Spa trattengono un piccolo importo che versano direttamente all'erario a titolo di anticipo delle tasse che la ditta o il professionista dovranno pagare in futuro sulla base del proprio reddito.

La ditta o il professionista troveranno nei movimenti del conto corrente una di queste situazioni:
- accredito di un bonifico di importo inferiore rispetto a quello realmente versato dal cliente perché in fase di transazione è stata applicata la ritenuta di acconto;
- accredito di un bonifico di importo corrispondente a quello realmente versato dal cliente (e corrispondente anche al totale della fattura) e una voce immediatamente successiva in cui si addebita una ritenuta di acconto sul bonifico ricevuto.
Le due alternative sono equivalenti. Si tratta semplicemente di come la banca o le poste rendono visibili le operazioni.

ritenuta acconto bonifici detrazoni -2L'art. 25 del Dl 78/2010 (convertito con Legge 122/2010) imponeva che la ritenuta d'acconto ammontasse al 10%. L'aliquota è stata prima ridotta al 4% nel 2011, per essere poi rialzata all'8% con la Legge di Stabilità 2015.

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2015, la ritenuta d'acconto sui bonifici per le detrazioni fiscali è pari all'8%.

È bene specificare che il sostituto d'imposta, ossia il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario, non è il committente dei lavori, ma le banche o le poste, che dovranno rilasciare al beneficiario del bonifico le certificazione della ritenuta effettuata a chiusura dell'anno fiscale. Nelle fatture dei fornitori e consulenti non dovrà comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta dell'8%. Gli istituti di credito e le poste attueranno automaticamente la ritenuta.


La ritenuta non va applicata per bonifici a favore dei Comuni


Se per gli oneri di urbanizzazione o per altre somme da versare al Comune il contribuente paga con bonifico (pur rientrando questo caso specifico fra le eccezioni per le quali il contribuente non è tenuto a pagare con bonifico per le detrazioni fiscali), nel modulo del bonifico bisogna indicare il Comune come beneficiario del pagamento e come causale la motivazione esatta del pagamento (ad esempio oneri di urbanizzazione, tassa di occupazione suolo pubblico, ecc.).

In tal modo la banca o Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto a ritenuta e quindi non la applicheranno, visto e considerato che i Comuni non sono soggetti a imposte sul reddito.


Modalità di applicazione della ritenuta di acconto sui bonifici per le detrazioni fiscali


Nella Circolare 28 luglio 2010, n. 40/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su come banche e poste devono calcolare la ritenuta di acconto. Questi chiarimenti potranno essere utili per tutti coloro che sono beneficiari dei bonifici (imprese, artigiani, progettisti, direttori lavori, ecc.) per visualizzare in modo consapevole i movimenti sul conto corrente.

Bonifico e ritenuta acconto per la detrazione 50%
La ritenuta che verrà effettuata dalla banca o dalle poste va calcolata esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'Iva. Pertanto, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta (il cosiddetto sostituto d'imposta) dovrà scorporare l'Iva.

Giustamente l'Agenzia delle Entrate rileva che non sempre l'aliquota Iva sulle fatture per lavori edili è fissa. Per lavori eseguiti su edifici esistenti può essere al 10%, al 22%, e per alcune fatture in parte al 10% e in parte al 22%. Non potendo banche e poste verificare ogni volta l'importo esatto corrispondente all'iva in fattura, l'Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 22%. Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta dell'8% dopo lo scorporo di un'Iva presunta del 22%.

riproduzione riservata
Ritenuta d'acconto sui bonifici per detrazioni 50 e 65 per 100
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Alex Dignoti
    Alex Dignoti
    Lunedì 30 Agosto 2021, alle ore 12:04
    Buongiorno, un mio cliente mi ha pagato una fattura con bonifico parlante per detrazioni fiscali ristrutturazione casa. Adesso ci siamo accorti che il bonifico presenta un errore e devo restituire la somma e farmi fare il bonifico corretto. Ovviamente devo restituire l'intero importo della fattura, ma a me e' stato detratta la ritenuta d'acconto, come funziona adesso? in quale modo posso recuperarla se e' possibile o non c'e' niente da fare? la perdero'? mi sara' riaccreditata? la portero' comunque in detrazione? sono nel pallone qualcuno mi puo' rassicurare o almeno chiarire la situazione? grazie.
    rispondi al commento
  • Erre21
    Erre21
    Sabato 28 Agosto 2021, alle ore 23:16
    Mi sono dimenticata di scrivere che la prossima settimana presenterò la dichiarazione dei redditi attraverso il CAF.
    rispondi al commento
  • Erre21
    Erre21
    Sabato 28 Agosto 2021, alle ore 21:15
    Purtroppo nel 2020 ho effettuato un bonifico relativo ai lavori di ristrutturazione di 8 euro inferiore.
    Perderò il Bonus?
    rispondi al commento
  • Francesco
    Francesco
    Giovedì 13 Agosto 2020, alle ore 13:27
    In relazione ai miei lavori di ristrutturazione, tra le tante cose da fare, ho dimenticato di menzionare in tre bonifici fatti (all’impresa costruttrice), i riferimenti delle fatture e numeri delle date nelle causali.
    Rischio che possano non essere riconosciuti in caso di detrazione?
    Francesco
    rispondi al commento
  • Cris4
    Cris4
    Domenica 22 Settembre 2019, alle ore 17:57
    Un professionista, ha eseguito dei lavori in casa per ristrutturazione, quindi con IVA agevolata al 10%.
    Quando mi ha fatto il preventivo sul netto, ha aggiunto la ritenuta dell'8%.sui 2800 euro di preventivo, ha aggiunto 224 euro (ritenuta del 8%), poi sul totale ha aggiunto l'Iva del 10% (ma la ritenuta può essere tassata ulteriormente?
    rispondi al commento
  • Army58
    Army58
    Mercoledì 4 Settembre 2019, alle ore 09:40
    Abbiamo emesso una nota credito per una fattura di ristrutturazione però erroneamente ci è stato indicato dal cliente il suo nome mentre l'agevolazione era a favore della moglie.
    Come si recupera la ritenuta sulla prima fattura?
    Diventa un credito che possiamo scaricare successivamente con qualche pagamento che dobbiamo effettuare con F24?
    Armando
    rispondi al commento
  • Peppe12
    Peppe12
    Venerdì 9 Agosto 2019, alle ore 02:39
    Sul sito delle Agenzia delle Entrate è specificato che per le detrazioni fiscali, i pagamenti possono essere anche fatti con bonifico ordinario
    Me lo confermate?
    rispondi al commento
  • Ricok
    Ricok
    Mercoledì 24 Luglio 2019, alle ore 13:47
    Ho fatto un bonifico anticipato a un fornitore per detrazioni da ristrutturazione edilizia, a lui è arrivato già decurtato della ritenuta d'acconto e ha poi emesso una fattura pari all'importo ridotto.
    A parte il fatto che l'importo del bonifico non corrisponde a quello in fattura e quindi non mi fa accedere alle detrazioni, il comportamento del fornitore non mi pare sia affatto corretto.
    Mi potete confermare che sia effettivamente cosi?
    rispondi al commento
  • Mauro Luni
    Mauro Luni
    Martedì 18 Giugno 2019, alle ore 15:39
    A novembre 2018 ho fatto un bonifico per ristrutturazione edilizia.
    Solo ora è stato constatato che tale bonifico di 11/2018 non doveva essere fatto per ristrutturazione ma per risparmio energetico.
    La ditta è disponibile a farmi lo storno della fattura del 2018 ed a farmi ora altra fattura di pari importo alla quale seguirà il mio bonifico per risparmio energetico.
    Domanda : la ritenuta d'acconto dell'8% del bonifico di 11/2008 che fine farà ?
    Mi sarà restituita ?
    Sarà comunque una ritenuta a credito da parte della ditta percipiente ?
    rispondi al commento
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