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Responsabilità civile per i danni causati da animali domestici

Se l'ingresso di casa rimane aperto, la corda si spezza, ed il cane aggredisce l'estraneo entrato in casa, il proprietario del cane paga se non prova il caso fortuito.
Pubblicato il

Responsabilità civile presunta


CaneÈ stato deciso di recente dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen. n. 49690 del 28 novembre 2014) che il proprietario dell'animale domestico legato e tenuto nel cortile di casa, che aggredisce un estraneo entrato dall'ingresso aperto, avendo ceduto la catena, è responsabile dei danni causati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito.

Premettiamo che la sentenza non si esprime sugli aspetti penali della responsabilità, per la quale viene dichiarata la prescrizione – ma soltanto su quelli civilistici. Ed è di quelli che tratteremo in questa sede. Dispone la norma contenuta nell'art. 2052 c.c. che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni causati dall'animale.

La responsabilità sussiste non solo se l'animale è sotto la custodia, ma anche se l'animale fugge o si perde. Tale, in sostanza, la responsabilità stabilita a carico del proprietario dell'animale dall'art. 2052 c.c.

La norma attribuisce una forma di responsabilità presunta a carico del proprietario dell'animale, il quale si libererà solo dimostando il caso fortuito.

Ma, che cosa si intende per responsabilità presunta?

Cane in cortileÈ bene premettere che nell'ambito della responsabilità civile extracontrattuale (e non contrattuale), quindi derivante da illecito e non da contratto, la forma standard di responsabilità è delineata dall'art. 2043 c.c., per il quale la responsabilità è tutt'altro che presunta; anzi, essa va provata e bene. In uno Stato di diritto la presunzione come procedimento logico per l'imputazione di responsabilità non può che essere l'eccezione. Ed infatti, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità civile può essere attribuita solo se accade (e si prova) che un fatto doloso o colposo compiuto da qualcuno causi a terzi un danno ritenuto ingiusto dall'ordinamento. Vi deve essere quindi un agente, un comportamento ricollegabile ad una volontà, un danno collegato causalmente con l'azione e ritenuo meritevole di tutela dall'ordinamento.

L'intera fattispecie giuridica deveve essere provata da colui che chiede di essere risarcito.

Alla norma generale sono affiancate ipotesi specifiche ove, al contrario, la responsabilità è presunta. La presunzione porta a ricondurre l'imputazione del danno, a meno che il destinatario della norma non riesca a dimostrare in qualche modo il contrario.

L'onere della prova, generalmante addossato a chi vuol fare valere in giudizio il proprio diritto (art. 2697 c.c.) e non a chi nel giudizio è covenuto, in questi casi è invertito. L'eccezione alla regola è disposta dal Legislatore secondo una valutazione pragmatica e di solidarietà sociale, in funzione della tutela della pari dignità sociale e della solidarietà, principi di stampo costituzionale. Insomma, ciò che sembra un'ingiustizia, ampliando lo sguardo, non lo è.


Responsabilità civile per il danno causato da animali


La premessa è doverosa per comprendere perché ad esempio, appunto il proprietario di un animale, nel caso più frequente un cane, risponde delle malefatte di quello, a meno che non provi il caso fortuito, prova alquanto difficile da ottenere. Secondo la sentenza citata (Cass. 49690/2014), ad esempio, il proprietario di un cane è stato ritenuto responsabile dei danni causati dall'aggressione del proprio animale ad un'estranea che si era introdotta nel cortile di proprietà, rimasto aperto. La catena si era spezzata, ma la circostanza non era stata ritenuta dal giudice un caso foruito, perché il soggetto non aveva dimostrato in giudizio che la corda fosse integra e adeguata alla corpulenza del cane. E La responsabilità è stata ritenuta sussistere anche se la signora era entrata nel cortile privato. Anzi, il proprietario avrebbe dovuto, secondo la Corte, assicurarsi che la sua proprietà fosse ben chiusa. In sostanza nessuno di tali elementi rappresentava secondo i giudicanti un caso forutito, caso che si rimproverava al convenuto di non avere dimostrato in giudizio.

Il caso fortuito è normalmente ritenuto come un evento imponderabile ed imprevedibile, che si inserisce all'improvviso nell'azione di un soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo (Cass. n. 4752/1999).

Il caso fortuito è quell'elemento esterno che va quindi ad interrompere ogni nesso causale tra l'azione dell'animale e il danno (Cass. n. 979/2010). In altri casi è stato deciso che il fatto dell'estraneo per liberare dalla responsabilità ex art. 2053 deve assorbire l'intero rapporto causale (v. Cass. n. 3686/1974).

Una volta che il danneggiato avrà dimostrato il nesso tra l'azione dell'animale ed il danno, il proprietario per liberarsi, dovrà dimostrare a sua volta l'esistenza di quel quid imprevedibile e incontrollabile. Va da sè che una prova di tal fatta non è proprio semplice da raggiungere.

In conclusione, per evitare che i guai ci vengano a trovare anche quando siamo nella nostra proprietà, il cortile di casa deve stare ben chiuso e la corda deve essere ben salda.

riproduzione riservata
Danni causati da animali domestici: responsabilità civile
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Alert Commenti
  • Giuseppe.62
    Giuseppe.62
    Domenica 24 Gennaio 2016, alle ore 20:29
    Se una persona abita in una villa tutta recintata,ed all'iterno del suo giardino a dei cani da guardia e li tiene naturalmente liberi per la loro manzione di guardiani, e qualcuno si introduce alliterno senza essere autorizzati la aggressione dei cani e lecita.
    rispondi al commento
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