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Detrazioni 65% e 50% per recupero di sottotetto

Quali lavori eseguiti per il recupero di un sottotetto possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico (65%) o per le ristrutturazioni edilizie (50%)?
Pubblicato il / Aggiornato il

Detrazioni fiscali per recupero abitativo di sottotetto


recupero sottotettoQuando si ricava all'interno di una soffitta un nuovo appartamento o alcune stanze in aggiunta all'alloggio sottostante, si può valutare se gli interventi eseguiti rientrano nelle condizioni per usufruire di alcune detrazioni fiscali:
quella per la ristrutturazione edilizia (comunemente chiamata 50%) e quella per gli interventi mirati al risparmio energetico (65%).

Per entrambe le detrazioni è fondamentale che l'edificio sia esistente.
La prova dell'esistenza di un edificio è data dalla sua iscrizione al catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, e dalle ricevute di pagamento negli anni passati dell'Ici, se dovuta.

recupero sottotettoRiguardo a queste detrazioni, quando si parla di edificio esistente ci si riferisce anche ad un volume esistente.
Quindi, se il recupero del sottotetto comporta anche un aumento di volume, determinato ad esempio dal sovralzo del tetto per raggiungere un'altezza interna abitabile, la situazione si complica.

In questo caso specifico saranno detraibili solamente le spese effettuate per gli interventi eseguiti sul volume esistente, mentre quelli che riguardano il nuovo volume saranno considerati come nuova costruzione e pertanto non saranno detraibili.

Diventerà quindi più difficile stilarne la contabilità, poiché ai fini di una corretta gestione delle detrazioni si dovranno ben distinguere i lavori che rientreranno nelle singole detrazioni fiscali da quelli che invece non sono agevolabili. Per un approfondimento in merito rimando all'articolo Contabilità e fatture per detrazioni 50% e 65%.




Detrazione 65% in caso di recupero di sottotetto


recupero sottotettoNel caso di recupero di sottotetti esistenti, purtroppo la detrazione fiscale per il risparmio energetico (65%) non è sempre applicabile.

Infatti, una condizione fondamentale per questa detrazione è che le parti dell'edificio su cui si interviene siano già dotate di impianto di riscaldamento.

Pertanto, qualora nel sottotetto non siano già presenti tutti gli elementi di un impianto (es. termosifoni, tubi di distribuzione, ecc.), la detrazione non è fattibile.

Quando invece il sottotetto fa già parte a tutti gli effetti del volume riscaldato, si può valutare se gli interventi edilizi eseguiti rientrano fra quelli agevolabili:

- Riqualificazione energetica di tutto l'edificio;
- Interventi sull'involucro edilizio (ad es. isolamento del tetto o delle pareti, sostituzione di serramenti);
- Installazione di pannelli solari;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Per ognuno di questi interventi esistono dei parametri minimi da raggiungere ed anche tetti di spesa massima differenziati per ogni categoria. Per ulteriori informazioni in merito vi rimando al paragrafo specifico contenuto in un articolo già pubblicato.

recupero sottotettoNel caso particolare di un recupero di sottotetto con ampliamento (ad esempio mediante sovralzo del tetto), la detrazione spetta, come già detto, solo per le opere eseguite sulla parte esistente.

Pertanto, non può riguardare interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, considerato che per tali interventi bisogna individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento.

Si potranno invece considerare gli interventi che riguardano i singoli componenti dell'involucro o dell'impianto (ad esempio isolamento delle pareti esistenti, sostituzione della caldaia con una caldaia a condensazione).

Se però con i singoli interventi si realizzano impianti al servizio dell'intero edificio (ad esempio una caldaia che riscalda sia il vecchio che il nuovo volume), la detrazione dovrà essere calcolata solo sulla parte di spesa riferita al volume esistente.
Nel caso di una caldaia si potrebbe ad esempio ripartire la spesa in proporzione al volume riscaldato.


Detrazione 50% in caso di recupero di sottotetto


recupero sottotettoLa detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (50%) è invece quella più appropriata nel caso esaminato di recupero di un sottotetto.

Infatti nella lista dei lavori agevolabili compare proprio la voce sottotetto.

Ed in particolare si fa riferimento ad alcuni interventi di nostro interesse.

Innanzitutto sono agevolabili modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d'uso. In secondo luogo è agevolabile anche la formazione di un'unità immobiliare nel sottotetto mediante l'esecuzione di opere edilizie varie.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate specifica, come già prima accennato, che questi lavori sono detraibili, purché siano compresi nel volume esistente.

Ai fini della detrazione per le ristrutturazioni edilizie sono dunque detraibili moltissimi lavori eseguibili nel sottotetto, da quelli prettamente edilizi (tramezze, rifacimento del tetto, ecc.) a quelli relativi all'impianto elettrico e idro-termo sanitario, le opere da fabbro, da falegname e da piastrellista.

Viene posto però un tetto di spesa massima su cui effettuare la detrazione fiscale.

La normativa attualmente in vigore pone tale limite di spesa a 96.000 euro.

Tutto ciò sarà però valido solo fino al 31 dicembre 2015. A partire dal 1° gennaio 2016 questa detrazione tornerà a essere come in passato del 36% (non più 50%) con un tetto di spesa massima di 48.000 euro.

riproduzione riservata
Recupero di sottotetto e detrazioni 65% e 50%
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • William
    William
    Giovedì 3 Novembre 2016, alle ore 21:02
    Ho comprato un appartamento accatastato come in completamento.
    Sto facendo dei lavori importanti per renderlo abitabile tra i quali anche il collegamento al piano superiore in cui ho fatto un recupero sottotetto ricavando la zona notte.
    Per quanto riguarda il piano primo presumo di poter usufruire solo dell'IVA agevolata 4% trattandosi di prima casa.
    Sul recupero sottotetto è possibile usufruire delle detrazioni fiscali 50% per ristrutturazione?
    Rifare la soletta, rifare il tetto etc non possono essere considerati come interventi straordinari di ristrutturazione?
    rispondi al commento
  • Flavio
    Flavio
    Mercoledì 1 Giugno 2016, alle ore 00:13
    Ho rogitato direttamente dall'impresa appaltatrice a metà 2015 una mansarda in un mini-condominio, ricavata da sottotetto dall'impresa che ha eseguito i lavori di facciata e rifacimento del tetto dello stabile, ricavando appunto 3 mansarde.
    Citando la guida ristrutturazioni dell'Agenzia dell'Entrate (pag.22 par.3):
    "3. LA DETRAZIONE PER GLI ACQUIRENTI E GLI ASSEGNATARI DI IMMOBILI RISTRUTTURATI È prevista una detrazione Irpef anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati. In particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile"
    L'acquirente o l'assegnatario dell'immobile dovrà comunque calcolare la detrazione (del 50 o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi?
    rispondi al commento
    • Flavio
      Flavio Flavio
      Mercoledì 1 Giugno 2016, alle ore 11:01
      Mancava la seconda parte...

      Ll' impresa ha provveduto all'alienazione dell' immobile (le 3 mansarde, fra le quali la mia) entro i termini e le mansarde sono state ricavate alzando i muri perimetrali, senza intaccare la colma del tetto, ovvero il punto più alto.

      Posso fruire di tale detrazione in quanto acquirente di mansarda ricavata da immobile ristrutturato ?
      rispondi al commento
  • Watt71
    Watt71
    Lunedì 22 Giugno 2015, alle ore 18:34
    Buongiorno, Le chiedo un parere: Condominio fabbricato C/2 con PdC "Ristrutturazione con cambio destinazione d'uso e ricavo di 9 app.ti". 01/2011 Inizio Lavori; 12/2013 Soppressione C/2 e nuove 9 unità F/3; 08/20014 Fine Lavori. Eseguiti BB con diciture per 50%. Per i BB eseguiti dal 12/2013 ho diritto detrazione 50% per 9 unità (prima non ho detratto nulla). Non trovo evidenza oggettiva di quanto affermato. Lei è a conoscenza di ciò? Grazie
    rispondi al commento
  • Giannizanella
    Giannizanella
    Martedì 14 Aprile 2015, alle ore 12:36
    Buongiorno abito in un condominio di 8 unità 4 al pian terreno e 4 al primo piano,io abito in quest'ultimo al primo piano.c'è un sottotetto che prende tutta la superficie dei 4 appartamenti del primo piano,c'è una botola nelle scale per accedere solo esclusivamente per l'alimentatore dell'antenna,il resto del sottotetto non ha nulla,motori ascensori cisterne o centraline,svolge solo la funzione di isolamento.questo sottotetto a chi appartiene?
    rispondi al commento
  • Ilcap
    Ilcap
    Lunedì 15 Settembre 2014, alle ore 08:48
    Buongiorno, avrei intenzione di isolare il sottotetto. Per fare ciò la ditta specializzata farebbe l'impermeabilizzazione esterna del tetto ed applicazione dall'interno di pannelli isolanti (12 cm) senza modifiche struttuarli. Il sottotetto non è nè riscaldato nè abitabile, ma solo agibile.Con questo tipo di intervento avrei diritto all'agevolazione del 50% ? Quale alternativa per poter accedere alle detrazioni fiscali ? grazie
    rispondi al commento
  • Rody987
    Rody987
    Lunedì 14 Aprile 2014, alle ore 19:37
    Buonasera. Le chiedo un'informazione, non riesco ad avere una risposta univoca.Possiedo un sottotetto classe C2 non adibito ad abitazione ma con "volumi esistenti inutilizzati" per residenziale specificati da pgt e non c'è nessuna variazione di quota da effettuare.Ora è al rustico (muri perimetrali e tetto, niente impianti e pavimenti).La domanda è la solita: Posso usufruire della detrazione del 50%??? La ringrazio.Andrea R.
    rispondi al commento
  • Maria.lettiero1
    Maria.lettiero1
    Domenica 13 Aprile 2014, alle ore 22:42
    CONTINUO MESSAGGIOe aumento dell'altezza dei muri perimetrali prima inesistenti.Le volevo chiedere se posso usufruire delle detrazioni fiscali del 50 % per la ristrutturazione rendendolo prima abitabile(cat catle da deposito-c2 ad a2 resid) e per quali tipi di lavoro la posso richiedere considerando che attualmente ci sono solo muri perimetrali e tetto a nudo senza impianti o altro(solo grezzo)Grazie in anticipoCordiali salutiMaria L.
    rispondi al commento
  • Maria.lettiero1
    Maria.lettiero1
    Domenica 13 Aprile 2014, alle ore 22:36
    Gentile architetto Martinelli,Le volevo chiedere un chiarimento se possibile per quanto riguarda il recupero di un sottotetto con le relative detrazioni fiscali del 50 % per la ristrutturazione.Ora vi specifico in breve il mio caso:-sottotetto praticabile ma non abitabile categoria catastale c2 modificato a partire dal 2003 con relativo aumento di volume del sottotetto precedente ,con modifica dell'inclinazione del relativo tetto precedente
    rispondi al commento
  • Luigi.63
    Luigi.63
    Domenica 2 Marzo 2014, alle ore 16:35
    Buongiorno, nel caso di un sottotetto già abitabile, dovendo effettuare lavori di ristrutturazione che comportano un aumento del volume esistente (per l'innalzamento della copertura), posso beneficiare delle detrazioni 50% e/o 65%? Se, come credo, le detrazioni fossero ammissibili per le opere riguardanti il volume esistente, come considerare il costo per la ricostruzione del tetto?
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Luigi.63
      Domenica 4 Maggio 2014, alle ore 13:40
      Confermo la detrazione solo per le opere realizzate sul volume esistente. Comprendo il dubbio sul tetto. Lo ritengo non detraibile in quanto non compreso nel vecchio volume.
      rispondi al commento
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