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Reato di falsità ideologica del progettista: quali sono le sanzioni?

Il tecnico progettista che dichiara in falso in un atto avente valore di certificato è responsabile penalmente e può essere condannato alla pena della reclusione
Pubblicato il

La responsabilità penale del progettista


In materia edilizia il legislatore ha previsto, in capo ai progettisti, obblighi e responsabilità del tali da conferire loro il ruolo di garanti del rispetto delle norme in materia.
Questa posizione di garanzia, assunta nell'interesse della pubblica amministrazione, può comportare, in caso di violazioni alle normative, delle responsabilità di carattere disciplinare e penale.

Il legislatore impone al professionista abilitato (ingegnere, architetto o geometra iscritto ad un albo professionale) ad una serie di accertamenti di conformità e riconosce il ruolo di soggetto esercente un servizio di pubblica necessità, ruolo dal quale discendono delle responsabilità in campo penale.

Il comportamento sanzionato penalmente che si può attribuire al tecnico, a fronte del ruolo assunto è connesso dunque all'attività di certificazione che può comportare, se non eseguita in modo veritiero, la commissione di reati contro la fede pubblica.
Nei procedimenti amministrativi per il rilascio del permesso di costruire, così come in caso di Dia/Scia il tecnico progettista deve presentare una relazione di asseverazione che ha valore di certificazione.

SCIA e falso ideologico
Prima di entrare nel merito della questione relativa alle responsabilità penali del progettista in caso di false attestazioni, riteniamo opportuno tracciare brevemente quelle che sono le principali differenze tra i vari titoli abilitativi necessari allorquando si intende eseguire dei lavori edili.
L'argomento è complesso e cercheremo di dare delle linee guida per chiarire alcuni punti essenziali.

Negli ultimi anni la materia relativa a permessi e autorizzazioni per lavori edilizi è stata oggetto di un groviglio normativo nel quale non è facile districarsi. L'ultimo intervento legislativo è costituito dalla riforma Madia che ha comportato modifiche e semplificazioni alla disciplina autorizzativa.


SCIA, CILA e Permesso di costruire: le differenze


A seconda della tipologia di intervento da realizzare, è necessario ricorrere ad un diverso tipo di procedura autorizzativa (Dia/Scia, Cila o permesso di costruire).

La CILA, la comunicazione inizio lavori asseverata, è prevista per quei lavori che non rientrano nell'edilizia libera (per i quali non è necessario alcun permesso, comunicazione o segnalazione), nella scia o che non richiedono il permesso di costruire.
Si tratta in particolare di interventi di manutenzione straordinaria che non comportino interventi sulle strutture; interventi di restauro e risanamento conservativo che non prevedano lavori sulle strutture. I lavori che ne costituiscono oggetto possono partire subito dopo l'avvenuta comunicazione.

Il proprietario dell'immobile deve presentare la comunicazione al Comune e alla stessa sarà necessario allegare un'asseverazione tecnica da parte di un geometra, architetto, ingegnere.
Il progettista deve asseverare, mediante apposita relazione, che l'intervento è conforme alla normativa vigente in ambito urbanistico. Dovrà altresì allegare gli elaborati di progetto da lui redatto.

La SCIA segnalazione certificata di inizio lavori (che ha sostituito la Dia) deve essere effettuata per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che riguardino le parti strutturali dell'edificio, interventi di ristrutturazione edilizia.

Dopo la presentazione della Scia i lavori possono iniziare immediatamente.

Vi sono delle casistiche in cui la Scia può essere utilizzata al posto del permesso di costruire (la cosiddetta SuperScia) e in questo caso prima di procedere con la realizzazione delle opere sarà necessario attendere 30 giorni.

Anche in questo caso avremo l'intervento di un professionista abilitato che deve certificare le opere da effettuare.

Il permesso di costruire è l'unico titolo autorizzativo esplicito per il quale è necessario attendere il benestare da parte del Comune. Deve essere richiesto per nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni.

A parte il caso del permesso di costruire, le semplificazioni introdotte dalla più recente normativa hanno comportato l'ingresso delle autocertificazioni che, per il privato interessato, comunque non sono di immediata realizzazione: è necessario infatti l'intervento di un tecnico abilitato che deve redigere un progetto e un' asseverazione, ossia un documento nel quale il progettista, una volta fatta la verifica delle normative statali e locali, dichiara che l'intervento è ad esse conformi.


Responsabilità del progettista per falsità ideologica in certificati


Il professionista che presenta la CILA o la SCIA in edilizia, acquisisce il ruolo di persona esercente un servizio di pubblica necessità. Nel caso in cui nella relazione allegata alla segnalazione o nel progetto stesso renda false dichiarazioni e inserisca dati non veritieri, sarà penalmente responsabile per falso ideologico.

Qualora egli effettui false attestazioni in ordine allo stato dei luoghi o in merito alla conformità delle opere da porre in essere rispetto agli strumenti urbanistici, la sua condotta integrerà il reato di falsità ideologica in certificati, descritto nell'articolo 481 del codice penale.

In base alla norma, chiunque nell'esercizio di un servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

Le dichiarazioni del professionista hanno infatti natura di certificato in merito a:

  • lo stato dei luoghi antecedente ai lavori da realizzare descritto mediante tavole grafiche e documentazione fotografica;

  • la rappresentazione delle opere da porre in essere;

  • la conformità delle opere a strumenti urbanistici, normative di sicurezza e regolamenti edilizi;

  • la ricognizione degli eventuali vincoli presenti sull'area o sull'immobile interessato.


La falsità ideologica progettista
La dichiarazione del professionista infatti si sostituisce ai controlli da parte dell'ente pubblico e come tale deve essere redatta in modo veritiero in quanto garanzia di legalità e correttezza dal punto di vista edilizio. L'istruttoria della pratica viene dunque effettuata dal tecnico competente che, deve garantire un intervento edile possibile e legittimo.
Al posto del principio autoritativo si applica il principio di autoresponsabilità.

La fattispecie delittuosa descritta dall'articolo 481 codice penale rientra tra i cosiddetti reati contro la fede pubblica, in quanto l'atto redatto dal tecnico è un atto di pubblica fede.
I delitti contro la fede pubblica che per la loro natura plurioffensiva tutelano l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti ma anche quello dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto deve incidere.


Responsabilità penale per false attestazioni in caso di SCIA


Il reato di cui all'articolo 481 del codice civile non è l'unico che può interessare la figura del progettista dei lavori. Facendo più specificatamente riferimento alla Scia, a tale titolo abilitativo, è associata un'ipotesi di reato più grave rispetto all'articolo di cui sopra, in quanto la falsità compiuta in caso di SCIA, è riconducibile a quanto statuito dall'articolo 19 della legge 241 /1990.

Responsabilità penale del progettista
La norma stabilisce che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti che legittimano l'attività edilizia dichiarata, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Si tratta di una norma speciale valevole solo in caso di Scia, che prevede una pena maggiore a carico di chi ha commesso il fatto.

riproduzione riservata
Reato di falsità ideologica del progettista per false attestazioni
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Arci
    Arci
    Venerdì 12 Novembre 2021, alle ore 16:30
    Ottimo articolo ove si spera vivamente che il tecnico della scia paghi per le sue nefandezze.
    Lo sa anche il geometra al primo anno di corso che , qualora, il proprietario di un un manufatto volesse rendere la sua abitazione abitabile e volesse naturalmente abbattere il terrazzo non dovrebbe o potrebbe, ma deve chiedere il consenso al comproprietario titolare del terrazzo e che il dichiarare il falso è: contra legem.
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