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Ponteggi in condominio, furti e danni

Quante volte sarà accaduto di lamentarsi presso l'amministratore delle cattive condizioni di sicurezza dei ponteggi, spesse volte responsabili di furti in appartamento.
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Quante volte sarà accaduto di lamentarsi presso l'amministratore delle cattive condizioni di sicurezza dei ponteggi?

Ponteggi in condominioIn effetti, ogni volta che si effettuano dei lavori che contemplano l'uso delle impalcature il rischio che i così detti topi d'appartamento le utilizzino per i propri scopi illeciti non è marginale.

Qualora l'impresa non predisponesse tutte quelle cautele utili ad evitare l'utilizzo di questa struttura per commettere reati potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni subiti da chi, ad esempio, ha subito un furto nel proprio appartamento.

Allo stesso modo, seppur per ragioni diverse, anche la compagine condominiale è responsabile per il comportamento della ditta appaltatrice ed in particolare per non aver vigilato a dovere per evitare che si creassero le condizioni favorevoli alla commissione di reati.


Di questa visione d'insieme troviamo conferma in una sentenza resa dal Tribunale di Terni sul finire dello scorso maggio.

In particolare un condomino chiamava in causa l'impresa titolare del ponteggio, attraverso il quale ignoti s'erano introdotti nella sua unità immobiliare, ed il condominio del quale faceva parte.



Il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di risarcimento ha considerato colpevoli entrambi i convenuti.

In relazione all'impresa si legge in sentenza che conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, in tema di furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, è configurabile la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, violando il principio del neminem laedere, egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo (Cass. Sez. 3, sentenza n. 8630 del 12/04/2006).
Il Tribunale prosegue a motivare questa sua presa di posizione affermando che La ditta avrebbe infatti dovuto adottare ogni opportuna cautela onde impedire l'uso improprio delle impalcature; ciò non ha fatto e tale omissione ha quindi agevolato in maniera determinante la penetrazione da parte dei ladri nella abitazione degli attori (Trib. Terni 11 maggio 2011 n. 414).

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Ponteggi in condominioQuanto al condominio la responsabilità è da ravvisarsi per un duplice titolo: sia quale custode del fabbricato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia per culpa in vigilando od in eligendo, allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice, ovvero ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera (Cass. Sez. 3, sentenza n. 6435 del 17/03/2009) (Trib. ult. cit.).

Imprese e condominii, dunque, devono stare attenti a fare in modo che l'uso dei ponteggi come strumento di commissione dei reati sia annoverabile tra quei casi eccezionali che fungono da motivo di esonero da responsabilità.

Come fare ciò?

Facendo in modo che l'eventuale uso illecito sia dovuto alla particolare perniciosità dell'azione dei malviventi e che in alcun modo il proprio comportamento possa aver facilitato i loro intenti.

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Ponteggi, furti e danni in condominio
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