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Permesso di costruire e silenzio assenso

Il permesso di costruire può essere rilasciato con l'istituto del silenzio assenso se nella domanda volta ad ottenerlo è presente l'asseverazione del progettista.
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Permesso di costruire


Permesso di costruireIl permesso di costruire è un titolo abilitativo rilasciato dall'amministrazione comunale necessario per porre in essere determinate attività edilizie.

L'art. 10 del d.p.r. n. 380 del 2001 (Testo unico sull'edilizia) specifica quali sono gli interventi edilizi soggetti alla richiesta di permesso di costruire.

Molto, in questa materia, fanno le normative regionali e locali che integrano, dandogli consistenza sostanziale, le disposizioni contenute nel decreto n. 380, come dire: leggere questo provvedimento non basta per capire quali siano gli interventi che necessitano di tale atto autorizzativo.

Nella sostanza, per essere meno vaghi e più circostanziati, le nuove costruzioni, e le ristrutturazioni che comportino trasformazioni radicali di edifici già esistenti sono soggette al permesso di costruire.

Il successivo art. 11 specifica le caratteristiche del permesso di costruire chiarendo che lo stesso:

a) viene rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo (es. usufruttuario).

b) è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa (si può comprare un terreno con progetto approvato e permesso di costruire rilasciato). Di conseguenza, precisa la legge, la titolarità del permesso di costruire non incide sull'essere titolare della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio (come dire: se il permesso è stato concesso a Tizio ma la casa costruita è di Caio, il primo fatto non inciderà sul secondo);

c) infine, il rilascio del permesso di costruire non può limitare i diritti dei terzi (ottenere il permesso di costruire, ad esempio, non può voler dire limitare il diritto di veduta del nostro vicino).

Gli articoli 12 e 13 disciplinano presupposti e competenza per il rilascio del più volte citato permesso di costruire. Anche qui un ruolo fondamentale è svolto dalla legislazione regionale e dai regolamenti edilizi locali.

In generale, a dirlo è il d.p.r. n. 380/01, il titolo autorizzativo è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico del Comune competente, salvi i casi di esercizio dei poteri sostitutivi da parte delle regioni.

Il permesso di costruire ha una validità temporale ben precisa. Salvi i casi di proroghe previsti dalla legge, infatti, chi lo ha ottenuto deve iniziare i lavori entro un anno dal suo ottenimento e deve portare a conclusione gli interventi autorizzati entro tre anni da quest'ultima data (cfr. art. 15 d.p.r. n. 380/01).


Tempi per il rilascio del permesso di costruire


PermessoTizio vuole costruire un immobile e per farlo deve domandare l'autorizzazione al Comune competente che verrà rilasciata sotto forma di permesso di costruire.

Quanto tempo ha l'amministrazione comunale per evadere la pratica?

La risposta non è univoca ma dipende dalla tipologia d'intervento rispetto alla quale s'è richiesto.

In linea di massima sono necessari minimo tre mesi, ma a seconda della grandezza del comune (il termine per la chiusura del procedimento nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti è di 60 giorni – 120 per quelli più grandi – per la formulazione della proposta di provvedimento cui ne vanno aggiunti minimo altri trenta per l'adozione dell'atto amministrativo) e della complessità della pratica (e quindi delle necessarie richieste di modifica ed integrazione, ecc.) si può arrivare anche ad un anno e più. Come dire: molto dipende da che cosa si vuole fare e molto altro dalla celerità dell'amministrazione competente (art. 20 d.p.r. n. 380/2001).

E se l'amministrazione non risponde nei termini previsti?


Permesso di costruire e silenzio assenso


Se l'amministrazione non risponde, deve ritenersi che il permesso di costruire sia stato concesso in ragione del così detto istituto del silenzio-assenso (cfr. art. 20, nono comma, d.p.r. n. 380/01).

La domanda per l'ottenimento del permesso di costruire, specifica l'art. 20, primo comma, del d.p.r. n. 380/01, dev'essere accompagnata dalla dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto ad una serie di norme (leggasi strumenti urbanistici approvati ed adottati, regolamenti edilizi vigenti, e normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia con particolare riferimento a norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, ossia risulti automatica e non sostitutiva dell'apprezzamento della pubblica amministrazione, nonché alle norme relative all'efficienza energetica).

La presenza della dichiarazione del progettista è requisito indispensabile per la formazione del silenzio assenso.

In un caso risolto dal T.A.R. Abruzzo con la sentenza n. 486 resa – mediante deposito in cancelleria – il 3 dicembre 2014, si litigava proprio in merito all'avvenuta (o meno) concessione del permesso di costruire in ragione del citato silenzio assenso. Era così per la società che lo aveva richiesto, ma non per il Comune, che, sia pur con una nota, ne aveva preannunciato il diniego (in realtà mai formulato).

Il T.A.R. ha respinto il ricorso. Motivo? Secondo i giudici amministrativi mancava agli atti del procedimento l'asseverazione del progettista.

Essa, dicono i giudici amministrativi abruzzesi, ha la fondamentale funzione di sostituire la motivazione della pubblica amministrazione nel caso d'inerzia nella conclusione del procedimento nei termini previsti. Se manca essa, quindi, l'assenso tacito non può dirsi realizzato.

Insomma, niente asseverazione, niente silenzio assenso.

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Silenzio assenso per il permesso di costruire
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