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Nel glossario tecnico definiamo la perizia come la valutazione del valore dell'immobile che si da' in garanzia ipotecaria, fatta da un tecnico abilitato a tale ruolo.
La perizia immobiliare comprende le seguenti operazioni:sopralluogo sull'immobile, e fotografie del sito, controlli-catastali-comunali, stesura peritale e consegna della perizia al cliente e alla banca.
Si tratta, è evidente, di un'operazione tecnica di fondamentale importanza allorquando sia necessario chiedere ad un istituto di credito un mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di un immobile.
Il termine perizia, nel linguaggio comune, è usato molto spesso come sinonimo di consulenza tecnica.
A ben vedere, però, tra la perizia intesa come stima di un immobile e la consulenza tecnica propriamente detta, vi sono delle differenze.
Vale la pena, quindi, metterle in evidenza.
Solitamente a livello tecnico-giuridico con consulenza tecnica s'individua l'attività svolta da un tecnico, in possesso di determinati requisiti, finalizzata a fotografare lo stato dei luoghi ed accertare le cause che hanno portato alla situazione attuale.
L'esempio classico, in ambito edilizio, è quello della consulenza tecnica finalizzata ad accertare la provenienza di un'infiltrazione ed a quantificare il danno da essa prodotto.
Allo stesso modo una consulenza può essere utile a verificare, attraverso l'analisi delle vetture, se la dinamica di un incidente stradale sia corrispondente a quella descritta dalle parti ed a quantificare il danno che quel sinistro ha comportato.
Tra i tipi di consulenza più conosciuti vi è quella così detta medico legale, finalizzata ad accertare in presenza di un sinistro o di altre situazioni dannose quali siano le conseguenze subite dal soggetto che asserisce di aver subito un danno fisico in conseguenza di un determinato avvenimento.
La consulenza tecnica, in sostanza, permette al verificarsi di un evento di individuarne le cause e valutarne, anche in termini economici, le conseguenze.
L'individuazione del soggetto che dispone la consulenza e le circostanze che hanno portato ad ordinarla sono utili a definire ancor più specificamente la nozione di consulenza tecnica.
Si parlerà di consulenza tecnica di parte (così detta C.T.P.) laddove uno dei soggetti interessarti abbia inteso chiedere, di propria iniziativa, il parere di un tecnico al fine di risalire alle cause dei danni lamentati e ad una loro quantificazione economica.
Può anche accadere che le parti interessate decidano, concordemente, di affidare l'incarico di consulenza ad un soggetto terzo ed imparziale al fine di rimettersi alle sue determinazioni per regolare i propri interessi.
In questo caso il tipo di consulenza è molto più simile ad un arbitrato, vale a dire ad una risoluzione stragiudiziale della controversia.
La consulenza, infine, può essere disposta da un giudice: in questi casi si parlerà di consulenza tecnica d'ufficio (detta anche C.T.U.).
Le circostanze che portano all'espletamento di una C.T.U. sono varie.
Può accadere che nel corso di una causa il giudice decida, autonomamente o su richiesta di parte, di nominare un consulente tecnico al fine di decidere in modo più completo e preciso sulle richieste delle parti (artt. 61 cod. proc. civ. e 191 e ss. cod. proc. civ.).
La consulenza tecnica, però, può essere richiesta dalle parti, all'Autorità Giudiziaria, anche prima dell'inizio di una causa.
Il riferimento è all'accertamento tecnico preventivo (art. 696 cod. proc. civ.) e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis cod. proc. civ.).
Per la prima ipotesi si pensi ai casi in cui, verificatesi dei danni ad un immobile, non sia possibile lasciare immutato lo stato dei luoghi per tutto il tempo necessario a iniziare, istruire e decidere una controversia giudiziale.
In tale ipotesi, l'accertamento ha la funzione di fotografare la situazione per essere quindi acquisito nel successivo procedimento.
Non a caso, infatti, la norma è inserita nell'ambito dei così detti procedimenti d'istruzione preventiva.
La consulenza tecnica ex art. 696-bis cod. proc. civ. è molto simile, nella sua ratio, a quell'ipotesi in cui le parti si rimettono ad un consulente terzo al fine di stabilire causa e dimensione dei danni.
In questa circostanza, però, si tratta di un procedimento giudiziario attivato con il ricorso di una parte; il fine dichiarato è quello di cercare di comporre bonariamente il contrasto.
Nel caso di esito negativo la consulenza potrà essere acquisita nel successivo, ed eventuale, giudizio di merito.
I consulenti d'ufficio sono nominati sulla base di appositi elenchi tenuti dagli uffici giudiziari territorialmente competenti.
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