• progetto
  • cadcasa
  • ristrutturazione
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • preventivi
  • computo
  • mercatino
  • mypage
madex

Perchà� l'art. 1102 c.c. si applica anche al condominio?

In questo blog ci occupiamo spesso di sentenze che affrontano il tema dell?uso dei beni condominiali
Pubblicato il
Indice dei Contenuti
Cose comuniIn questo blog ci occupiamo spesso di sentenze che affrontano il tema dell'uso dei beni condominiali. Quando è lecito e quando, invece, è illegittimo? Nel rispondere affermiamo spesso che l'uso dei beni condominiali è disciplinato dall'art. 1102 c.c. dettato in materia di comunione ma applicabile anche al condominio in ragione di quanto statuito dall'art. 1139 c.c. Ciò detto vale la pena domandarsi: perchà proprio l'art. 1102 c.c.? Il succitato art. 1139 c.c., infatti, non è che richiami espressamente tale norma ma fa un generico richiamo a quelle dettate in materia di comunione; così, ad esempio, per il tenore della medesima è sicuro che non può considerarsi applicabile al condominio l'art. 1101 c.c. Quanto al tema che ci occupa, vale a dire l'uso dei beni comuni, la ragione è stata spiegata di recente dalla Suprema Corte di Cassazione. Si legge in una sentenza dello scorso 21 dicembre che in considerazione della peculiarità del condominio degli edifici, caratterizzato dalla coesistenza di una comunione forzosa e di proprietà esclusive, il godimento dei beni, degli impianti e dei servizi comuni è in funzione del diritto individuale sui singoli piani in cui è diviso il fabbricato: dovendo i rapporti fra condomini ispirarsi a ragioni di solidarietà, si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, dovendo verificarsi - necessariamente alla stregua delle norme che disciplinano la comunione - che l'uso del bene comune da parte di ciascuno sia compatibile con i diritti degli altri (v. Cass. 30 maggio 2003 n. 8808; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4617; 24 giugno 2008 n. 17208; Cass. 9 giugno 2010 n. 13879) (Cass. 21 dicembre 2011, n. 28025). In questo contesto, perciò, prosegue la Corte trova applicazione la disciplina che regola in modo particolare e specifico il godimento e l'utilizzazione dei beni comuni, per cui occorre fare riferimento all'art. 1102 c.c., applicabile ai sensi del'art. 1139 c.c. al condominio che, nello stabilire i poteri ed i limiti di ciascun partecipante nell'uso dei beni comuni, fissa al tempo stesso le condizioni di liceità della condotta del comunista (Cass. 21 dicembre 2011, n. 28025). Cose comuniDa qui la precisazione secondo cui con riferimento al condominio la norma consente, infatti, la più intensa utilizzazione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva, purchà il condomino non alteri la destinazione del bene e non ne impedisca l'altrui pari uso.In altri termini, l'estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non sacrificare ma di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti (v. Cass. 1 agosto 2001 n. 10453; 14 aprile 2004 n. 7044; Cass. 6 novembre 2008 n. 26737; Cass. 18 marzo 2010 n. 6546) (Cass. 21 dicembre 2011, n. 28025). Come dire: la disciplina dell'art. 1102 c.c. si applica anche al condominio perchà il suo contenuto è compatibile con la natura dei beni condominiali, ossia quella di essere cose di proprietà di più persone.
riproduzione riservata
Perchà� l'art. 1102 c.c. si applica anche al condominio?
Valutazione: 4.00 / 6 basato su 4 voti.
gnews

Commenti e opinioni



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
NON SARANNO PUBLICATE RICHIESTE DI CONSULENZA O QUESITI AGLI AUTORI
Alert Commenti
  • Aldo
    Aldo
    Mercoledì 30 Maggio 2012, alle ore 19:17
    Mi viene vietato l'uso del parcheggio secondo i millesimi di prprietà,in quanto con 170 millesimi usufruisco dello stesso parcheggio di chi ne ha 80 però caso strano pago asfaltatura e manutenzioni sbarra ecc eccc in funzione dei miei 170 millesimi.Come risolvere tale problema?
    rispondi al commento
  • Orlando
    Orlando
    Lunedì 27 Febbraio 2012, alle ore 00:07
    Buonasera vorrei porre il mio problema:sono proprietario e abito in un appartamento al primo e ultimo piano con ingresso indipendente,sottostante al mio appartamento si trova uno studio dentistico anche lui con il suo ingresso indipendente(non è il proprietario ma in affitto)io vorrei installare sul tetto un impianto fotovoltaico,devo chiedere l'autorizzazione al proprietario sottostante? tengo a precisare che il sottotetto è di mia proprietà in quanto si trova una mansarda.Grazie
    rispondi al commento
Torna Su Espandi Tutto
346.609 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI
Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img trude1976
Salve,ci sono regole da rispettare in caso di installazione di telecamere di videosorveglianza all'esterno di un appartamento ma che riprende soltanto le immagini della porta di...
trude1976 06 Aprile 2024 ore 16:03 1
Img france86
Buongiorno a tutti,la mia cucina si affaccia su un terrazzino a piano rialzato (circa un metro da terra), intorno al terrazzino c'é una ringhiera.Vorrei rimuovere la...
france86 27 Marzo 2024 ore 13:23 5
Img pinotto38 pep
Ho inviato una pec all'amministratore condominiale per info sulla parte di tetto che posso utilizzare per installare il fotovoltaico.Ho voluto scrivere pec per avere prova scritta...
pinotto38 pep 24 Marzo 2024 ore 18:17 3
Img gianfi41
Chiedo,un condomino può eseguire di sua iniziativa piccoli lavori di manutenzione condominio ??...
gianfi41 14 Febbraio 2024 ore 15:07 6
Img nico larza
Buonasera sto per acquistare un appartamento in condominio (primo piano) con regolare agibilità/ambientabilita e altezza interna dai 268,5 cm minimo ai 269,9, quindi al di...
nico larza 22 Gennaio 2024 ore 11:31 2