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Detrazione 50% e 65% per lavori e pagamenti a cavallo di due anni

Quando si eseguono lavori che durano per più anni, le date di pagamento sono fondamentali per l'inserimento delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi.
Pubblicato il / Aggiornato il

Lavori eseguiti a cavallo di due anni


Spesso capita che lavori di ristrutturazione o di risparmio energetico per i quali si intende beneficiare delle detrazioni fiscali vengano eseguiti per una parte in un anno solare e per la parte restante nell'anno successivo.
Ad esempio, possono cominciare a ottobre e finire a febbraio.

Come ci si comporta in questi casi in merito alle detrazioni fiscali?

Lavori a cavallo di due anni detrazioni
Per capirlo sarà utile fare discorsi separati per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie e per la detrazione sul risparmio energetico.


Detrazione sulle ristrutturazioni edilizie: lavori e pagamenti a cavallo di due anni


Il riferimento principale ai fini della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è la data dei pagamenti. Escludiamo quindi la data di presentazione della pratica edilizia, la data di emissione delle fatture e concentriamoci quindi solo sui pagamenti.

Pagamenti detrazioni fiscali
Quando si esegue un lavoro a cavallo di due anni, si devono prendere in considerazione le date di tutti i pagamenti effettuati, come ad esempio i diritti pagati per la presentazione della pratica edilizia, gli oneri di urbanizzazione, le spese professionali (progettista, direttore lavori, termotecnico, coordinatore per la sicurezza, certificatore energetico, etc), le spese per l'esecuzione delle opere.

Si dovranno poi separare le spese effettuate nel primo anno dei lavori dalle spese dell'anno successivo. Le prime potranno essere portate in detrazione già a partire dalla prima dichiarazione dei redditi utile, mentre le seconde slitteranno alla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

Facciamo un esempio:

Eseguo un intervento di manutenzione straordinaria del bagno, comprensivo di rifacimento dell'impianto sanitario ed elettrico. L'intervento può beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.

Ristrutturazione bagno detrazioni
Una parte dei lavori viene pagata tra novembre e dicembre 2017, mentre la parte restante tra gennaio e febbraio 2018.

In questo caso le spese effettuate nel 2017 potranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione fiscale già a partire dalla dichiarazione che si presenterà nel 2018.
Invece le spese sostenute nel 2018 slitteranno alla dichiarazione dei redditi successiva.

Poiché la detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, le prime spese saranno portate in detrazione tra il 2018 e il 2028, mente le seconde tra il 2019 e il 2029.




Detrazione sul risparmio energetico: lavori e pagamenti a cavallo di due anni


Con riferimento alla detrazione sul risparmio energetico (o ecobonus), le date dei pagamenti continuano a ricoprire un ruolo fondamentale, funzionando esattamente come prima descritto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.

Inoltre, per la detrazione sul risparmio energetico è importante un'altra data, quella di fine lavori, perché entro 90 giorni da questa data deve essere inviata la cosiddetta comunicazione ENEA (adempimento non previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie).

Le date dei pagamenti sono importanti per capire in quale dichiarazione dei redditi cominciare a inserire le spese da detrarre, mentre la data di fine lavori è importate per un adempimento burocratico (comunicazione ENEA) sempre legato alla detrazione sul risparmio energetico.

Facciamo un esempio su come gestire dei lavori e pagamenti effettuati a cavallo di due anni:

Decido di isolare il tetto della mia abitazione, eseguo le opere fra dicembre 2017 e gennaio 2018, concludendo i lavori esattamente il 12 gennaio 2018. I pagamenti vengono eseguiti in parte nel 2017 e in parte nel 2018.

Detrazione risparmio energetico
Come precedentemente analizzato per la detrazione sulle ristrutturazioni, le spese effettuate nel 2017 possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi ai fini delle detrazioni già a partire dalla dichiarazione da presentare nel 2018.
Invece le spese sostenute nel 2018 slitteranno alla dichiarazione dei redditi successiva.

Per quanto riguarda la comunicazione ENEA, bisogna prendere come riferimento la data di fine lavori. Quindi andrà inviata entro 90 giorni dalla fine lavori, ossia, sempre seguendo il nostro esempio, entro il 12 aprile 2018.


Il modello IRE previsto in passato per la detrazione sul risparmio energetico è attualmente abolito


Modello IRE per detrazione fiscaleParentesi storica: fino a dicembre 2014 e solo per la detrazione sul risparmio energetico, quando si eseguivano lavori e pagamenti a cavallo di due anni consecutivi, era necessario inviare all'Agenzia delle Entrate il modello IRE (Interventi di Riqualificazione Energetica), istituito dal decreto legge 185/2008 all'articolo 29, comma 6.

Il modello IRE serviva a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esistenza di lavori in corso per i quali erano già stati effettuati pagamenti nel primo anno e per i quali si prevedevano spese anche nell'anno successivo.

Dal 13 dicembre 2014 i contribuenti che accedono alla detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici non devono più inviare il modello IRE per gli interventi a cavallo di due anni.
Infatti, il decreto legislativo 175/2014 ha abrogato il comma 6, articolo 29 del Dl 185/2008, pertanto il modello IRE non è più previsto.


Comunicazione ENEA: come individuare il portale corretto per lavori a cavallo di due anni


Tornando alla comunicazione ENEA, è importante sapere che ogni anno ENEA (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) mette a disposizione un portale telematico specifico per l'invio delle pratiche finalizzate alla detrazione sul risparmio energetico.

La data di fine lavori ci permette di individuare quale portale utilizzare.
Per interventi di riqualificazione energetica con fine lavori avvenuta nel 2017 bisogna utilizzare il sito Finanziaria 2017 Enea
Per interventi con fine lavori nel 2018, il sito di riferimento sarà http://finanziaria2018.enea.it, non ancora online.

L'individuazione del portale corretto va fatta considerando solo la data di fine lavori, mentre la data dei pagamenti è ininfluente ai fini della comunicazione ENEA.

Chiariamo i casi che fanno sorgere più dubbi.

Comunicazione ENEA per lavori e detrazionia- Lavori terminati nel 2017, pagati in parte nel 2017 e in parte nel 2018: vanno comunicati attraverso il portale finanziaria2017;

b- Lavori terminati nel 2018, pagati con acconto nel 2017 e saldo nel 2018: vanno comunicati attraverso il portale finanziaria2018.

Ogni nuovo anno il portale di riferimento per le comunicazioni ENEA viene messo online non dal 1° gennaio, ma più avanti, verso fine marzo.

I motivi del ritardo sono puramente organizzativi perché ogni anno le novità sulle detrazioni sono inserite nella Legge di Bilancio, che generalmente è approvata a fine dicembre; devono poi essere pubblicati i decreti attuativi per le detrazioni e solo da quel momento ENEA può predisporre il nuovo portale relativo all'anno in corso.

Quindi per lavori terminati a gennaio o febbraio bisogna in ogni caso attendere che sia attivo il nuovo portale, non è possibile procedere sul portale relativo all'anno precedente.


Cosa succede se la percentuale di detrazione cambia a cavallo di due anni?


Il bonus ristrutturazioni mantiene già da qualche anno la medesima percentuale di detrazione, pari al 50%. Di conseguenza, effettuando lavori a cavallo di due anni, non si presentano particolari dubbi sulla percentuale di detrazione da applicare.

Per l'ecobonus, fino al 31 dicembre 2017 la percentuale di detrazione era fissa al 65% per tutte le tipologie di intervento inerenti abitazioni private.

Detrazione 65% e 50%Dal 1° gennaio 2018 la percentuale di detrazione dell'Ecobonus non è più fissa al 65%, ma per alcuni interventi è stata abbassata al 50%:

1- sostituzione di serramenti;

2- installazione di schermature solari;

3- sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di generatori a biomasse combustibili;

4- sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e senza contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti.

Cosa succede se un lavoro appartenente alle categorie citate viene effettuato e/o pagato tra 2017 e 2018?

In caso di intervento per il quale è stata modificata la percentuale di detrazione, bisogna sempre individuare le date dei pagamenti.

I pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 beneficiano di una percentuale di detrazione pari al 65%, mentre i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 beneficiano di una percentuale di detrazione pari al 50%.

Attenzione: restiamo sempre nell'ambito della detrazione sul risparmio energetico, ma applichiamo percentuali di detrazione diverse in base alle date dei pagamenti.

Nella comunicazione Enea, da effettuare entro 90 giorni dalla fine dei lavori di risparmio energetico, bisogna comunicare le spese sostenute per i lavori e le spese professionali; inoltre, c'è un campo apposito in cui va specificato l'importo detraibile.
Sulla base delle considerazioni appena esposte, non sarà ora difficile calcolare l'importo detraibile corretto.

Vediamo come procedere nelle varie situazioni.

Ecobonus lavori a cavallo di due anni
a- Inizio lavori e fine lavori nel 2017, pagamento di un acconto nel 2017 e del saldo nel 2018: l'acconto è detraibile al 65%, il saldo al 50%, la comunicazione ENEA va effettuata sul portale http://finanziaria2017.enea.it.

b- Inizio lavori e fine lavori nel 2017, pagamenti nel 2018: i pagamenti sono detraibili al 50%, la comunicazione ENEA va effettuata sul portale http://finanziaria2017.enea.it.

c- Inizio lavori e pagamento di un acconto nel 2017, fine lavori e pagamento del saldo nel 2018: l'acconto è detraibile al 65%, il saldo al 50%, la comunicazione ENEA va effettuata sul portale http://finanziaria2018.enea.it.

d- Inizio lavori nel 2017, fine lavori nel 2018, pagamenti nel 2018: i pagamenti sono detraibili al 50%, la comunicazione ENEA va effettuata sul portale http://finanziaria2018.enea.it.

e- Inizio lavori nel 2017, fine lavori nel 2018, pagamenti nel 2017: i pagamenti sono detraibili al 65%, la comunicazione ENEA va effettuata sul portale http://finanziaria2018.enea.it.

Specifico che le indicazioni appena fornite valgono per le categorie di intervento per le quali la detrazione sul risparmio energetico è passata dal 65% al 50%.


Cosa succede se un intervento nel 2017 era detraibile e nel 2018 non lo è più?


Per quanto riguarda la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, gli interventi detraibili nel 2017 sono allo stesso modo detraibili anche nel 2018.
Non sorgono, quindi, particolari incertezze per il bonus ristrutturazioni.

Con la Legge di Bilancio 2018 sono, invece, stati esclusi dalla detrazione sul risparmio energetico gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

Detrazioni caldaia
Interventi di questo tipo effettuati tra 2017 e 2018 possono creare qualche dubbio, perché nel 2017 erano detraibili al 65% con ecobonus, mentre nel 2018 non possono più beneficiare in alcun modo dell'ecobonus.

Bisogna osservare che la stragrande maggioranza delle caldaie a condensazione attualmente sul mercato rientra almeno in classe A.
Tuttavia, soprattutto nella grande distribuzione del fai da te, restano ancora in commercio prodotti di classe inferiore, per i quali è bene fare una disamina qualora siano stati installati e/o pagati a cavallo tra 2017 e 2018.

Come bisogna comportarsi in questi casi?

Detrazione caldaia a condensazioneI pagamenti di caldaie a condensazione inferiori alla classe A di prodotto effettuati entro il 2017 possono essere detraibili al 65% con ecobonus, in quanto alla data di pagamento l'intervento rientrava nei requisiti richiesti.

I pagamenti effettuati nel 2018, invece, non potranno più essere detraibili con ecobonus in quanto i requisiti non corrispondono più a quelli richiesti dalla detrazione sul risparmio energetico.

A questo punto il contribuente non deve sentirsi perso.

I pagamenti effettuati nel 2018 per l'intervento citato, pur non potendo più beneficiare dell'ecobonus in alcuna percentuale, possono tuttavia beneficiare della detrazionesulle ristrutturazioni edilizie, poiché in quest'ultima detrazione può rientrare qualsiasi intervento di miglioramento sull'impianto di riscaldamento, indipendentemente dalla classe di efficienza della caldaia installata.

Pertanto gli importi sostenuti nel 2017 potranno godere della detrazione sul risparmio energetico per una percentuale pari al 65%, mentre gli importi sostenuti nel 2018 potranno godere della detrazionesulle ristrutturazioni edilizie per una percentuale pari al 50%.

La normativa, infatti, consente di beneficiare di detrazioni diverse per il medesimo intervento, purché ovviamente le detrazioni non si cumulino per gli stessi importi versati.

Analizziamo i vari casi:

Pagamenti detrazione caldaiaa - Installazione di caldaia a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto, inizio lavori e fine lavori nel 2017, pagamento di un acconto nel 2017 e del saldo nel 2018: l'acconto è detraibile al 65%, il saldo non può beneficiare dell'ecobonus (può comunque beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni), la comunicazione ENEA per la parte detraibile al 65% va effettuata sul portale http://finanziaria2017.enea.it.

b - Inizio lavori e fine lavori nel 2017, pagamenti nel 2018: i pagamenti sono detraibili al 50% con detrazione ristrutturazioni edilizie, non bisogna fare comunicazione ENEA.

c - Inizio lavori e pagamento di un acconto nel 2017, fine lavori e pagamento del saldo nel 2018: l'acconto è detraibile al 65% con ecobonus, il saldo al 50% con bonus ristrutturazioni, la comunicazione ENEA relativa al solo ecobonus va effettuata sul portale http://finanziaria2018.enea.it.

d- Inizio lavori nel 2017, fine lavori nel 2018, pagamenti nel 2018: i pagamenti sono detraibili al 50% con detrazione ristrutturazioni edilizie, non bisogna fare comunicazione ENEA.

e- Inizio lavori nel 2017, fine lavori nel 2018, pagamenti nel 2017: i pagamenti sono detraibili al 65%, la comunicazione ENEA va effettuata sul portale http://finanziaria2018.enea.it.

Per ulteriori dubbi rimando a consulenza personalizzata.

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Pagamenti a cavallo fra 55 e 65
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  • Elisaboscolo
    Elisaboscolo
    Lunedì 4 Novembre 2019, alle ore 23:06
    Buonasera, ho iniziato i lavori di sostituzione infissi a giugno 2018 e sono terminati (insieme alla ristrutturazione) ad agosto 2019. Ho due domande: 1. Dal sito enea se inserisco la data fine lavori mi da errore in quanto deve essere entro il 31.12.2018.. cosa devo fare per fare la comunicazione entro i 90 giorni? 2. Nel caso non riesca a fare la dichiarazione enea entro il termine cosa succede? Come posso recuperare quanto pagato dal momento che i pagamenti sono stati fatti con causale bonifico risparmio energetico e non ristrutturazione edilizia? Grazie 
    rispondi al commento
  • Andrear1
    Andrear1
    Lunedì 10 Giugno 2019, alle ore 18:40
    Ho effetuato i lavori di sostituzione infissi a cavallo tra il 2017 e il 2018.
    Acconto finanziario a dicembre 2017 e inizio e fine lavori tra maggio e luglio 2018.
    Dovrei detrarre il 65% per il 2017 e il 50% per il 2018 (fattura di saldo).
    Problema date: la pratica Enea riporta correttamente gli importi nei rispettivi anni di versamento 2017 e 2018 ma le date di inizio e fine lavori indicano 05/2018 - 07/2018.
    Pratica inviata entro i 90gg da fine lavori.
    rispondi al commento
  • Matildede Vita
    Matildede Vita
    Sabato 13 Ottobre 2018, alle ore 10:58
    Buongiorno avrei bisogno di aiuto ...ho fatto una ristrutturazione importante.lavori iniziati nel 2012e Terminati lugllio 2018chiusura lavori agosto 2018pagamenti per risparmio energetico effettuati nel 2012/2013/2014. Comunicazione all’enea entro 90 giorni dalla chiusura lavori ... Bidogna usare il portale 2017?grazie geazie  
    rispondi al commento
  • Faby1
    Faby1
    Martedì 2 Ottobre 2018, alle ore 14:16
    Ho eseguito dei lavori di manutenzione straordinaria presso il mio appartamento, con SCIA e inizio lavori fatti a marzo 2018, chiusura cantiere luglio 2018.
    Sto installando una termostufa in questi giorni, ho diritto ad usufruire delle detrazioni fiscali per risparmio energetico al 65%? E all'iva al 10%?
    rispondi al commento
  • Nikarobin
    Nikarobin
    Venerdì 18 Maggio 2018, alle ore 16:11
    Buongiorno, ho installato sulla mia casa una schermatura solare ho pagato a dicembre 2017 il 90% del totale e il restante saldo a marzo. Compilando il modulo ENEA del 2018 mi calcola da solo la mia detrazione ma tutto l'importo mi viene calcolato al 50% mentre io appunto una buona parte l'ho pagata nel 2017 appunto per usufuire della detrazione al 65%non so come procedere, grazie a chi mi risponderà
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Nikarobin
      Lunedì 18 Giugno 2018, alle ore 11:17
      Nella comunicazione enea dovrebbe trovare un campo in cui specificare le spese sostenute nel 2017 e quelle sostenute nel 2018
      rispondi al commento
    • Giulio Calleri
      Giulio Calleri Nikarobin
      Giovedì 6 Dicembre 2018, alle ore 23:06
      Ho lo stesso problema come hai risolto?
      rispondi al commento
  • Ma1983
    Ma1983
    Giovedì 17 Maggio 2018, alle ore 16:47
    Ho fatto dei lavori per sostituzione infissi con pagamenti risparmo energetico al 65%(ANNO 2017) e al 50% (ANNO 2018), nel momento che sono andato a fare la detrazione dei redditi 730 la Sig.ra mi ha chiesto la certificazione ENEA che è di obbligo per avere la detrazione.
    Ho sentito la ditta per avere questo certificato e mi hanno risposto che non c'è n'era bisogno perché i lavori sono terminati nel 2018, perciò potevo comunque detrarre le spese dell'anno 2017 (senza il certificato ENEA).
    Mi chiedo ha ragione la Sig.ra del CAAF?
    O la ditta che mi dice che non serve per detrarre le spese 2017?
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Ma1983
      Lunedì 18 Giugno 2018, alle ore 11:18
      Ha ragione la signora del CAAF.
      rispondi al commento
  • Anto4
    Anto4
    Giovedì 10 Maggio 2018, alle ore 00:47
    In fase di ristrutturazione ho pagato tutti i saldi dei lavori entro il 31dicembre 2017 per usufruire della detrazione al 50% per ristrutturazione 65% per efficientamento energetico, su consiglio di ditte e architetto,  non avendo certezza che le agevolazioni sarebbero poi state riconfermare nel 2018.
    Alcuni di questi lavori sono poi stati fatti nel 2018 come risulta dalle varie comunicazioni fatte alla ASL  e dalla chiusura della CILA che verrà fatta nei prossimi giorni.
    Mi è stato detto che questo potrebbe darmi problemi per la detrazione nel 730  perché non ci sarebbe corrispondenza tra date di pagamento e esecuzione dei lavori.
    Chiedo se secondo voi questo è plausibile, o mi sono state date informazioni errate?
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Anto4
      Lunedì 18 Giugno 2018, alle ore 11:22
      Informazioni errate. L'agenzia entrate non ha mai imposto restrizioni tra date dei pagamenti e data di fine lavori. E' ovvio che a buonsenso non debbano intercorrere anni, ma se i pagamenti sono avvenuti tutti entro il 2017 e i lavori sono terminati nel 2018, peraltro con buone giustificazioni (anticipo pagamenti per timore di un mancato rinnovo delle detrazioni), la sua condizione non è affatto a rischio in merito alle detrazioni.
      rispondi al commento
  • Franco9
    Franco9
    Sabato 28 Aprile 2018, alle ore 20:49
    Per pagamenti effettuati nel 2018 per caldaie di classe inferiore ad A ma con bonifico effettuato con la dicitura "Riqualif. energetica L. 296-06", posso effettuare la detrazione per ristrutturazione, quindi ai sensi dell'art 16-bis del DPR 917/86 ?
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Franco9
      Lunedì 18 Giugno 2018, alle ore 11:24
      Sì, può tranquillamente beneficiare della detrazione per ristrutturazioni anche se sul bonifico è stata erroneamente indicata detrazione per riasparmio energetico.
      rispondi al commento
      • Franco9
        Franco9 Sara.m.
        Lunedì 18 Giugno 2018, alle ore 12:30
        Grazie. Infatti così abbiamo operato. 
        rispondi al commento
  • Rovera
    Rovera
    Venerdì 27 Aprile 2018, alle ore 10:25
    Buongiorno, ho effettuato lavori di ristrutturazione edilizia art.16-bis del T.U.I.R(DPR 917-1986) comprendenti cambio caldaia a condensazione  in data 15-7-2016.  peraltro gia diachiarati nel 730 anno 2016-2017.posso usufruire ancora degli sgravi per acquisto mobili nel 2018 ?saluti
    rispondi al commento
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