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Stato di necessità e occupazione di immobile abusiva

Davanti alle occupazioni abusive di abitazioni, la giurisprudenza oscilla tra la tutela della proprietà in sede civile e penale e l'esimente dello stato di necessità.
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Occupazioni abusive per stato di necessità


Stato di necessitàIl nostro ordinamento protegge, possiamo dire sin dalla notte dei tempi, il diritto di proprietà, sia in sede civile che in sede penale e lo difende anche dalle occupazioni abusive, comportamento anche questo sempre esistito.

In tempi di crisi l'occupazione abusiva è molto più frequente e avviene soprattutto per via della povertà dei singoli e dell'incapacità dello Stato di fare fronte all'emergenza abitativa fornendo alloggi dignitosi a un prezzo accessibile.

Così succede che sempre più spesso negli ultimi anni i giudici fino al grado di Cassazione si sono dovuti occupare di decidere in merito a casi di occupazioni abusive di immobile, nella maggior parte dei casi condannando i responsabili e in altri casi, più rari, assolvendoli.


Diritto di proprietà e occupazioni abusive


Il nostro codice civile protegge il diritto di proprietà dalle occupazioni abusive all'art. 948 c.c. prevedendo l'azione di rivendicazione, cioè l'azione legale volta a rivendicare la cosa da chiunque la possiede o la detiene e protegge anche il possesso con l'azione di reintegrazione del possesso di cui all'art.1168 c.c., volta a tutelare chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso.

In assenza di adempimento spontaneo, la sentenza può poi essere messa in esecuzione mediante il procedimento disciplinato dagli artt. 605 e ss., del codice di procedura civile, volto al rilascio dell'immobile.

Nel codice penale poi, un'apposita norma, all'art. 633 punisce chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 a 1032 euro.

La Legge n. 67 del 2014 ha delegato il governo - nell'ambito della riforma della disciplina sanzionatoria - ad abrogare il reato (di cui all'art. 633, co.1, c.p.) e fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili.

Ad oggi però la norma penale continua ad applicarsi, dal momento che non sono stati emanati i decreti; così ad es. è stato deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26216/2015.


Lo stato di necessità


Ma ciò che normalmente è antigiuridico può non esserlo più se intervengono le cosiddette esimenti: se cioè intervengono dei fattori alla cui presenza l'ordinamento esclude la punibilità dell'agente.

In particolare, nel nostro caso potrebbe trovare applicazione l'art. 54 c.p., a mente del quale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (art. 54 c.p., co. 1).

Dunque gli elementi necessari perché si abbia lo stato di necessità sono: la necessità di salvare se stessi o altri, un pericolo attuale non evitabile altrimenti di danno grave alla persona e la proporzione tra il fatto e il pericolo.


Occupazione abusiva, indigenza e danno alla persona


Indigenza e stato di necessitàIn materia di occupazione abusiva dovuta a motivi di indigenza la giurisprudenza generalmente non ritiene che la necessità economica o il disagio abitativo abbiano i requisiti previsti dall'art. 54 c.p. per lo stato di necessità.

Ad esempio, la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 8603 del 2015 ha escluso la presenza dello stato di necessità in un caso di occupazione di un alloggio popolare da parte di una donna con quatto figli e una situazione lavorativa precaria che l'aveva costretta a lasciare l'appartamento condotto precedentemente in locazione.

L'esimente in questo caso viene esclusa perché, si afferma, Non può... parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l'esigenza di una soluzione abitativa.

Ciò in quanto il testo della legge vuole che il pericolo sia attuale e non permanente; deve essere imminente, cioè circoscritto nel tempo e nello spazio; tali non sono - prosegue la sentenza - tutte le situazioni caratterizzate da una sorta di cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l'esigenza di una soluzione abitativa.

Altrimenti si opererebbe una sostituzione del requisito del pericolo attuale con il pericolo permanente mentre tale legge ha natura eccezionale e dunque va interpretata senza estensioni.

Infatti, si conclude che l'esigenza abitativa ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona è necessariamente destinata a prolungarsi nel tempo.

A ciò bisgna aggiungere che contempo è necessario tutelare un altro diritto, quello alla proprietà, che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale (tra tante, v. Cass. n. 8603/2015).

Peraltro, devono essere fatte salve le procedure pubbliche e regolamentate di assegnazione degli alloggi popolari (v. Cass. n. 9655/2015).

In altri casi le decisioni giungono a conclusioni diverse, come la sentenza n. 44363/2014 relativa all'occupazione da parte di una donna affetta da HIV e con gravidanza a rischio, che infatti aveva partorito prima del termine.

A ben vedere, però, in questo caso non c'è solo un problema economico, ma il pericolo di un danno grave alla persona, laddove anche il diritto all'abitazione viene inteso come diritto fondamentale della persona; sempre che sussistano per tutto il tempo anche gli altri due elementi della norma cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo.

La scriminante dello stato di necessità è insomma, secondo i giudici, sorretta da un principio solidaristico, che è quello a cui sono improntati tutti i valori costituzionali.

I diritti dei terzi coinvolti quindi possono essere sacrificati per ragioni solidaristiche sulla base di elementi di fatto eccezionali e provati.

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Occupazione abusiva di immobile e stato di necessità
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