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Nuove modalità per Certificazioni Energetiche in Lombardia

Dal 1 marzo è obbligatoria la firma digitale per i certificatori e con essa sono state introdotte nuove modalità di utilizzo delle Certificazioni Energetiche.
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certificazioni energetiche: firma digitaleDal 1 marzo 2013 in Lombardia sono cambiate le modalità d'uso degli Attestati di Certificazione Energetica in seguito all'introduzione obbligatoria della firma digitale per i certificatori.

Il Decreto Dirigente Unità Organizzativa 23 ottobre 2012 n. 9433 prevede infatti che a partire dal 1 marzo 2013 l'Attestato di Certificazione Energetica acquisisca efficacia con l'inserimento nel sistema informativo regionale del documento firmato digitalmente.

Ciò comporta dei cambiamenti per i certificatori, che si devono attenere a degli obblighi in più, ma cosa cambia invece per il cittadino?


Attestati di Certificazione Energetica antecedenti al 1 marzo 2013


Prima del 1 marzo 2013 il proprietario di un immobile riceveva dal certificatore una o più copie cartacee dell'Attestato di Certificazione Energetica, timbrate e firmate in originale dal certificatore. Per le pratiche in cui era necessario l'Attestato di Certificazione Energetica (atti di trasferimento a titolo oneroso, locazioni, chiusura dei lavori in seguito a nuova costruzione, ristrutturazione, ecc.) si utilizzava solamente questo formato cartaceo. Inoltre, tale documento poteva essere fornito esclusivamente dal certificatore che ne aveva elaborato i calcoli.


Attestati di Certificazione Energetica successivi al 1 marzo 2013


certificazione energetica degli edificiGli Attestati di Certificazione Energetica inseriti presso il Catasto Energetico Edifici Regionale dal 1 marzo 2013 possono invece essere prodotti e circolare in due formati: quello cartaceo e quello digitale.

Il certificatore è tenuto a consegnare al proprietario dell'immobile entrambi i formati.

Per quanto riguarda il formato cartaceo, il certificatore produrrà un documento stampato su un unico foglio fronte e retro, che corrisponde esattamente al modello che circolava precedentemente e che deve essere da lui stesso timbrato e firmato in originale così come si faceva anche prima. Dal 1 marzo è stato però introdotto un documento in più da allegare al formato cartaceo: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il certificatore dichiara che la copia fornita dell'Attestato di Certificazione Energetica è conforme al file inserito al Catasto Energetico Edifici Regionale, firmato digitalmente.

Oltre al formato cartaceo, il certificatore è tenuto a consegnare al proprietario anche il file firmato digitalmente. Si tratta di un file con estensione .p7m, che si può visionare sul proprio pc con programmi appositi di lettura, che si possono scaricare gratuitamente da Internet.



Accesso al Catasto Energetico da parte di Comuni e Notai


richiesta copie certificazioni energetiche presso comuni e notaiUn'altra novità apportata dall'introduzione della firma digitale è la possibilità da parte dei Comuni e dei Notai di accedere al Catasto Energetico Edifici Regionale ed estrarre direttamente gli Attestati di Certificazione Energetica di cui necessitano. Si tratta di un notevole cambiamento poiché, se prima solamente il certificatore era legittimato a produrre copia degli Attestati da lui elaborati, ora anche i Comuni e i notai accreditati potranno estrarre i files degli Attestati dal Catasto Energetico e utilizzarli per scopi legati alla loro attività. Inoltre potranno produrre copie cartacee di tali documenti dichiarandole conformi all'originale inserito dal certificatore.

Questa novità potrà semplificare notevolmente il reperimento di copie cartacee o digitali degli Attesati. Il proprietario che avrà bisogno di una copia dell'Attestato di Certificazione Energetica del proprio immobile potrà rivolgersi indifferentemente al certificatore che l'ha prodotto, al Comune o ad un notaio accreditato per ottenere tale documento.


Schema riassuntivo circa l'uso dell'ACE a partire dal 1 marzo 2013


classi energetiche edificiL'introduzione del formato digitale degli Attestati di Certificazione Energetica comporta anche dei cambiamenti circa il loro utilizzo. Sul sito del Cened, il portale che gestisce le certificazioni energetiche in Lombardia, è riportato uno schema riassuntivo circa le opzioni di utilizzo del formato cartaceo o digitale dei documenti, poiché non in tutte le situazioni si potrà utilizzare indifferentemente un formato o l'altro.

Ad esempio, in caso di trasferimento a titolo oneroso di un immobile (vendita), si potrà scegliere fra tre opzioni: utilizzare il formato digitale acquisito direttamente dal notaio oppure il formato digitale fornito dal certificatore o ancora la versione cartacea acquisita dal Comune o dal notaio.

Se invece si presenta il caso di una locazione, il proprietario potrà consegnare all'affittuario il formato digitale fornito dal certificatore o in alternativa la versione cartacea redatta sempre dal certificatore o ancora la versione cartacea acquisita dal Comune o dal notaio.

Poiché per ogni situazione in cui è obbligatorio l'Attestato di Certificazione Energetica esistono differenti opzioni, questo schema riassuntivo diventa particolarmente importante per agire senza commettere errori.

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