
In questo articolo elencheremo alcuni dei numerosissimi casi in cui il condono può essere richiesto e quando invece non si rende necessario richiederlo.
La legge è statale, ma Regioni e Comuni si sono riservati di intervenire appena sarà chiaro il quadro delle loro competenze.
A parte ciò, tutto quello che le amministrazioni comunali hanno vietato ora diventa lecito, sempre che l'abuso non contrasti con i vincoli di inedificabilità.
Si potranno quindi condonare
mansarde, verande, piscine, depositi e aree di parcheggio.
Prima di vedere quali sono le opere che sono condonabili, diamo un'occhiata prima a quelle che non rientrano nella sanatoria in quanto sono considerate non suscettibili di sanatoria.
( ex art 33 della legge 47/85, integrata dal DL 269/03 ):
Edifici dove non è possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismicoquando l'Ente pubblico non è disposto a cedere l'area dove è stato compiuto l'abuso
quando esiste un vincolo idrogeologico, ambientale e paesistico o per costruzioni su zone protetteinterventi su immobili monumentali (Dlgs 490/99)quando le opere abusive non esistevano o sono state demolite prima del 31 marzo 2003scavi e realizzazioni di plinti di fondazione in quanto non definibili urbanisticamente.