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Tipologia degli abusi nel
Nuovo Condono Edilizio 2004
NUMEROSE TIPOLOGIE DI ABUSI DA CONDONARE
In questo articolo elencheremo alcuni dei numerosissimi casi in cui il condono può essere richiesto e quando invece non si rende necessario richiederlo.
La legge è statale, ma Regioni e Comuni si sono riservati di intervenire appena sarà chiaro il quadro delle loro competenze.
A parte ciò, tutto quello che le amministrazioni comunali hanno vietato ora diventa lecito, sempre che l'abuso non contrasti con i vincoli di inedificabilità.
Si potranno quindi condonare mansarde, verande, piscine, depositi e aree di parcheggio.
Prima di vedere quali sono le opere che sono condonabili, diamo un'occhiata prima a quelle che non rientrano nella sanatoria in quanto sono considerate non suscettibili di sanatoria. ( ex art 33 della legge 47/85, integrata dal DL 269/03 ):

  • Edifici dove non è possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico
  • quando l'Ente pubblico non è disposto a cedere l'area dove è stato compiuto l'abuso
  • quando esiste un vincolo idrogeologico, ambientale e paesistico o per costruzioni su zone protette
  • interventi su immobili monumentali (Dlgs 490/99)
  • quando le opere abusive non esistevano o sono state demolite prima del 31 marzo 2003
  • scavi e realizzazioni di plinti di fondazione in quanto non definibili urbanisticamente.
  • INUTILE CONDONARE LE OPERE DI VECCHI ABUSI
    Le opere edilizie realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 1942 n. 1150 non è necessario presentare domanda di condono, in quanto non esisteva l'obbligo della licenza a livello nazionale.
    Ecco un elenco che tiene conto delle violazioni riferite alle seguenti leggi:

  • art. 26 della legge 47/85, per le opere di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo limitato alle opere interne;
  • art. 2 comma 60.7 della legge 662/96 per le opere simili al punto precedente ma riguardanti anche le opere esterne;
  • articoli 48 della legge 457/78 e 7 della legge 94/82 per le opere di manutenzione straordinaria escluse dalla possibilità della procedura semplificata di cui ai primi due punti;
  • articolo 1 della legge 10/77 e art. 4 del DL 5 ottobre 1993 n. 398 (legge 493/93) per opere eseguite in difformità o senza concessione edilizia.


  • Ricordiamo che:
  • le opere realizzate prima del 1 settembre 1967 non si devono pagare alcun onere di urbanizzazione (Legge 6/8/67 n.765 legge-ponte);


  • per quelle eseguite dopo il 1° gennaio 1967 e solo per alcuni interventi realizzati senza concessione edilizia, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;


  • per le opere eseguite dopo l'entrata della legge 10/77 oltre agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è dovuto un contributo commisurato al costo di costruzione ad eccezione delle costruzioni connesse all'attività agricola.
  • OPERE CONDONABILI
  • Ampliamento per chiusura balcone o terrazzo (veranda);
  • Aumento di superficie lorda di pavimento o volume;
  • Intervento di ristrutturazione che eccede alla manutenzione straordinaria annullata dopo l'autorizzazione data a seguito del silenzio assenso;
  • Trasformazione di un ripostiglio o di altro locale in bagno;
  • Box non di pertinenza;
  • Trasformazione di box interrati in laboratori o depositi;
  • Trasformazione di box in locale refettorio o sala per bambini;
  • Nuova costruzione per il custode (bussola);
  • Nuova costruzione cabina elettrica;
  • Trasformazione della cantina in tavernetta;
  • Costruzione di un capannone per deposito con o senza permanenza di persone, per uso laboratorio o officina;
  • Trasformazione di capannone da agricolo a commerciale;
  • Trasformazione di cavedio in locale abitabile;
  • Nuova costruzione centrale termica;
  • Concessione annullata per contrasto con strumenti urbanistici;
  • Domande di vecchio condono respinte per il completamento di opere completate dopo l'accertamento da parte del comune, (Se la domanda di vecchio condono non prevede tutti le opere eseguite bisogna presentare una nuova domanda);
  • Difformità di opere assentite con concessione;
  • Difformità dell'autorizzazione;
  • Difformità contestata per ordinanza dal comune;
  • Apertura della falda di tetto per ricavare un lucernario da adibire a terrazzo;
  • Trasformazione di fienile in locale abitabile;
  • Apertura nuova finestra;
  • Frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari;
  • Nuova costruzione di gabinetti;
  • Trasformazione di garage in locali per uso permanenza persone;
  • Nuova costruzione garage per auto a pagamento;
  • Trasformazione di laboratorio in palestra;
  • Mansarda ricavata dal solaio anche con altezze non regolamentari;
  • Opere abusive su diversi appartamenti intestati ad unico proprietario (dovrà presentare domanda per ognuno delle unità immobiliari);
  • Opere difformi dalla concessione;
  • Opere difformi dall'autorizzazione;
  • Opere difformi dall'autorizzazione in quanto soggette a concessione.

  • OPERE CONDONABILI
  • Opere difformi eseguite dall'impresa che ha costruito l'edificio, poi ceduto ai condomini;
  • Opere difformi da quelle assentite definite variazioni essenziali o in totale difformità;
  • Opere difformi in complesso industriale;
  • Opere difformi eccedenti quelle indicate nella relazione asseverata rientranti nel regime di autorizzazione;
  • Opere difformi dalla concessione riguardanti solo la sagoma dell'edificio;
  • Pensilina a protezione, ingresso di modeste dimensioni;
  • Pensilina costruita per proteggere colonnina carburante;
  • Pensilina costruita per proteggere intera stazione di servizio;
  • Piscina per uso familiare di piccole dimensioni, senza cabine;
  • Piscina grande con cabine-spogliatoi;
  • Sostituzione portone o altro avente colori e sagome diversi;
  • Posti auto a pagamento su area nuda;
  • Posti auto interrati;
  • Recinzione di qualsiasi tipo;
  • Scala esterna o interna;
  • Trasformazione di cantinato in locale ad uso con permanenza di persone;
  • Serra agricola di pertinenza;
  • Serra su terrazzo per conservare fiori e senza permanenza di persone;
  • Costruzione o modifiche di servizi igienici dei negozi senza adeguamento alle norme per barriere architettoniche;
  • Solaio trasformato in mansarda con apertura di luci e modifiche interne;
  • Abbassamento di soletta solaio per ricavare una mansarda;
  • Soppalco con permanenza di persone;
  • Soppalco per uso deposito senza permanenza di persone;
  • Chiusura sottopassaggi per ricavarne locali abitabili;
  • Trasformazione sottotetto per opere in abitazione;
  • Trasformazione di sottotetto in lavanderia o stenditoio;
  • Trasformazione di sottotetto in studio;
  • Trasformazione di sottotetto in due o più unità immobiliari;
  • Struttura provvisoria resa stabile;
  • Tettoia per protezione auto;
  • Tettoia di grandi dimensioni per uso deposito o commercio;
  • Unione di appartamenti mantenendo lo stesso uso dei locali;
  • Variazione d'uso con opere e senza;
  • Chiusura balconi con veranda;
  • Volumi tecnici vari nuovi o in ampliamento.

  • OPERE DOVE NON SERVE IL CONDONO :
  • Tettoia interna di attività produttive per protezione impianti;
  • Opere interne per adeguamento barriere architettoniche;
  • Edificio costruito prima del 17/08/1947;
  • Trasformazione senza opere di laboratorio in palestra.



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