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Le novità fiscali per la casa del modello 730 - 2016

Come ogni anno il 730 recepisce le novità fiscali approvate dal Legislatore: ecco quelle che riguardano la casa e che entrano di diritto della dichiarazione 2016.
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Modello 730/2016


Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Dall'anno scorso, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline).
Il 730 precompilato sarà disponibile dal 15 aprile 2016 e la scadenza per l'invio, sia nel caso di dichiarazione precompilata che per il modello ordinario, è il 7 luglio 2016.


730/2016: le novità fiscali riguardanti la casa


Modello 730/2016Come ogni anno, anche per il 2016 la dichiarazione dei redditi recepisce le novità fiscali approvate dal Legislatore.

Ecco quali sono le principali novità fiscali che riguardano gli immobili che entrano di diritto nella dichiarazione dei redditi 2016:

- proroga detrazione IRPEF al 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio: è nella Sezione III A intitolata Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36, 41, 50 o 65 per cento) che vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2015 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare per la ristrutturazione di immobili e/o per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.
In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica e quelle sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 ha chiarito che la sostituzione dei sanitari e in particolare quella della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sono interventi agevolabili poiché fanno riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria. È possibile fruire della detrazione, in generale, nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.


- proroga detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (bonus mobili): è nella Sezione III C, intitolata Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento) che vanno indicate le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
L'Agenzia delle entrate ha chiarito che tra gli interventi su singole unità immobiliari abitative la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria, consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.

- proroga della detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici insieme alla detrazione, sempre al 65%, per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità: è nella Sezione IV, intitolata Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55 o 65 per cento) che vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2015 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

Nel 730/2016 entra anche la detrazione del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.


I quadri relativi agli immobili nel 730


Oltre alle detrazioni fiscali prorogate che riguardano interventi sugli immobili, nel modello 730/2016 troviamo alcune sezioni dedicate ai fabbricati.

In particolare il Quadro B Redditi dei fabbricati e altri dati composto da due sezioni: la prima (B1-B8) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati e la seconda (B11-B13) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione. Il quadro B deve essere utilizzato da:

- proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita

- titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita.


Molto importante è il Quadro E Oneri e spese, in cui vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2015 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Le detrazioni fiscali che può fruire il contribuente nel 730/2016 e che riguardano gli immobili sono:

- Detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui: i contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall'Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari, per costruzione e ristrutturazione dell'unità immobiliare, stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L'importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d'imposta.

Modello 730/2016- Detrazione IRPEF al 19% per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.

- Deduzione IRPEF per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione.
Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo. L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie

- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie

- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data. La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.

- Detrazione fiscale per gli inquilini con contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. In tal caso spetta all'inquilino una detrazione complessivamente pari a 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione. Le detrazioni però sono diverse a seconda della tipologia di contratto di locazione stipulato. Ne abbiamo trattato nell'articolo Detrazioni per inquilini.

L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 3/E ha chiarito inoltre che il limite di 300mila euro costituisce l'ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, anche nel caso di acquisto di più abitazioni. Ai fini della deducibilità degli interessi passivi rilevano inoltre gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell'anno d'imposta; inoltre, è possibile fruire di questa deduzione per l'intera durata del mutuo.
Dal punto di vista temporale, la deduzione del 20% del prezzo di acquisto è ammessa anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato con durata stabilita in anni sei più due.

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