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Limite massimo di spesa per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%)

Il limite massimo su cui calcolare la detrazione sulle ristrutturazioni è fissato a 96.000 euro per ciascuna unità abitativa, ma ci sono dei casi particolari.
Pubblicato il

Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione del 50% è pari a 96.000 euro


limite spesa detrazione 50%In un articolo pubblicato qualche tempo fa abbiamo parlato dei limiti di spesa previsti per le detrazioni fiscali sulla casa (detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, detrazione sul risparmio energetico e bonus mobili/elettrodomestici).

Per quanto riguarda la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (detta anche detrazione 50%) abbiamo visto che attualmente il limite di spesa massimo sui cui calcolare il 50% di detrazione è fissato a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Quindi, spendendo 96.000 euro per una ristrutturazione edilizia, si potrà beneficiare di una detrazione pari a 48.000 euro (50% di 96.000 euro).

Qualora si spenda meno, ad esempio 30.000 euro, si calcolerà la detrazione sulla spesa effettivamente sostenuta. Nell'esempio citato si potrà così beneficiare di una detrazione pari a 15.000 euro (50% di 30.000 euro).

Se invece si spende di più rispetto al limite massimo stabilito, ad esempio 110.000 euro, si potrà sempre beneficiare di una detrazione del 50%, calcolata non sui 110.000 euro totali di spesa, ma sul limite massimo di spesa consentito di 96.000 euro. Pertanto una detrazione totale di 48.000 euro (50% di 96.000 euro, anche se la spesa reale è stata di 110.000 euro).

Di seguito vorrei approfondire alcuni casi in cui il contribuente si trova spesso indeciso su come considerare in modo corretto il limite massimo di spesa di 96.000 euro. Nell'articolo prima citato abbiamo già analizzato il caso in cui vengono eseguiti interventi che possono beneficiare di più detrazioni (ad es. detrazione sulle ristrutturazioni e detrazione sul risparmio energetico).

Ma cosa succede invece nei seguenti casi?
a) quando si eseguono lavori sia sull'unità abitativa che su una pertinenza;
b) quando il numero di unità abitative varia durante i lavori;
c) quando l'unità abitativa è adibita promiscuamente ad altre attività;
d) quando si eseguono lavori sulle parti comuni condominiali;
e) quando si eseguono più lavori nel medesimo anno o in anni diversi;
f) quando si beneficia anche di contributi o sovvenzioni.


Limite di spesa detrazione 50% quando si eseguono lavori sia sull'unità abitativa che su una sua pertinenza


Il limite massimo di spesa di 96.000 euro è collegato a ogni singola abitazione. Per le pertinenze, anche se autonomamente accatastate (come ad esempio un'autorimessa), non si può computare un ulteriore autonomo limite di spesa.

Quindi, se si spendono 120.000 euro per ristrutturare sia l'abitazione che l'autorimessa pertinenziale, il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96.000 euro da considerare una sola volta.

Resta comunque fermo che, nonostante il limite di spesa sia collegato all'abitazione, se si eseguono lavori sulla sola pertinenza e non sull'abitazione, si potrà comunque beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni nel solito limite massimo di spesa di 96.000 euro da considerare una sola volta.


Limite di spesa detrazione 50% quando il numero di unità abitative varia durante i lavori


Per individuare correttamente il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero iniziale di unità immobiliari sulle quali si eseguono i lavori. Il tetto massimo di spesa è determinato dal numero di unità abitative iniziali.

Se da un'unica unità abitativa iniziale si realizza un frazionamento ottenendo alla fine dei lavori due unità abitative distinte, il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è fissato a 96.000 euro da considerare una sola volta.

Al contrario, se accorpando due unità abitative preesistenti ne ottengo tramite ristrutturazione una sola, il limite di spesa è pari a 96.000 euro per due volte, ossia 192.000 euro.

detrazione 50 sottotettoDiscorso a parte va fatto nel caso di recupero abitativo di un sottotetto. Se in un sottotetto sono realizzati lavori che comportano la formazione di una o più nuove unità abitative, si ha diritto alla detrazione per un limite massimo di spesa di 96.000 euro da considerare una sola volta. Se invece un'abitazione comprensiva di sottotetto viene ristrutturata completamente e alla fine dei lavori si viene a formare nel sottotetto una nuova unità abitativa separata dalla sottostante, il limite di spesa di 96.000 euro va considerato due volte: 96.000 euro per i lavori relativi all'unità esistente più altri 96.000 euro per i lavori di recupero abitativo del sottotetto.


Limite di spesa detrazione 50% quando l'unità abitativa è adibita promiscuamente ad altre attività


La detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è ammessa solamente per lavori realizzati su immobili a destinazione residenziale. In presenza di interventi realizzati su unità abitative adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione o all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante deve essere ridotta in misura del 50% (Circolare Agenzia Entrate n.57/E del 24 febbraio 1998).

Analogamente, la medesima riduzione del 50% della detrazione spettante va applicata anche in caso di lavori eseguiti su unità immobiliari adibite a Bed & Breakfast oppure ad abitazioni adibite ad attività commerciale occasionale (Risoluzione Agenzia Entrate n.18 del 24 gennaio 2008).


Limite di spesa detrazione 50% quando si eseguono lavori in condominio


detrazione 50 condominioQuando si eseguono lavori su parti comuni di un edificio, il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione va considerato in base al numero delle unità abitative. Se ad esempio le unità abitative di un condominio sono 6, per lavori eseguiti sulle parti comuni si considererà un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro x 6 volte, ossia 576.000 euro. Nel caso di un condòmino che abbia titolarità di più appartamenti il limite massimo di spesa relativo a lavori sulle parti comuni dovrà comunque essere considerato per ciascuna abitazione.

Qualora si eseguano lavori sia sulle parti comuni che su un'unità abitativa, ogni lavoro andrà considerato autonomamente ai fini dell'individuazione del limite massimo di spesa. In riferimento a quell'abitazione, andranno considerati 96.000 euro per i lavori sull'unità abitativa privata, più altri 96.000 euro per i lavori su parti comuni.


Limite di spesa detrazione 50% quando si eseguono più lavori nel medesimo anno o in anni diversi


In caso di lavori su una singola unità immobiliare che consistono nella prosecuzione di interventi cominciati in anni precedenti, bisogna tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi per determinare il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione (circolare dell'Agenzia delle Entrate N.17/E del 24 aprile 2015).

In pratica se nel 2014 si realizzano su un'unità abitativa interventi per una spesa di 50.000 euro e nel 2015 questi interventi proseguono, nel conteggio del tetto massimo di spesa ammesso per il 2015 bisognerà tenere conto dei 50.000 euro già spesi nel 2014. Quindi per il 2015 si potrà applicare la detrazione ancora per 46.000 euro di spesa (96.000 meno 50.000 euro versati nel 2014). Detto in altre parole, il limite massimo di spesa ammissibile è pari a 96.000 euro, da considerare complessivamente per tutti gli anni in cui si sono svolti i lavori che fanno capo al medesimo permesso di costruire.

detrazione 50 per più interventiQuesto vincolo non si applica però agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile (circolare dell'Agenzia delle Entrate N.17/E del 24 aprile 2015).

Quindi, se nel 2013 vengono realizzate opere interne a un'abitazione di manutenzione straordinaria e nel 2015 vengono rifatti l'intonaco e la tinteggiatura esterna modificando materiali e/o colori esistenti, i due interventi devono essere considerati autonomi, poiché fanno capo a due pratiche edilizie differenti, una presentata e conclusa nel 2013 e l'altra presentata e conclusa nel 2015. Trattandosi di lavori eseguiti in due anni differenti, si considereranno due limiti massimi di spesa distinti: 96.000 euro per le opere interne del 2013 e ulteriori 96.000 euro per i lavori sulle facciate esterne del 2015.

Se invece i medesimi lavori (opere interne e lavori in facciata) sono eseguiti nello stesso anno, indipendentemente dal fatto che siano presentate due pratiche edilizie distinte o una sola pratica, si dovrà considerare un unico limite massimo di spesa per tutte le opere, pari a 96.000 euro totali.


Limite di spesa detrazione 50% quando si beneficia anche di contributi o sovvenzioni


Le spese ammesse in detrazione sono solo quelle effettivamente rimaste a carico del contribuente. In caso di erogazione di contributi o sovvenzioni, tali importi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute.

Facciamo un esempio. Una famiglia con a carico un disabile esegue sulla propria abitazione vari interventi mirati all'eliminazione delle barriere architettoniche, spendendo 100.000 euro. Per questi interventi è possibile chiedere il contributo a fondo perduto previsto per i disabili gravi e loro familiari. Su una spesa di 100.000 euro il contributo sarà pari a circa 7.100 euro. Oltre a questo contributo, sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, ma, come abbiamo visto, solo sulla spesa effettivamente rimasta a carico del contribuente. Dai 100.000 euro totali bisogna dedurre i 7.100 euro di contributo, quindi la spesa effettivamente rimasta a carico sarà pari a 92.900 euro (100.000 meno 7.100). La detrazione si applicherà in misura del 50% sui 92.900 euro effettivamente spesi.

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Limite di spesa per detrazione 50%
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Commenti e opinioni



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  • Atafox
    Atafox
    Domenica 11 Luglio 2021, alle ore 08:08
    Lavori ristrutturazione per 94.000€ ( iva inclusa) con pagamento di circa 47.000€ con sconto in fattura al 50%.
    In piu lavori di rifacimento impianto termico per circa 20.000€ ( circa 7.000€ da pagare con sconto in fattura risp energetico al 65%).
    Sostituzione infissi per circa 20.000€ (ca 11.000€ con sconto 50% in fattura per risparmio energetico).
    Sono importi che cumulano o si considerano separati, praticamente si avrebbero 94.000 (ristrutturazione) e circa 40.000 (risparmio energetico), con un esborso di circa 65.000€ totali per le varie attività.
    rispondi al commento
  • Antonio50
    Antonio50
    Giovedì 5 Marzo 2020, alle ore 10:02
    Se ad esempio ho un edificio di due piani, catastalmente due unità abitative indipendenti.
    Se su uno dei due piani effettuo un frazionamento, ottengo catastalmente 2 unità abitative indipendenti.
    Una volta chiusi i lavori di frazionamento e accatastamento, è possibile far realizzare il cappotto termico cnn limite di spesa 40.000 € o x 3 unità = 120.000 €, oppure si deve considerare sempre sulle due unità esistenti (ossia i due piani dell'edificio)?
    rispondi al commento
  • Enrico.a
    Enrico.a
    Mercoledì 12 Dicembre 2018, alle ore 18:12
    In merito a: un'abitazione comprensiva di sottotetto viene ristrutturata completamente e alla fine dei lavori si viene a formare nel sottotetto una nuova unità abitativa separata dalla sottostante.
    Il limite di spesa di 96.000 euro va considerato due volte:
    96.000 euro per i lavori relativi all'unità esistente più altri 96.000 euro per i lavori di recupero abitativo del sottotetto.
    È valevole anche per gli ecobonu?
    rispondi al commento
  • Maxz
    Maxz
    Venerdì 8 Giugno 2018, alle ore 12:20
    Salve,Chiedo cortesemente aiuto per il seguente questito:Ristrutturazioni Edilizie - Agevolazioni FiscaliIl limite di spesa 96.000,00 è il valore Imponibile oppure la spesa finale comprensiva di IVA ?
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Maxz
      Lunedì 18 Giugno 2018, alle ore 11:08
      Spesa finale comprensiva di iva!
      rispondi al commento
      • Maxz
        Maxz Sara.m.
        Martedì 19 Giugno 2018, alle ore 15:59
        Grazie Sara per il tuo supporto,io non ho trovato riferimenti sul sito Agenzia delle Entrate,tu dove hai trovato o saputo con certezza che 96.000,00 è la spesa compensiva di IVA?E' importante per me questa cosa.Grazie.
        rispondi al commento
        • Adriano3
          Adriano3 Maxz
          Martedì 19 Giugno 2018, alle ore 16:47
          Il documento dell'Agenzie delle Entrate Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf, che si trova facimente con una ricerca Google, riporta testualmente: "50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare"I bonifici, rappresentano pagamenti che necessariamente includono l'IVA => il limite di spesa è di spesa effettiva totale.
          rispondi al commento
          • Maxz
            Maxz Adriano3
            Venerdì 22 Giugno 2018, alle ore 15:28
            Grazie Adriano per il tuo supporto, non avevo letto con attenzione la Guida.
            rispondi al commento
  • Mario77
    Mario77
    Martedì 24 Aprile 2018, alle ore 14:36
    Articolo molto ben fatto ed utilissimo.
    Non mi è chiaro però, in merito agli accorpamenti, la distinzione che fate per il recupero dei sottotetti.
    Se viene ristrutturata un'abitazione (rifacimento impianti, ecc.) e in seguito viene recuperato un sottotetto sovrastante, autonomamente accatastato C2, con propria rendita catastale e nessun vincolo di pertinenza e poi al termine della relativa concessione edilizia viene incorporato con atto catastale di fusione con cambio d'uso, i limite di spesa dovrebbero essere 96.000€ x 2 (uno per la manutenzione straordinaria abitazione, uno per il recupero del sottotetto), essendo le unità immobiliari due all'inizio dei lavori.
    C'è una normativa/circolare in merito oltre alla 121/E/1998, che parla di unità immobiliari iniziali?
    rispondi al commento
    • Davide12
      Davide12 Mario77
      Mercoledì 4 Luglio 2018, alle ore 12:06
      Ciao Mario. Hai avuto risposta?
      Anche io sono nella medesima situazione e ora che ho fatto il 730 mi hanno gestito la pratica come massimale a 192.000€.
      Se l'unità immobiliare è stata accorpata e il prossimo anno nOn sarà più nella lista delle proprietà, come si può ricevere detrazione?
      rispondi al commento
      • Adriano3
        Adriano3 Davide12
        Mercoledì 4 Luglio 2018, alle ore 14:04
        Il fisco prevede che le detrazioni si applichino alla situazione immobiliare del momento in cui si eseguono le pratiche (SCIA o quant'altro).
        Nel tuo caso, il primo anno il fisco giustamente ha concesso massimale 192K legato ai 2 Sub.
        L'anno successivo, non solo NON comparirà più il Sub. della mansarda, ma NON comparirà più neppure il Sub. dell'appartamento, in quanto con l'accorpamento sarà assegnato un nuovo Sub. Quindi se 'cerchi' una correlazione diretta fra i Sub. oggetto della ristrutturazione iniziale e le tue proprietà listate nelle tue proprietà, questa correlazione non sarà più diretta, ma in caso di controllo potrà essere dimostrata dalle pratiche catastali di accorpamento. Questo non ha influenza sul tuo diritto alle detrazioni la cui misura si basa sulla situazione iniziale. (In ogni caso, con l'accorpamento NON perdi possesso della mansarda: semplicemente è stata accorpata ad altro Sub. : solo questo ti farebbe perdere diritto alle detrazioni). In merito, quale documentazione, sulla rete si trova citata la circolare n.121 del 1998 che pare abbia infatti precisato che si deve tener conto del numero iniziale di unità immobiliari. Non ho avuto modo di verificarla nel dettaglio.
        rispondi al commento
      • Adriano3
        Adriano3 Davide12
        Mercoledì 4 Luglio 2018, alle ore 14:11
        Verificato Circolare del 11/05/1998 n. 121: il Punto 3) dice:
          3. Limite di spesa su cui calcolare la detrazione.  ...Va, inoltre, chiarito che, ai fini dell'individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, e' necessario tener conto del numero iniziale di unita' immobiliari sul quale si eseguono i lavori.   
        rispondi al commento
  • Giova77
    Giova77
    Mercoledì 14 Marzo 2018, alle ore 15:58
    Informazioni utilissime, ma vi pongo una domanda:
    nell'anno 2018 il tetto massimo e' sceso a 48.000,00 € e le detrazioni non sono piu' pari al 50%,  ma viene applicato il recupero pari al 36%.
    In questo caso, se i lavori per singola unita' sono stati iniziati nel 2017 e le ultime fatture - senza aver ancora dichiarato la fine lavori - vengono saldate nel 2018 , quali limiti devono essere rispettati?
    rispondi al commento
    • Adriano3
      Adriano3 Giova77
      Mercoledì 14 Marzo 2018, alle ore 16:28
      Non mi pare sia come lei dice:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36?page=agevolazionicitt"Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro." 
      rispondi al commento
  • Comriker
    Comriker
    Domenica 3 Dicembre 2017, alle ore 18:39
    Gradirei sapere se il rimborso irpef per la ristrutturazione è cumulabile per lavori effettuati su immobili diversi.
    Ovvero faccio un esempio:
    ho un immobile, nel 2018 lo ristrutturo, chiedo il rimborso (questo quindi parte al 50% per 10 anni dal 2019).
    Nel 2019 lo vendo (dichiarando d'accordo con l'acquirente che le agevolazioni del rimborso restano in capo al venditore).
    Ricompro nel 2019 altro immobili, lo ristrutturo, chiedo rimborso che parte dal 2020 e continuo così per altri anni....
    Ecco, questo rimborsi mi si sommano nella dichiarazione irpef oppure non è possibile?
    rispondi al commento
  • Marioantonio
    Marioantonio
    Mercoledì 27 Settembre 2017, alle ore 12:08
    Articolo interessante.
    Chiedo cortesemente la fonte legislativa sulla cui base si indica al contrario, se accorpando due unità abitative preesistenti ne ottengo tramite ristrutturazione una sola, il limite di spesa è pari a 96.000 euro per due volte, ossia 192.000 euro.
    rispondi al commento
  • Federico
    Federico
    Mercoledì 26 Aprile 2017, alle ore 22:45
    Su una singola unità immobiliare è possibile ususfruire della detrazione del 50% su lavori di ristrutturazione (nuovi intonaci, tramezzi, massetti, pavimenti, impianto elettrico e opere murarie varie) e contemporaneamente di quella al 65% per quelli relativi al migliramento energetico (impianto termo sanitario, infissi interni ed esterni).
    rispondi al commento
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