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Tutte le differenze tra atto pubblico e scrittura privata

Atto pubblico e scrittura privata sono due mezzi di prova di carattere documentale che hanno caratteristiche diverse. Vediamo cosa dice la legge in merito.
Pubblicato il

Atto pubblico e scrittura privata: cosa c'è da sapere


Atto pubblico e scrittura privata sono due documenti assai simili che spesso si tendono a confondere. Nonostante questa apparente similitudine essi sono molto diversi dal punto di vista della sostanza.

Ad ogni modo entrambi costituiscono dei mezzi di prova.

Scrittura privata
Si tratta di prove documentali di fondamentale rilevanza, ad esempio, quando un contratto deve essere provato per iscritto secondo la legge o secondo la volontà delle parti (cosiddetta forma ad probationem).

Essi sono essenziali quando la prova scritta viene richiesta sotto pena di nullità (cosiddetta forma ad substantiam) come nel caso di determinati contratti.

Vediamo dunque quali sono le differenze tra scrittura privata e atto pubblico.


Che cos'è la scrittura privata


La scrittura privata è un documento redatto da cittadini privati in assenza di un pubblico ufficiale. Le parti sottoscrivono il contenuto al fine di accettare quanto dichiarato.

La scrittura privata costituisce prova documentale nei confronti di chi l'ha sottoscritta, purché le parti riconoscano la firma apposta.
Solo in questo caso obblighi e diritti nascenti da un contratto redatto con scrittura privata avranno validità.

Al fine di disconoscere la scrittura è sufficiente dichiarare che la firma non è propria.

Insomma, la scrittura privata è il documento redatto per iscritto, anche da un terzo estraneo alle parti (ad esempio un avvocato) e sottoscritto dalle parti con firma autografa.

Essa contiene una dichiarazione scritta proveniente dai suoi autori con la quale essi manifestano la propria volontà.

Differenza atto pubblico e scrittura privata
Come affermato dall'articolo 2702 del codice civile essa fa piena prova (salva impugnazione per querela di falso) della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta ma non anche della veridicità del contenuto delle dichiarazioni.

Affinché faccia piena prova della provenienza da chi l'ha sottoscritta è necessario che:

  • colui contro il quale la scrittura privata è prodotta ne riconosca la sottoscrizione;

  • ovvero che la sottoscrizione sia legalmente considerata come riconosciuta.

In sostanza sono necessari, in alternativa tra loro: riconoscimento della parte, autenticazione davanti al notaio, accertamento giudiziale.


Autenticità delle firme


L'autenticità delle firme si può ottenere in tre modi:

  • mediante autenticazione, ovvero accertamento, davanti al notaio o altro pubblico ufficiale dell'identità dei soggetti che hanno effettuato la sottoscrizione. Il pubblico funzionario attesta che le firme apposte in sua presenza sono autentiche (scrittura privata autenticata);

  • riconoscimento da parte del soggetto contro il quale si oppone una scrittura. Egli può riconoscerla in maniera esplicita o tacita;

  • accertamento giudiziale, azione legale che si esercita quando la persona contro la quale si fa valere la scrittura privata disconosce la propria firma. Chi intende valersi della scrittura dovrà promuovere un procedimento di verifica in merito all'autenticità (scrittura privata verificata).


Conversione formale di atto pubblico in scrittura privata


Un'interessante ipotesi di conversione formale è stabilita dall'articolo 2701 del codice civile secondo cui il documento formato da un pubblico ufficiale incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte se è stato sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.

La norma si applica anche quando, sottoscritto l'atto, una delle parti, prima che il notaio sottoscriva a sua volta, ritiri il proprio consenso in tal modo impedendo la formazione dell'atto pubblico.

La disposizione normativa non fa altro che dare attuazione al principio della conservazione degli atti che vige nel nostro ordinamento.


La data della scrittura privata


Quando si redige una scrittura privata un aspetto importante da considerare è la data.

L'articolo 2704 reca la disciplina sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi affermando che la data rileva tra le parti ma anche per gli effetti che essa produce nei confronti di terzi.

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa riguardo ai terzi. Tra le parti, se invece una data è stata posta, essa vale, fino a prova contraria, in quanto parte del contenuto della scrittura.

In mancanza di data, sempre tra le parti il tempo in cui è stata redatta la scrittura privata può essere provato liberamente anche mediante presunzioni.

La data certa


Quando si voglia far valere un documento contro persone estranee alla sua redazione bisogna che esso abbia data certa. La certezza si acquista:

  • quando è stato presentato il documento al notaio per l'autenticazione;

  • quando il documento è stato registrato;

  • dal giorno della morte o dal giorno della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta;

  • al giorno in cui il contenuto è riprodotto in atto pubblico;

  • da quando avvengono fatti che ne provano sicuramente la già avvenuta redazione.


Differenza tra scrittura privata e atto pubblico


Sulla base delle informazioni viste finora possiamo concludere che le differenze tra atto pubblico e scrittura privata riguardano, oltre i soggetti che prendono parte alla loro redazione, ciò che i due documenti devono provare nonché il diverso procedimento che occorre seguire per effettuarne la contestazione.

Atto pubblico
Con l'atto pubblico, a differenza della scrittura privata, si prova pienamente che l'atto proviene dal notaio, che questo è stato redatto in sua presenza e sottoscritto dai soggetti la cui identità viene accertata dal pubblico ufficiale.

Dunque, se si firma un contratto di compravendita davanti al notaio non si potrà disconoscere la propria firma.

Per contestare quanto dichiarato con atto pubblico è necessario azionare quel particolare procedimento che è la querela di falso, ovvero un procedimento di carattere civile volto proprio a disconoscere la validità di quanto attestato dal pubblico ufficiale; è evidente quanto sia più difficile contestare un atto pubblico.

La scrittura privata costituisce prova solo se si riconosce la firma e per contestarla basta negare la paternità della sosttocrizione e si toglie valore al documento.

Spetterà alla controparte dimostrare il contrario avvalendosi di perizie calligrafiche, mediante cioè istanza di verificazione della scrittura privata.

riproduzione riservata
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Commenti e opinioni



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  • Rocca72
    Rocca72
    Lunedì 7 Febbraio 2022, alle ore 22:18
    Oggi sono andato dal notaio per vendere il mio box.
    Sul contratto privato che io ed il compratore abbiamo stipulato con data 19 ottobre c'era per il 15 gennaio data ultima per fare il rogito.
    Il compratore ha avuto non problemi su alcuni documenti necessari per fare il rogito.
    Alla fine oggi 7 febbraio abbiamo fato il rogito, ma il compratore ha accusato ingiustamente me per il quale abbiamo rivisto in ritardo.
    Ora vorrei sapere se posso annullare il rogito e se si, posso chiedere il risarcimento del doppio di quello che ho preso come caparra?
    Quanto tempo ho per poter annullare il tutto se posso farlo?
    rispondi al commento
  • 010028
    010028
    Mercoledì 14 Aprile 2021, alle ore 01:04
    Ho comprato un terreno! Se questo è gravato da uso civico tipo pascolo, e l'atto è annullato! I sodi dell'acquisto mi saranno restituiti?
    rispondi al commento
  • Lucio Stella
    Lucio Stella
    Martedì 19 Gennaio 2021, alle ore 15:01
    Molto esaustivo.
    rispondi al commento
  • Giulia 1
    Giulia 1
    Giovedì 21 Maggio 2020, alle ore 23:46
    Ho trovato un immobile che mi piace e mi interessa ma il problema e che il proprietario non ha l'Atto Notarile.
    Vorrei sapere se si puo acquistare l'immobile essendo tutto a norma di legge.
    rispondi al commento
  • Freddie1978
    Freddie1978
    Venerdì 8 Maggio 2020, alle ore 14:02
    Pochi giorni fa ho venduto un immobile con cantina , nel contratto era prevista la dicitura "libera da persone e cose"..così ho tolto tutto tranne delle mensole appese in cantina e taniche di vernice sempre in cantina (vernice usata in casa che poteva essere utile all'acquirente nel caso di ritocchi  ). La controparte appena entrata in cantina (dopo il rogito )  si è mostrata decisamente infastidita e aggressiva per questo motivo , mi chiedo se sia un motivo valido per invalidare il rogito ritenendolo "vizio del consenso "..qualcuno sa dirmelo ? Grazie !  
    rispondi al commento
  • Ale_jandro
    Ale_jandro
    Lunedì 2 Marzo 2020, alle ore 13:56
    Nel luglio 2017 abbiamo acquistato, da un ente ecclesiastico, un terreno e un rudere (ex chiesa). Per l'ex chiesa anni addietro era stato rilasciato un parere negativo dalla soprintendenza per l'interesse storico-culturale. Una volta presentato il progetto la soprintendenza ci ha dato un preavviso di diniego. Parlando con loro ci hanno detto che avevano sbagliato a dare quel parere e che dovevamo sottostare a dei vincoli. In parole povere ci hanno fatto cambiare totalmente il progetto e imposto che una parte del rudere, la più stabile, deve essere ripristinata in un determinato modo e che dobbiamo assumere un professionista per la selezione manuale delle pietre. Praticamente stanno trattando il bene come vincolato senza esserlo. Possiamo chiedere l'annullamento dell'atto notarile??? Grazie
    rispondi al commento
  • Emanuelfantigrossi
    Emanuelfantigrossi
    Lunedì 27 Gennaio 2020, alle ore 22:36
    Salve, domani 28/01 ho il rogito e prima di cena mi ha contattato l'agenzia immobiliare dicendomi che verranno fatti dei lavori nel condominio. Mi ha detto che hanno deliberato di fare dei lavori di manutenzione ma che aspettavano la visura di un geometra per decidere il da farsi, il 31 faranno un'altra riunione per decidere. Come mi devo comportare? Devo andare avanti con il rogito e poi muovermi con un avvocato o bloccare il rogito?Grazie
    rispondi al commento
  • Giuseppe37
    Giuseppe37
    Sabato 21 Dicembre 2019, alle ore 14:56
    Ho fatto un atto di permuta, senza conguagli, con mia sorella per divisione di terreni e di un appartamento.
    Lei non ha ancora pagato la sua parte di imposta di registro io ho già pagato la mia al notaio.
    Sono passati 20 gg, che può succedere?
    Il notaio può registrare l'atto se una delle due parti non paga l'mposta?L?atto può essere nullo?
    rispondi al commento
  • Aldo Cianci
    Aldo Cianci
    Sabato 28 Settembre 2019, alle ore 16:36
    Se possibile gradirei una risposta in privato.
    In occasione del futuro matrimonio di mia figlia ho venduto a mia figlia e al mio futuro genero (50%+50%)un appartamento di mia proprietà con rregolare rogito notarile ma pagato con assegni bancari mai incassati ma distrutti subito.
    Dopo alcuni mesi dalla celebrazione del matrimonio si sono separati perché lui l'ha tradita con un'altra donna.
    Posso chiedere l'annullamento dell'atto perché mai pagato ?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Aldo cianci
      Lunedì 30 Settembre 2019, alle ore 11:55
      Per la consulenza (servizio a pagamento), scrivi qui: Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
      rispondi al commento
      • Aldo Cianci
        Aldo Cianci Lucag1979
        Lunedì 30 Settembre 2019, alle ore 12:32
        Solita fregatura 
        rispondi al commento
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