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IVIE: IMU su case all'estero

Quanto c'è da sapere sull'IVIE, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, introdotta nel 2011 dalla manovra salva Italia: cos'è, chi la paga e come
Pubblicato il

IVIE IMU su case all'estero


l'IVIE, introdotta con la manovra salva Italia (Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le stesse siano titolari di diritti reali.


IVIE IMU su case all'estero: i soggetti passivi


IVIESono tenuti al pagamento dell'IVIE le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati.
In particolare soggetti passivi sono:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione, connessi ad attività di impresa o di lavoro autonomo

- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà)

- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali

- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).


IVIE: la base imponibile


L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 ha fornito le istruzioni dettagliate in merito all'IVIE.

Per individuare la base imponibile dell'IVIE si prende a riferimento il valore dell'immobile che è costituito, nella generalità dei casi, dal costo che risulta dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.

Generalmente il valore dell'immobile cambia a seconda dello Stato in cui è situato l'immobile:

- per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore dell'immobile da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile

- per gli altri Stati, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in sua mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Ci sono poi dei casi particolari come quelli di immobili acquisti per usufrutto o ricevuti in eredità. Nel caso di immobile acquisito per usufrutto, il valore dello stesso è desumibile dai criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l'immobile è situato. Nel caso in cui l'immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di tali valori o della relativa documentazione, si assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore degli stessi è quello trasmesso nella dichiarazione di successione; altrimenti, si fa riferimento al costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di quest'ultima si assume il valore di mercato dell'immobile.


IVIE IMU su case all'estero: le modalità di calcolo


IVIE IMU esteroL'IVIE è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile. Il versamento dell'imposta non è dovuto se l'importo della stessa non supera complessivamente euro 200. L'imposta non è dovuta quindi per gli immobili il cui valore complessivo non superi euro 26.381 circa.

In tal caso, il contribuente non è tenuto neanche a indicare i dati relativi all'immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l'obbligo di compilazione del modulo RW2.
L'aliquota IVIE pari allo 0,76% del valore degli immobili, è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il possesso c'è stato.

Si applica un'aliquota ridotta allo 0,4% sugli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze. Per essi, inoltre, è riconosciuta fino a concorrenza dell'imposta una detrazione pari a 200 euro, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
In relazione a tali immobili, tuttavia, non trova applicazione la predetta soglia di esenzione.

Dall'IVIE si può detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile.


Versamento IVIE


Per versare l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, trovano applicazione le stesse regole previste per l'IRPEF, pertanto l'imposta dovuta a titolo di saldo deve essere versata entro il 16 giugno, insieme al primo acconto per l'anno corrente, mentre il secondo acconto deve essere eseguito entro il 30 novembre.

Il versamento dell'IVIE deve essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27/E/2013 che sono:

- 4041 denominato Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

- 4042 denominato Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO

- 4044 denominato Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

- 4045 denominato Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

- 4046 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO.

Il versamento dell'IVIE non è dovuto se l'importo della singola imposta non supera i 12 euro.


Dichiarazione IVIE IMU su case all'estero


Al fine di dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare il quadro RW del modello UNICO, un obbligo che è scattato dal 2011 mentre in precedenza i dati andavano riportati nella la Sezione XV A del quadro RM.

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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Fabiano
    Fabiano
    Giovedì 24 Novembre 2022, alle ore 05:53
    Ho acquistato una casa a Londra nel 2017.
    In merito al IVIE post brexit, come mi devo comportare?
    C’è un modo per ridurre i costi che sono esorbitanti se consideri il valore nel momento dell’acquisto?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Fabiano
      Martedì 29 Novembre 2022, alle ore 09:47
      La Gran Bretagna è ormai a tutti gli effetti un paese extra-UE e pertanto va considerato tale.  In questo caso la norma impone che per la determinazione della base imponibile ai fini IVIE il valore da prendere in considerazione è il costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti (o, in assenza, sul valore di mercato). Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Steki
    Steki
    Sabato 15 Febbraio 2020, alle ore 16:46
    Io e mia moglie abbiamo acquistato un terreno edificabile in Croazia pagando lo 27000€ (è intestato a tutti due).
    Dobbiamo pagare IVIE e dichiararlo.?
    Siamo residenti in Italia.
    In Croazia non esiste valore catastale, non si pagano ne pure le tasse patrimoniali.
    Noi ovviamente siamo residenti in Italia.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Steki
      Lunedì 17 Febbraio 2020, alle ore 11:48
      Sì, va pagata l'IVIE sul valore dichiarato nell'atto di acquisto.  Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Steki
        Steki Pasquale
        Lunedì 17 Febbraio 2020, alle ore 12:05
        Quindi si fa 27000 x 0,76% /2 ?
        Cosi esce 102,6 € a persona
        Io ho capito che non si paga sotto 200 €.
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Steki
          Lunedì 17 Febbraio 2020, alle ore 18:50
          Sì, ha inteso perfettamente. Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Steki
    Steki
    Giovedì 13 Febbraio 2020, alle ore 23:40
    Complimenti per le spiegazioni dettagliate
    rispondi al commento
  • Fabrizios.
    Fabrizios.
    Mercoledì 25 Dicembre 2019, alle ore 20:41
    Buongiorno,Per il calcolo dell'ivie di un immobile in Francia, vorrei sapere se per calcolare l'importo da detrarre come tassa patrimoniale già pagata in Francia devo considerare la taxe fonciere, la taxe d'habitation, oppure la somma delle due. 
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Fabrizios.
      Lunedì 30 Dicembre 2019, alle ore 13:41
      Sono entrambe imposte sulla casa. Se Lei è contestualmente proprietario e occupante dell'unità immobiliare deve considerare la somma delle due taxe. Diversamente solo la prima. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Fabrizios.
        Fabrizios. Pasquale
        Lunedì 30 Dicembre 2019, alle ore 17:36
        Grazie Pasquale per il tuo riscontro. Il dubbio mi viene perché nella circolare 28/e/2012 dell'agenzia delle entrate, come tassa detraibile si indica soltanto la taxe fonciere. Come si spiega secondo te ?  
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Fabrizios.
          Lunedì 30 Dicembre 2019, alle ore 18:37
          In risposta al dubbio interpretativo della norma Le riporto un estratto di un articolo dedicato all' imposizione fiscale francese sugli immobili  della testata Fisco Oggi - " La base imponibile ai fini Ivie degli immobili posseduti in Francia è rappresentata dal costo risultante dall'atto d'acquisto e, in assenza, dal valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare  oppure, a scelta, dal valore locativo abbattuto del 50%, valido ai fini della taxe foncière, moltiplicato per i coefficienti fissati per l'Imu (ad esempio, 160 per le unità abitative). Alla base imponibile così individuata va applicata l'aliquota dello 0,76% (0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale da contribuenti che lavorano all'estero e hanno la residenza fiscale in Italia ex lege). Dall’imposta andranno poi scomputate la taxe foncière e l'Isf (circolare n. 28/2012)". Cordiali saluti.
          rispondi al commento
          • Fabrizios.
            Fabrizios. Pasquale
            Mercoledì 1 Gennaio 2020, alle ore 00:09
            Grazie Pasquale. Quindi la taxe d'habitation non va considerata. 
            rispondi al commento
            • Pasquale
              Pasquale Fabrizios.
              Mercoledì 1 Gennaio 2020, alle ore 16:57
              Se Lei ha un reddito complessivo superiore a 1,3 milioni di euro (tra beni immobiliari, capitali e rendite varie, ecc.) deve portare entrambe le tasse in detrazione dal calcolo dell'imposta  italiana. In ogni caso la taxe d'abitation non va considerata. Cordiali saluti.
              rispondi al commento
            • Pasquale
              Pasquale Fabrizios.
              Mercoledì 1 Gennaio 2020, alle ore 17:01
              Per entrambe le tasse si intende la taxe foncière e l'Isf. Cordiali saluti.
              rispondi al commento
          • Fabrizios.
            Fabrizios. Pasquale
            Domenica 26 Aprile 2020, alle ore 21:57
            Pasquale, c'è un aspetto che non mi è chiaro. Quando per base imponibile si intende  "valore locativo abbattuto del 50%, valido ai fini della taxe foncière" cosa significa precisamente ? Supponiamo che nel mio caso la base di calcolo della taxe foncierè sia 2500. Per calcolare l'Ivie la formula da applicare sarebbe la seguente  2500*160*0,76%/2  ? Oppure non bisogna dividere per 2 ?  
            rispondi al commento
          • Fabrizios.
            Fabrizios. Pasquale
            Domenica 26 Aprile 2020, alle ore 22:04
            Pasquale c'è un aspetto che non mi è chiaro. Se il mio valore locativo fosse per esempio 2.500, per il calcolo la formula da applicare sarebbe 2500*160*0,76%/2 ? E' questo il modo per applicare il valore locativo abbattuto del 50%, valido ai fini della taxe foncière,
            rispondi al commento
  • Eugenia2
    Eugenia2
    Venerdì 1 Novembre 2019, alle ore 15:07
    Mi interessa avere una risposta alla mia domanda
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Eugenia2
      Martedì 5 Novembre 2019, alle ore 00:14
      La risposta segue la precedente domanda. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Eugenia2
    Eugenia2
    Mercoledì 30 Ottobre 2019, alle ore 15:02
    Vorrei sapere se il coefficiente di 0,76 si applica anche per terreni edificabili situati in Romania.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Eugenia2
      Martedì 5 Novembre 2019, alle ore 00:12
      Si, si applica si tutti i beni immobili per un imposta superiore ai 200 euro. Se l'importo da pagare risultasse inferiore a tale limite non deve pagare nulla. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Anna
    Anna
    Giovedì 10 Ottobre 2019, alle ore 17:27
    Sono polacca, da tre anni sono residente fiscale in Italia, l'anno scorso ho firmato un contratto pre-vendita di un immobile in Polonia che è ancora oggi in costruzione.
    È un condominio con diversi appartamenti.
    Il passaggio di proprietà e la consegna di appartamento sono previsti per l'anno 2020.
    L'appartemento non è abitabile perche essi vengono venduti cosi, diciamo solo le mura, le finestre e la porta dell'entrata.
    Per quanto riguarda la dichiarazione, in che anno bisogna dichiarare di averlo, dopo il passaggio di proprietà?
    Per ora non è ancora il mio, ma le parti sono obbligate a venderlo ed a comprarlo.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Anna
      Venerdì 11 Ottobre 2019, alle ore 12:11
      L'appartamento deve essere dichiarato nel 730 l'anno successivo a quello di acquisto. Se la tassa non supera l'importo di €. 200,00 non deve pagare nulla. Inoltre se in Polonia sull'immobile non gravano imposte e tasse di alcun tipo non è tenuta a pagare nulla. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Danielebdk1
    Danielebdk1
    Domenica 6 Ottobre 2019, alle ore 20:53
    Volevo porre una domanda, da che io e mia moglie ci siamo sposati 5 anni fà, ho sempre fatto il 730 senza dichiarare la sua casa in russia.
    Per il fatto che ho sempre saputo che era intestata a mia suocera.
    Ora è uscito fuori che invece è intestata a mia moglie.cosa mi consiglia di fare.
    Ora leggendo questo articolo mi sembra di capire di non dover pagare l'IVIE dato che il valore d'acquisto dell'appartamento è di sole 22.000 € quindi facendo i calcoli uscirebbe una cifra minore di 200.
    Il punto è, posso incorrere in multe per mancata dichiarazione di immobili all'estero?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Danielebdk1
      Martedì 8 Ottobre 2019, alle ore 22:09
      Una premessa: se in Russia l'abitazione di Sua moglie non è assoggettata ad alcuna tassazione, Lei non è tenuto a dichiararla in Italia.  Diversamente è un errore formale visto che non deve versare nulla. Comunque se l'immobile va dichiarato in Italia, lo faccia nella prossima dichiarazione dei redditi. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Danielebdk1
        Danielebdk1 Pasquale
        Mercoledì 9 Ottobre 2019, alle ore 15:31
        Cambia qualcosa se lei da quest'anno ha ricevuto la cittadinanza italiana ed è sempre stata a carico mio?
        Come verificare se l'appartamento in Russia è imponibile d'imposta?
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Danielebdk1
          Mercoledì 9 Ottobre 2019, alle ore 21:41
          Non cambia nulla. Per quanto riguarda la tassazione sugli immobili "Russi" è opportuno informarsi presso persone della famiglia di Sua moglie o conoscenti che vi risiedono. Cordiali saluti.
          rispondi al commento
          • Danielebdk1
            Danielebdk1 Pasquale
            Giovedì 10 Ottobre 2019, alle ore 16:19
            Grazie mille per le info. Ho trovato sulla tassa pagata quest'anno da mia suocera che questo appartamento in Russia ha come valore catastale 4.500 euro. Quindi praticamente essendo meno di 10.000 euro non dovrebbe essere nemmeno dichiarata nel modulo Rw. Ma solo su isee nel caso lo faccio.  Giusto? 
            rispondi al commento
            • Pasquale
              Pasquale Danielebdk1
              Giovedì 10 Ottobre 2019, alle ore 16:44
              Ha inteso perfettamente. Cordiali saluti.
              rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Danielebdk1
      Giovedì 28 Novembre 2019, alle ore 19:40
      La mancata compilazione del modello RW rappresenta una violazione ed è soggetta ad una sanzione pecuniaria di €. 25,00 (per il primo anno)  in revvedimento operoso oltre agli interessi per ciascun anno di omissione. Se accertato dall'AdE si va a €. 250,00 oltre alle sanzioni ed interessi.  Se la mancanza dichiarazione comporta anche il versamento dell'imposta di aggiunge una sanzione ben più pesante. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Danieleriva
    Danieleriva
    Sabato 24 Agosto 2019, alle ore 23:09
    Da che io e mia moglie ci siamo sposati 5 anni fà, ho sempre fatto il 730 senza dichiarare la sua casa in Russia.
    Ho sempre saputo che era intestata a mia suocera.
    Ora è uscito fuori che invece è intestata a mia moglie.
    Cosa mi consigliate di fare?
    Leggendo questo articolo mi sembra di capire di non dover pagare l'IVIE dato che il valore d'acquisto dell'appartamento è di sole 22.000 €, quindi facendo i calcoli uscirebbe una cifra minore di 200
    Il punto è, posso incorrere in multe per mancata dichiarazione di immobili all'estero?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Danieleriva
      Giovedì 28 Novembre 2019, alle ore 19:42
      La mancata compilazione del modello RW rappresenta una violazione ed è soggetta ad una sanzione pecuniaria di €. 25,00 (per il primo anno)  in revvedimento operoso oltre agli interessi per ciascun anno di omissione. Se accertato dall'AdE si va a €. 250,00 oltre alle sanzioni ed interessi.  Se la mancanza dichiarazione comporta anche il versamento dell'imposta di aggiunge una sanzione ben più pesante. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
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