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Impianti, danni e risarcimento

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 19045 del 3 settembre 2010) permette di tornare ad affrontare l?argomento dell?individuazione
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ImpiantiUna recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 19045 del 3 settembre 2010) permette di tornare ad affrontare l'argomento dell'individuazione delle parti condominiali degli impianti, dei danni da infiltrazioni e delle conseguenti responsabilità.Secondo i giudici di legittimità i suddetti impianti, in conformità al disposto normativo di cui al n. 3 dell'art. 1117 c.c. sono comuni fino al punto di diramazione verso le singole unità immobiliari.Da lì in poi debbono essere considerati di proprietà individuale.Per rendere il concetto in termini differenti, le parti verticali dell'impianto sono condominiali, quelle orizzontali di proprietà esclusiva.La ragione di questa impostazione legislativa, strettamente osservata da dottrina e giurisprudenza, è molto semplice.La condominialità di un bene trova giustificazione nell'accessorietà di tali beni alle parti dell'edificio di proprietà esclusiva.In sostanza la loro utilità è strettamente connessa al miglior godimento delle unità immobiliari sicchà laddove i più volte citati beni non abbiano o esauriscano quella funzione, essi, salva diversa disposizione del titolo, non dovranno considerarsi condominiali.Per gli impianti, siano essi idrici, fognanti, del riscaldamento, ecc. tale principio è ancora più chiaro: essi al momento della diramazione verso le singole unità immobiliari perdono la loro funzione di comune per avere utilità con riguardo ad una sola proprietà.È chiaro che la proprietà comune o esclusiva di un parte dell'edificio incide anche sull'imputazione della responsabilità dei danni da essa causati: di tutti i condomini nel primo caso, di un solo comproprietario nel secondo.ImpiantiRiallacciandoci alla sentenza n. 19045/10, il caso ad essa sotteso riguardava i danni provenienti dall'impianto di scarico delle acque luride.Nel corso dei giudizi di merito s'era accertato che tali danni provenivano dal guasto occorso alla così detta braga, ossia la parte obliqua che collega l'impianto condominiale a quello di proprietà esclusiva.Ne conseguiva, secondo i giudici di merito, una responsabilità del condomino proprietario dell'unità immobiliare poichà la braga, quale parte utile esclusivamente all'impianto di proprietà esclusiva doveva essere considerata parte integrante di quest'ultimo.In ragione della proprietà della cosa il tribunale, prima, e la corte d'appello, poi, condannavano il proprietario della porzione di piano a risarcire il danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto custode della bene da cui promanava il danno.Il condomino condannato, ritenendo la decisione illegittima si in relazione alla condominialità della cosa, sia con riferimento al titolo della responsabilità, ricorreva in Cassazione.La Corte regolatrice ha ritenuto infondate le doglianze formulate dal ricorrente.Quanto alla proprietà di quella parte d'impianto i giudici di legittimità hanno specificato che in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art. 1117 c.c., n. 3, anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (Cass. n. 19045/10)Con riferimento al titolo della responsabilità, invece, s'è detto che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e, perciò, trova applicazione anche nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di cose inerti. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario (Cass. ult. cit).
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