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ICI e riclassamento dell'immobile

La legge, tuttora, prevede un obbligo di comunicazione all'Agenzia del Territorio ed al comune di ubicazione dell'immobile da parte dell'interessato.
Pubblicato il

ICIPuò accadere, per le più svariate ragioni, che il classamento catastale di un'unità immobiliare non sia più corrispondente a quello che effettivamente dovrebbe essere.

Ciò ha rilevanza fondamentale al fine della corretta quantificazione della rendita catastale utile a determinare le imposte fondiarie.

In tal senso, per una serie di variazioni, la legge, tuttora, prevede un obbligo di comunicazione all'agenzia del territorio ed al comune di ubicazione dell'immobile da parte dell'interessato.

Lo scopo di questa comunicazione è quello di consentire l'esatta quantificazione dell'obbligo contributivo.
Nel caso d'omessa comunicazione della variazione il potere ispettivo e di rettifica dei dati catastali spetta all'Agenzia del territorio.

La legge finanziaria per l'anno 2005 (l. n. 311/04) ha posto in capo ai Comuni il potere di richiedere, nel caso d'aggiornamento del classamento catastale, la maggior imposta dovuta anche per gli anni precedenti.


I Comuni possono richiedere gli arretrati ICI


In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 336 e 337, della summenzionata legge, i comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
ICILa richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune
.


Vale la pena comprendere cosa vuol dire esattamente la norma.
Si supponga che Tizio ha, nei limiti impostigli dalla legge, ampliato la propria unità immobiliare senza però effettuare le necessarie variazioni catastali ai fini del calcolo della nuova rendita.

In questi casi il Comune, constatata l'incoerenza tra classamento catastale e nuova situazione di fatto dell'immobile (circostanza desumibile dalle differenze tra l'immobile per come originariamente composto e le variazioni a seguito delle opere edilizie) può invitare il soggetto interessato ad aggiornare presso l'Agenzia del territorio la propria posizione avvisando che in mancanza sarà la stessa agenzia a provvedervi d'ufficio a spese dell'interessato.

Una volta consolidata la nuova posizione catastale, l'ente locale (cioè il Comune) potrà chiedere al soggetto passivo del tributo la differenza tra l'ICI versata e quella effettivamente dovuta; ciò a parere di chi scrive per i soli anni in relazione ai quali non sia già intervenuta la prescrizione.

Attualmente la possibilità di chiedere l'imposta non versata, si prescrive entro il quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere corrisposto.

ICIIn sostanza, attualmente, in relazione alle attività di riclassamento catastale per come sopra descritte i Comuni possono pretendere il maggiore dovuto solamente con riferimento ai cinque anni precedenti.

Ciò vuol dire che, salvo il caso di presenza d'atti interruttivi della prescrizione, le annualità richiedibili, fino al 31 dicembre 2010 sono quelle relative agli anni 2005 e seguenti.

I ricorsi avverso richieste illegittime possono essere avanzati davanti alla competente commissione tributaria provinciale.

riproduzione riservata
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Alert Commenti
  • C. O.
    C. O.
    Giovedì 13 Dicembre 2012, alle ore 17:46
    Per omessa e infedele denuncia ICI anno 2006 l'avviso di pagamento arrivato il 11-12-2012 è prescritto?
    Oppure per effetto del DOCFA, come mi è stato detto negli uffici tributi comunali, è valido? Grazie
    rispondi al commento
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