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Pannelli fotovoltaici in condominio

Ogni condomino può utilizzare qualunque parte comune per l'installazione di pannelli fotovoltaici, salvo il diritto dell'assemblea di porre regole per l'utilizzazione.
Pubblicato il

Uso dei beni condominiali


FotovoltaicoÈ possibile per un condomino installare nelle parti di proprietà comune un impianto fotovoltaico (o comunque di produzione di energia da fonti rinnovabili) a servizio della sua unità immobiliare?

La risposta è positiva; vediamo perché accennando brevemente alla disciplina di carattere generale dettata in tema di uso dei beni comuni nonché accennado alle prime pronuce giurisprudenziali in merito alle novità introdotte dalla riforma del condominio.

In tema di condominio negli edifici e più in particolare di utilizzazione a fini individuali delle parti comuni esiste una norma, l'art. 1102, primo comma, c.c., che recita:

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

La norma appena citata è dettata in relazione alla comunione, ma è pacificamente applicabile anche al condominio negli edifici in ragione del richiamo a queste norme contenuto nell'art. 1139 c.c.. Quello che viene sancito è il diritto all'uso paritario con obbligo di rispetto del pari diritto d'ognuno.

Che cosa vuol dire esattamente uso paritario?

La Cassazione, che più volte è intervenuta sulla materia, ha affermato che chi partecipa alla comunione ha diritto di utilizzare i beni comuni per uno scopo esclusivo, consentendogli ciò la possibilità di ricavare dal bene una specifica utilità differente rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri comunisti, purché tale uso individuale non alteri la consistenza e la destinazione di esso, e non impedisca l'altrui pari uso.

In questo contesto, dicono i giudici di legittimità, la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (così, tra le varie, Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256).

Questo il quadro normativo generale riguardante l'utilizzazione individuale dei beni comuni.


Fotovoltaico ad uso personale in condominio


Pannelli solariLa riforma del condominio (legge n. 220/2012) ha introdotto nel codice civile una norma, l'art. 1122-bis specificamente dedicato a questa particolare tipologia d'uso delle parti comuni.

Il secondo comma dell'art. 1122-bis c.c. recita:

È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

Sono due le procedure previste dall'articolo in esame:

a) quella senza intervento dell'assemblea, rispetto alla quale l'art. 1122-bis, secondo comma, c.c. si limita a dire quanto appena riportato;

b) quella con deliberazione assembleare (facoltativa e con le maggioranze prescritte al quinto comma dell'art. 1136 c.c.) qualora si rendessero necessarie modificazioni delle parti comuni (art. 1122-bis, terzo comma, c.c.).

Si badi: l'intervento dell'assemblea non ha carattere autorizzatorio dell'opera, ma può semplicemente disciplinare l'uso dei beni comuni.

Esattamente quando l'assemblea ha il potere d'intervenire?

Il terzo comma dell'art. 1122-bis c.c. specifica che qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

Devono modificare una parte di tetto per consentire un più facile appoggio dei pannelli? Allora ho l'obbligo di comunicarlo all'amministratore, il quale dovrà, senza ritardo, convocare l'assemblea per le più opportune decisioni.

L'assise condominiale può (l'esercizio del potere è, quindi, facoltativo):

a) prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione delle opere o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio;

b) provvedere, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto;

c) può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

Il tutto, ci ricorda il terzo comma dell'art. 1122-bis c.c., dev'essere deliberato con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea e 2/3 del valore millesimale dell'edificio.

Questa la nostra lettura della norma riguardante l'installazione di pannelli fotovoltaici ad uso individuale sulle parti comuni di un edificio in condominio.


Applicazione pratica della norma


Una sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 7 ottobre 2014, ci fornisce conferma della bontà della nostra interpretazione; vediamo perché.

Nel caso di specie un condominio aveva impugnato una delibera, fra la altre cose, perché l'assemblea gli aveva vietato l'installazione sul tetto comune di una serie d'impianti fotovoltaici finalizzati alla produzioni di energia elettrica a vantaggio della propria unità immobiliare.

Il Tribunale meneghino gli ha dato ragione, annullando quella delibera. A dire il vero l'invalidazione è avvenuta per altri motivi, come si suole dire in gergo tecnico assorbenti rispetto al resto delle doglianze, ma il giudice adito ha comunque inteso dare una propria lettura dell'art. 1122-bis c.c., sancendo l'illegittimità della decisione assembleare.

In sostanza il Tribunale ha specificato che:

a) l'art. 1122-bis c.c. altro non è che una norma speciale rispetto al precetto generale contenuto nell'art. 1102 c.c.;

b) in conseguenza di ciò all'assemblea non spetta alcun potere autorizzativo rispetto all'installazione di pannelli fotovoltaici ad uso individuale sulle parti comuni, ma il mero potere di disciplinare tale uso;

c) in ragione di queste considerazioni, pertanto, le delibere che dispongano diversamente, meglio che vietino l'uso individuale travalicando rispetto a quanto prescritto dall'art. 1122-bis c.c., devono essere considerate nulle per violazione del diritto soggettivo del condominio ad utilizzare le parti comuni (cfr. in tal senso Trib. Milano 7 ottobre 2014 n. 11707).

riproduzione riservata
Pannelli fotovoltaici individuali in condominio
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Sterango
    Sterango
    Mercoledì 7 Marzo 2018, alle ore 12:10
    Rimanendo in tema di impianto fotovoltaico, volevo chiedere un parere.
    Sto acquistando un appartamento al piano terra con giardino facente parte di una palazzina di 3 piani fuori terra.
    L'alloggio che andrò ad acquistare è completamente autonomo con ingresso pedonale direttamente dalla strada e con civico differente da quello della palazzina, unica cosa in comune è l'ingresso carraio sul retro e l'area di manovra che porta al mio garage.
    Gli altri condomini invece hanno in comune l'ingresso pedonale, il vano scala, l'ascensore ecc.
    Sul tetto verrà installato impianto fotovoltaico autonomo per ogni appartamento, e l'impresa venditrice afferma che avrò anch'io in capo un minino di millesimi per quanto riguarda il vano scala/ascensore ecc. perché dovrò garantire il passaggio per l'eventuale manutenzione del imp. fotovoltaico.
    Secondo voi è corretto?
    Io non avendo necessità di usare/passare per il vano scala non dovrei avere in capo dei millesimi...semmai ci sarà un qualche tipo di servitù di passaggio nel caso di manutenzione,. sbaglio?
    Mi sampreste dire qualcosa in merito.
    Stefano 
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Sterango
      Lunedì 19 Marzo 2018, alle ore 16:01
      E' corretto perché comunque l'appartamento è incorporato nell'edificio. Potresti provare a contrattare un esonero dalle spese, ma di base quanto previsto non è illegittimo.
      rispondi al commento
  • Andrea
    Andrea
    Martedì 20 Settembre 2016, alle ore 19:49
    Il mio amministratore di condominio, inoltre, mi dice che non posso mettere i pannelli perché vieto il pari godimento da parte degli altri condomini che in futuro vorranno mettere i pannelli; posso quindi metterli in un'area tale da rappresentare i miei millesimi.

    Vorrei quindi sapere se il POSARE dei pannelli senza alcun lavoro, ma solamente zavorrandoli, è considerato modificazione delle parti comuni (art. 1122-bis, terzo comma, c.c.), cioè se la semplice occupazione di una porzione del lastrico solare calpestabile sia una modificazione tale da richiedere la pronunciazione di un'assemblea (che nel frattempo è già andata deserta 2 volte)
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Andrea
      Mercoledì 21 Settembre 2016, alle ore 17:45
      L'assemblea può pronunciarsi, ma non deve per forza dir qualcosa. Tu puoi installare i pannelli comunicandolo per fare in modo che eventualmente possano essere indicate modalità di esecuzione alternative alla tua. Starà poi all'assemblea, se non d'accordo, adire le vie legali per farteli rimuovere. Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il nostro servizio di consulenza su aspetti, legali, fiscali, condominiali riguardanti la casa <a title="Consulenza Legale
      rispondi al commento
  • Paul
    Paul
    Venerdì 12 Agosto 2016, alle ore 00:07
    Chi decide chi può utilizzare la parte sud del tetto invece delle parti est o ovest?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Paul
      Lunedì 5 Settembre 2016, alle ore 16:50
      Lo decide l'assemblea, oppure il primo condomino che lo utilizza, in assenza di indicazioni dell'assise.
      rispondi al commento
  • Simo
    Simo
    Lunedì 6 Giugno 2016, alle ore 10:03
    Forse non è stato chiarito abbastanza, ma la norma dice che qualunque condomino può installare un impianto FV (o altro da fonte rinnovabile) senza limitazioni (se non modifica la parte comune).

    Non ci sono limitazioni di dimensioni o altro. Chiaramente sarebbe "cortesia" informare in anticipo e bene, sia l'amministratore che i condomini, magari con un'assemblea nella quale, qualora qualcun altro fosse interessato, può "associarsi" ed ottenere un prezzo migliore anche per un suo impianto.
    rispondi al commento
  • Tedgryn
    Tedgryn
    Venerdì 3 Luglio 2015, alle ore 14:24
    Fatemi capire BENE: DOMANI MATTINA POSSO SALIRE SUL TETTO, INSTALLARMI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A MIE SPESE E A MIO ESCLUSIVO USO RISPETTANDO SOLO, IN TERMINI DI SUPERFICIE, LA PARTE DI TETTO CHE MI SPETTA IN MM E RELATIVA ALLA MIA PROPRIETà? E TUTTO CIò SENZA INCORRERE IN EVENTUALI RISCHI DI DOVER AFFRONTARE CENSURE ASSEMBLEARI O RIPRISTINARE LO STATUS QUO ANTE? O SBAGLIO? L'EVENTUALE SMALTIMENTO DEI PANNELLI "ROTTI"?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Tedgryn
      Lunedì 6 Luglio 2015, alle ore 19:01
      Se non ci sono modificazioni delle parti comuni e il regolamento non lo vieta, si. Altrimenti, devi seguire la procedura che spiega l'avvocato nell'articolo, altrimenti rischi che ti possa essere domandata la rimozione.
      rispondi al commento
      • Tedgryn
        Tedgryn Lucag1979
        Lunedì 6 Luglio 2015, alle ore 19:30
        Si tratta di censurare uno dei due "consiliori" del condominio il quale, con colpo di mano estivo (stile Amato sui c.c. tra ven e lunedì), ha installato pannelli fotovoltaici (nei limiti dei suoi mm?) senza comunicare altro ke attraverso un foglio in bakeca e dell'assenza macroscopica dell'amm.re nell'occasione. Questione di stile! E guerra sarà!
        rispondi al commento
        • K1626
          K1626 Tedgryn
          Giovedì 28 Dicembre 2017, alle ore 21:27
          Se una cosa non crea danni che problemi vi da?
          Certo che fino a che persone del genere abiteranno nei condomini sempre piu persone normali cercheranno case indipendenti.
          Mai sentito parlare di quieto vivere?
          P.S. ringraziate il signore da parte mia che ha contribuito con il suo impianto a ridurre l'inquinamento! 
          rispondi al commento
          • Tedgryn
            Tedgryn K1626
            Giovedì 5 Aprile 2018, alle ore 23:25
            Leggo solo ora in ritado: un conto è il quieto vivere, un altro sono le prepotenze dell'autoproclamato "signorotto di turno", sic!!!
            rispondi al commento
  • Albanese Francesco
    Albanese Francesco
    Mercoledì 30 Novembre 2011, alle ore 17:46
    Abito in un condominio composto da 7 appartamenti; 1 condomino intende installare per il rispettivo appartamento i pannelli fotovoltaici. Dovendo assicurare a tutti gli altri proprietari la possibilità, in futuro, di posare tali pannelli, come va suddiviso il tetto? in millesimi o in parti uguali? e la posizione dove vanno installati viene decisa in assemblea,da un tecnico specializzato o chi prima arriva meglio alloggia? Prima dell'installamento deve essere presentata verifica da parte di un tecnico per il posizionamento presente e uno futuro, consegnando disegni di posa pannelli? in attesa di risposta distinti daluti
    rispondi al commento
    • Enrico
      Enrico Albanese Francesco
      Martedì 8 Ottobre 2013, alle ore 21:57
      Abito in un condominio composto da 7 appartamenti; 1 condomino.
      Come hai risolto?
      rispondi al commento
  • Franco Sosaro
    Franco Sosaro
    Sabato 28 Maggio 2011, alle ore 15:25
    Ho la proprità assoluta del lastrico solaio di un palazzo di 7 piani dove il sole nasce da un lato e tramonta dall'altro.Domanda:posso installare questi sistemi per rivendere l'energia prodotta? La quadratura è circa 200 e più mq
    rispondi al commento
  • AL
    AL
    Martedì 19 Ottobre 2010, alle ore 22:06
    Salve,nel caso in cui un condomino chiedesse di usufruire della propria quota millesimale e di installare singolarmente un impianto FV per la decisione in assemblea bisogna sempre fare riferimento alla legge 99/09 oppure ci vuole una maggioranza differente?
    rispondi al commento
  • Aldo
    Aldo
    Giovedì 7 Ottobre 2010, alle ore 10:18
    Salve,potrei avere informazioni per l'installazione di un kit fotovoltaico sulle ringhiere del mio balcone, ho calcolato uno sviluppo di 10 mq e sono molto interessato a questa forma di energia alternativa...
    rispondi al commento
  • espandi
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