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Esenzione Ici e pertinenze

Una recente sentenza rende illegittimo il Regolamento Comunale che esclude le pertinenze dall'esenzione Ici prima casa.
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Come è noto, gli immobili che sono adibiti ad abitazione principale sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili dal 2008 e già dal 2007 godevano di un'aliquota ridotta.

Queste agevolazioni vanno, naturalmente, estese anche alle pertinenze, cioè quegli immobili che l'art. 817 del Codice Civile definisce come le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Si tratta, di solito, di immobili come box auto, cantinole, soffitte, che hanno funzione accessoria rispetto alla casa.

Alcuni Comuni hanno adottato dei Regolamenti Ici che limitano l'estensione delle agevolazioni ad una sola pertinenza.

In particolCasaare il Regolamento Ici del Comune di Bologna stabiliva, all'art. 15 bis, che l'esenzione potesse valere per una sola pertinenza contraddistinta dalle categorie catastali C/6 (autorimesse), C7 (tettoie chiuse od aperte) o C/2 (magazzini e locali di deposito).

A seguito del ricorso di un contribuente di questo comune, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha emesso una sentenza (la n. 76/12/09 del 24 giugno 2009), che potrà costituire un interessante precedente per tutte le situazioni simili.


Nello specifico il contribuente era proprietario di un appartamento e di due autorimesse che, seppur individuate su singole schede catastali, costituivano di fatto un'unica pertinenza per l'immobile, il quale si era visto respingere l'agevolazione per l'abitazione principale, ad una delle due.

Accogliendo il ricorso, la Commissione ha dichiarato illegittimo il regolamento in questione e il divieto di estendere le agevolazioni ad altre pertinenze, sulla base di quanto affermato dall'art. 817 del Codice Civile sopra citato e del successivo art. 818.

In particolare, la Commissione ha ripreso una precedente sentenza della Corte di Cassazione che affermava che le aree pertinenziali non sono soggette ad autonoma tassazione, in quanto sono immobili la cui natura è giustificata in funzione del ruolo di ornamento ed accessorio di un'altra, e non ha alcun significato il fatto che siano individuate catastalmente in maniera autonoma.

riproduzione riservata
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Luigi
    Luigi
    Giovedì 26 Gennaio 2017, alle ore 10:45
    Secondo la sentenza di cui sopra, se un contribuente possedesse, più di una pertinenza per ciascuna delle categorie C2, C6, C7, esse, potrebbero (o potevano) scontare tutte l' IMU, TASI, (ICI), con le stasse regole dell'abitazione principale?
    Oppure una sola di esse per ciascuna delle categorie catastali predette, come di solito si legge?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Luigi
      Venerdì 27 Gennaio 2017, alle ore 10:13
      Il nuovo regolamento sull'Imu ammette ai benefici di esenzione di pertinenze associate all'abitazione principale,  una per ogni categoria catastale, C/2, C/6 e C/7. Cordiali saluti. 
      rispondi al commento
  • Roberta Casola
    Roberta Casola
    Mercoledì 9 Gennaio 2013, alle ore 09:06
    Sapete se il regolamento ICI del comune di NAPOLI abbia imposto un limite all'estensione delle agevolazioni sul numero di pertinenze negli anni 2008-2009-2010-2011 ?
    Io sono proprietaria di una prima abitazione e di un box (acquistato con la legge Tognoli) ma adesso ho scoperto che la parte comune del parco (posti auto all'aperto) sono classificati C/6 come pertineneze della prima casa.
    Grazie in anticipo
    rispondi al commento
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