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La domanda che ci poniamo potrebbe suggerire risposte sbrigative del genere: dove mi sembra più opportuno.
Nulla di più sbagliato perché l'opportunità, intesa come valutazione personale, deve coincidere con le indicazioni regolamentari disposte dall'allora ministero delle comunicazioni.
Si, perché anche il posizionamento delle cassette postali ha le sue buone regole da seguire; il riferimento normativo è quello contenuto nel d.m. 9 aprile 2001.
Il capo V di questo decreto riguarda le cassette domiciliari, ossia quelle poste a servizio d'una o più unità immobiliari.
Le norme prevedono ben precise regole nel caso di unità immobiliari singole o edifici plurifamiliari, come i condomini.
A questo punto vale la pena comprendere come ci si debba comportare.
Innanzitutto ad ogni domicilio, insomma ogni luogo abitato o vissuto per motivi di lavoro (non i box per intendersi) deve corrispondere una cassetta postale.
L'art. 45 del d.m. 9 aprile 2001, rubricato Casette specifica che:
Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere.
Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari.
Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.
Devono essere considerate alla stregua di cassette postali anche le feritoie murali o appositamente ricavate sui portoni d'ingresso.
L'importante è chi vi sia il nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.
Esempio: Tizio può aver fissato il domicilio per determinate comunicazioni in via Piave n. 31 pur vivendo il via Po: sulla cassetta di via Piave n. 31 dev'esserci il suo nome.
Cassette, feritoie, ecc. devono essere di dimensioni tali da consentire il recapito e devono essere accessibili ai portalettere.
Ciò vuol dire che le cassette devono essere posizionate sulla strada pubblica o comunque il luogo aperto al pubblico?
L'art. 46 del decreto, che si occupa di disciplinare l'ubicazione, recita:
Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.
Quindi: sì, le cassette non dovrebbero stare nell'edificio se ciò comporta la necessità di suonare il campanello per ottenere l'accesso.
Ah! Dimenticavamo: ognuno paga la propria cassetta.
Prima di entrare nel merito della vicenda è bene spendere due considerazioni sulla loro proprietà.
Le cassette postali in condominio, anche se disposte in un unico blocco, sono di proprietà esclusiva.
Le parti comuni e le cose comuni di un edificio, infatti, sono quelle che vengono destinate ad un uso strumentale e funzionale rispetto alle unità immobiliari di proprietà esclusiva (cfr. tra le tante Cass. SS.UU. n. 7449/93).
Le cassette non hanno questa funzione ma solamente quelle di consentire il recapito all'interessato; insomma l'amministratore se ne deve interessare solamente se investito della vicenda dai condomini.
Fatta questa doverosa premessa torniamo all'argomento che ci occupa.
Per il caso di edifici in condominio o comunque plurifamiliari, fermo restando quanto stabilito dagli'articoli 45 e 46, l'art. 47, rubricato Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d'impresa, specifica che:
Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
Insomma non ognuno per conto suo ma individuazione d'un luogo unico di ubicazione delle cassette.
Chiaramente i condomini possono decidere di utilizzare un unico blocco suddiviso in cassette singole.
Il costo, in questi casi, salvo particolari accordi, dev'essere suddiviso in parti uguali.
L'Italia si sa, qui la retorica coincide con il reale, è il Paese in cui le novità normative spesso restano lettera morta.
Basta fare mente locale e pensare a quante cassette postali, soprattutto in condominio, sono posizionate all'interno dell'edificio che non ha nemmeno il portiere.
In questi casi si rischia il blocco delle consegne?
L'esperienza ci dice di no, ma si sa, arriva un momento in cui si decide di far rispettare le norme.
In questo caso, però, il passaggio sarà comunque soft.
L'art. 48 d.m. 9 aprile 2001, che dedicato ad Adeguamento delle cassette non conformi, recita:
I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l'ufficio richiedente.
Insomma finché le poste non chiedono l'adeguamento nessuno potrà veramente considerarsi fuori legge.
In alcune città sono circolati volantini con l'indicazione di questo decreto e una generica richiesta d'adeguamento: per come è formulata la norma siamo convinti che quell'annuncio non possa avere alcun valore legale.
Ad ogni buon conto, chi volesse adeguarsi precorrendo i tempi non farebbe cosa sbagliata.
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