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Documenti che l'impresa deve presentare al committente

Quando si affida a una ditta l'incarico di eseguire dei lavori, essa deve consegnare al committente alcuni documenti attestanti l'idoneità tecnico-professionale.
Pubblicato il

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 - Suppl. Ordinario n.129 del Decreto Sviluppo, si è avuto l'innalzamento della soglia prevista per le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie dal 36% al 50%.
Con questa misura il Governo spera di incrementare l'attività del settore edilizio che nel nostro Paese appare particolarmente in crisi e far quindi ripartire l'indotto.

rapporti tra impresa e committentiSe da un lato si tratta di un obiettivo che tutti ci sentiamo di auspicare e condividere, dall'altro si richiede alle imprese edilizie di rispondere agli aiuti con un adeguato rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori, spesso disattese.

Quando si affida ad una ditta l'incarico di eseguire dei lavori, questa è tenuta alla consegna al committente, che rappresenta il datore di lavoro, di una serie di documenti attestanti proprio il rispetto di queste disposizioni legislative.
Essi sono garanzia non solo della rispondenza alle norme in materia contributiva e a quelle relative alla sicurezza dei lavoratori, ma anche dell'idoneità tecnico – professionale della ditta.

Naturalmente il committente non essendo un addetto ai lavori, spesso non è a conoscenza di tutti i documenti occorrenti da parte dell'impresa per la presentazione di una pratica burocratica, ed è quindi compito del tecnico che lo assiste, progettista e/o direttore dei lavori, assicurarsi che ciò avvenga correttamente e tutelarlo.
È bene tuttavia che anche il committente stesso sia al corrente di quali siano questi documenti, in modo da non essere completamente impreparato in materia e poter vigilare sull'operato sia della ditta che del professionista incaricato.


Normativa di riferimento


normativa di riferimentoPer imprese affidatarie si intende sia l'impresa principale a cui sono affidati i lavori, che le eventuali imprese subappaltarci nonché i lavoratori autonomi che possono essere presenti in cantiere per le lavorazioni richieste.

I documenti che tali imprese e lavoratori sono tenuti ad esibire sono elencati all'articolo 90 del Decreto Legislativo 81 del 2008 (il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), come poi modificato dal decreto legislativo 106 del 2009 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il testo di legge attua una differenza tra i cantieri la cui durata presunta è inferiore ai 200 uomini giorno e in cui vengono svolte lavorazioni che non comportino particolari rischi, ed i cantieri in cui la durata presunta è superiore a tale limite e vengano svolte lavorazioni che comportino particolari rischi.


Documenti da esibire


Nel primo caso i documenti da esibire, gli stessi per imprese e lavoratori autonomi, saranno i seguenti:
- certificazione di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del D.lgs 81/08;
- D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva);
- autocertificazione relativa al tipo di contratto collettivo applicato;
- POS (Piano Operativo della Sicurezza).

dispositivi di protezione individualeNel secondo caso, invece, viene operata una distinzione tra imprese e lavoratori autonomi.
Le ditte, sia quelle appaltatrici che le eventuali ditte subappaltatrici, dovranno presentare:
- certificazione di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) o autocertificazione;
- D.U.R.C.;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/08;
- POS (Piano Operativo della Sicurezza).

I documenti che dovranno esibire invece i lavoratori autonomi sono i seguenti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D. Lgs 81/08;
- D.U.R.C.;
- dichiarazione di aver preso visione del Piano operativo di sicurezza (POS) dell'impresa affidataria e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), e di impegnarsi a rispettare quanto in essi riportato.

A parte questi documenti, per verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa incaricata è opportuno richiedere anche i documenti d'identità degli operai presenti in cantiere e gli attestati relativi alla formazione obbligatoria eseguita, oltre che l'indicazione dell'addetto al primo soccorso e il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I documenti elencati in precedenza sono da esibire prima dell'inizio dei lavori e molti di essi sono da presentare obbligatoriamente come allegati alla pratica edilizia necessaria per effettuare i lavori.

riproduzione riservata
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Gianfranco Ciampichetti
    Gianfranco Ciampichetti
    Giovedì 15 Settembre 2022, alle ore 16:05
    Lavori che verranno eseguiti dai due titolari della ditta qualificata.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Gianfranco Ciampichetti
      Giovedì 15 Settembre 2022, alle ore 18:20
      La risposta è nel precedente Post. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Vincenzo
    Vincenzo
    Giovedì 15 Settembre 2022, alle ore 13:48
    Ho comprato una stufa a pallet che deve essere installata a cura del venditore, chi è responsabile dei lavori il proprietario dell' ìmmobile o il rivenditore che ha scelto l'installatore?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Vincenzo
      Giovedì 15 Settembre 2022, alle ore 18:20
      Se non viene nominato una figura terza (un tecnico professionista), il responsabile dei lavori è il committente. Questo è quanto stabilito da una recente sentenza della Cassazione Penale la n. 40922 del 24 settembre 2018. Per evitare le responsabilità, il committente nell’oggetto dell’incarico deve inserire la messa in sicurezza e quant'altro, del cantiere. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Marco
    Marco
    Mercoledì 27 Ottobre 2021, alle ore 17:24
    Tra poco in un distributore di carburanti verrà incaricata una ditta per l'esecuzione di lavori edili.
    Il mio dubbio è, la committente (no dipendenti) redige un DUVRI tra il gestore e la ditta Appaltatrice?
    E la ditta Appaltatrice rilascia alla committente il POS?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Marco
      Lunedì 1 Novembre 2021, alle ore 16:34
      Sì, visto il rischio di incendi va redatto da parte del Datore di Lavoro/Committente e sottoscritto per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori e quest'ultima è tenuta a redigere il POS, cioè il documento di valutazione dei rischi in riferimento al cantiere oggetto dei lavori. Copia di quanto descritto deve rimanere in cantiere a disposizione. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Aldo6
    Aldo6
    Mercoledì 15 Gennaio 2020, alle ore 10:38
    Ho iniziato lavori di ristrutturazione e inviato al Comune i documenti dell'artigiano che segue i lavori edili.
    Adesso un altro artigiano, da me incaricato, dovrebbe intervenire per restauro dei solai in legno.
    Trattandosi di altro artigiano edile, con compiti diversi devo spedire in Comune anche i documenti di quest'ultima figura?
    Le altre ditte che intervengono, idraulico e elettricista sono artigiani senza dipendenti.
    Non sono obbligato a spedire comunicazione alla ASL.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Aldo6
      Lunedì 20 Gennaio 2020, alle ore 09:28
      Ogni nuova ditta, oltre quelle inizialmente previste, che interviene nel cantiere va comunicata al comune. In materia di sicurezza se sono ditte individuali non è necessaria la notifica all'Asl; diversamente va nominato un responsabile alla sicurezza, va predisposto il relativo piano di sicurezza oltre all'onere della notifica all'Asl. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Laura9
    Laura9
    Mercoledì 18 Dicembre 2019, alle ore 12:30
    Sto ristrutturando e ho chiesto ad un'impresa la fornitura e posa delle inferriate.
    Ho pagato un acconto ma ancora non mi ha rilasciato il DURC e visura.
    Ora dice che per problemi non riuscirà a fornirmi il DURC.
    Che fare?
    E' strettamente necessario anche solo per la fornitura e posa?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Laura9
      Mercoledì 18 Dicembre 2019, alle ore 17:20
      Il Durc è importante nel caso in cui i lavori di ristrutturazione/manutenzione straordinaria sono stati oggetto di provvedimenti autorizzativi da parte del comune come, ad esempio, la Cila, la Scia, il Permesso di costruire, ecc. In questo caso, al termine dei lavori, il Durc va consegnato al comune insieme alle dichiarazioni di conformità, ecc. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Sir80
    Sir80
    Venerdì 14 Giugno 2019, alle ore 11:40
    Per quanto riguarda i lavori nei cantieri, tra i documenti che devono essere forniti al committente c'è anche il certificato di idoneità sanitaria dei lavoratori dell'impresa appaltatrice?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Sir80
      Venerdì 14 Giugno 2019, alle ore 21:37
      Stia tranquillo, non rientra tra i documenti richiesti e da consegnare al Committente. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Giuly909
    Giuly909
    Giovedì 28 Marzo 2019, alle ore 13:03
    Salve tra poco iniziero lavori per rifacinento facciata, ho presentato richiesta in comune tramite geometra.
    La ditta che metterà su i ponteggi non è quella che fara i lavori.
    La ditta che installa i ponteggi dovra farmi il pimus giusto?
    Inoltre avrò bisogno del pos ad indicare che sui ponteggi lavora una altra ditta?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Giuly909
      Sabato 30 Marzo 2019, alle ore 22:31
      Sì, ha inteso tutto perfettamente. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Gerardo2
    Gerardo2
    Mercoledì 14 Novembre 2018, alle ore 16:22
    A seguito di richiesta di "Permesso a Costruire" sto realizzando una ristrutturazione straordinaria con il rifacimento di solai interpiano e di copertura, nonché, di tramezzature interne e di tutti gli impianti (elettrico, fogniario, idrico e di riscaldamento).
    Ad oggi ho completato tutti i lavori strutturali (solaio interpiano e tetto) nonché i lavori esterni all'abitazione (ripristino facciate e balconi ecc.),, mi restano da realizzare le opere interne (tramezzature, pavimenti e intonaci) e gli impianti.
    Per la prosecuzione dei lavori sto sostituendo la ditta che mi ha realizzato i lavori fino ad ora e vorrei rivolgermi ad un amico che è iscritto alla CC.I.AA. come "impresa individuale".
    Le domande sono le seguenti:
    - l'impresa individuale può essere l'impresa principale per il comletamento dei lavori interni?
    - in questo caso per il D.Lgs. 81/2008 quali documenti deve produrre?
    - nel caso in cui volesse avvalersi, in aiuto, di un'altra impresa individuale in che forma questa può intervenire e quali documenti deve produrre?
    - questo modo di operare, eventualmente, è compatibile con le detrazioni fiscali del 50%?
    Gerardo
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Gerardo2
      Domenica 18 Novembre 2018, alle ore 22:44
      Innanzitutto per la sostituzione dell'impresa esecutrice va fatta una regolare comunicazione al comune e all'Asl (se in precedenza è stata notificata), con il nominativo della nuova ditta subentrante. Riguardo al completamento dei lavori interni non ci sono vincoli particolari nè di carattere esecutivo e nè di carattere fiscale per le detrazioni. In materia di sicurezza se sono ditte individuali non è necessaria la notifica all'Asl; diversamente va nominato un responsabile alla sicurezza, va predisposto il relativo piano di sicurezza oltre alla notifica all'Asl. Cordiali saluti. 
      rispondi al commento
  • Thehawk
    Thehawk
    Lunedì 22 Ottobre 2018, alle ore 23:22
    Buonasera ,disederavo chiedere delucidazioni in merito a nuove regole per monitoraggio cantieri: il c.d Decreto Sicurezza (113/2018) prevede l'invio di "notifica preliminare" per il coordinamento della sicurezza (in cantieri edili) anche alla Prefetto territorialmente competente.Esiste già una modalità operativa , oppure si può procedere a mezzo pec?
    Saluit 
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Thehawk
      Mercoledì 24 Ottobre 2018, alle ore 13:21
      Non esistono modalità specifiche da adottare. Il D.L. del 4 ottobre scorso entrato in vigore il giorno successivo, amplia il numero degli Enti preposti al controllo e alla sicurezza dei cantieri senza indicare come.  Va benissimo anche una pec. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
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