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Distanze tra fabbricati

Una delle cause più frequenti di lite tra vicini è costituita dalle distanze tra le proprietà o dai muri di confine, regolamentate dal c.c. e dalle norme locali.
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Codice Civile e distanze tra fabbricati


Codice CivileUna delle cause più frequenti di lite tra vicini è costituita dalle distanze da tenere tra le rispettive proprietà o dai muri di confine.

Questa materia è disciplinata dal Codice Civile, dall'articolo 873 al 907, per quello che riguarda le distanze minime da rispettare.

Infatti la legislazione locale, come i Regolamenti Edilizi, le leggi ambientali regionali, le distanze di sicurezza dagli impianti e anche il codice della strada, possono imporre delle distanze minime superiori.

Il Codice Civile stabilisce che, tra due edifici che non siano costruiti in aderenza, deve esserci una distanza in linea d'aria di almeno 3 metri.

A questo principio possono esserci delle eccezioni: una sentenza della Cassazione ha, infatti, stabilito che se c'è accordo tra i vicini si può anche derogare a questa distanza minima.
Naturalmente ciò non è possibile quando la distanza tra gli edifici è indicata da un Regolamento Edilizio locale, come è nella prassi, quindi si tratta di una eventualità molto rara.

Un'altra eccezione può essere rappresentata dall'usucapione.
Se due edifici si trovano ad una distanza inferiore a tre metri da oltre vent'anni e nessuno dei due proprietari ha mai presentato obiezione, si può acquisire il diritto a mantenere questa distanza.

Balconi e distanzeÈ importante a questo punto capire cosa si intende per costruzione, per sapere da dove bisogna misurare la distanza. Tutti gli elementi strutturali (muri, travi, pilastri, scale, ecc.) sono costruzioni.
Gli aggetti, cioè le sporgenze come i balconi, sono interpretati in maniera diversa dai vari regolamenti.

Alcuni, infatti, specificano che fanno distanza se sono più larghi di una certa misura, mentre per altri sono in ogni caso costruzione e quindi vanno considerati nel calcolo della distanza.
Gli aggetti di carattere ornamentale come cornicioni marcapiano o lesene, non sono invece da considerare come costruzioni.

Per le costruzioni interamente sotterranee, come i garages, non occorre rispettare la distanza, a meno che il Regolamento Edilizio esprima palesemente il contrario.

Va poi ricordato che, al fine di incentivare l'efficienza energetica degli edifici, la legislazione nazionale e regionale ha previsto la deroga alle distanze fissate dai regolamenti locali, quando si realizzano interventi volti all'isolamento termico degli edifici.


Distanze e muri di confine


Muro di confineIl Codice Civile regolamenta anche la costruzione dei muri di confine, poiché all'art. 841 sancisce il diritto di ogni proprietario a recintare la sua proprietà.

Se il muro è alto meno di 3 metri, un edificio costruito nelle vicinanze dovrà sorgere ad almeno 3 metri di distanza. Se il manufatto supera i 3 metri, invece, la distanza dovrà essere osservata non dal fabbricato del vicino, ma dal muro di confine stesso.

Se un muro sorge esattamente sul confine tra due proprietà, anche se è stato costruito da uno solo dei due proprietari, l'altro ha diritto a chiederne la comunione, cioè ad acquisirne metà della proprietà, purché si faccia carico di metà delle spese di costruzione e di manutenzione.

Anche uno stesso fabbricato può essere costruito lungo il confine. In questo caso l'altro proprietario ha il diritto di appoggiarsi con una sua eventuale costruzione, sempre previo pagamento di metà delle spese di costruzione del muro.


Distanze e piante


Albero ed arbusti su confineIl Codice Civile stabilisce che un confine può essere segnato anche dalla presenza di siepi o piante: in questo caso, la loro manutenzione spetta in egual misura a entrambi i confinanti.
Quando si piantano nuovi vegetali bisogna che anche questi mantengano le distanze dai confini, che sono stabilite dal Codice civile in 3 metri per gli alberi di alto fusto, come noci, castagni, querce, pini, pioppi, ecc., in 1,5 metri per quelli di basso fusto (inferiori a 3 m di altezza) e in 1 metro per siepi, viti, arbusti e alberi da frutto inferiori a 2,5 m di altezza, o dai regolamenti locali se più restrittive.
Non va invece rispettata alcuna distanza se c'è un muro di confine e la pianta è alta meno di 3 m.

Anche per gli alberi vale l'usucapione, quindi se trascorrono vent'anni non possono più essere rimossi ma se muoiono non possono essere rimpiazzati.
È invece possibile richiedere per il vicino il taglio di radici o rami che invadano la sua proprietà.


Considerazioni finali sulle distanze tra fabbricati


In materia di distanze i regolamenti locali hanno il sopravvento sul Codice Civile, altrimenti non sarebbe possibile regolamentare muri, giardini o recinzioni comuni.
Chi vede infranto il proprio diritto alle distanze legali può chiedere l'abbattimento della costruzione o dell'albero che non le rispetta o il risarcimento del danno per il calo di valore del suo immobile o per la limitazione di veduta.

Finestra su confineSe si acquista un terreno da un vicino si può acquistare anche la cosiddetta servitù attiva, cioè stabilire per contratto che questo si impegni a non costruire o piantare alberi a meno di una certa distanza.

Infine vano spese alcune parole per quello che riguarda il diritto di veduta.
Sappiamo che quando un edificio è costruito su confine è possibile costruire in aderenza, annullando le distanze legali. Un'eccezione è costituita dal caso in cui su questo muro di confine siano presenti una finestra o un balcone da più di vent'anni.
In tal caso il proprietario può acquisire il diritto di veduta e pertanto va osservata la distanza di 3 metri.

riproduzione riservata
Distanze tra fabbricati
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Alberto
    Alberto
    Lunedì 31 Maggio 2021, alle ore 11:52
    D'estate vado in una casa di tre piani con tre proprietari e al confine del terreno a circa 3 metri dall'abitazione c'era un acacia sotto al quale ci riunivamo per godere un pò di fresco da molti anni.
    Il proprietario del terreno, ma non ho idea se l'albero è nel suo terreno, ha deciso di tagliare l'albero e lo ha fatto senza sentire noi coinquilini.
    Chiedo poteva farlo?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Alberto
      Giovedì 3 Giugno 2021, alle ore 19:15
      Il taglio dell'acacia è dovuto essenzialmente per due motivi: il primo è legato ad una possibile malattia della pianta e quindi l'abbattimento per motivi di sicurezza; il secondo per conflittualità di confine.  Resta una prerogativa insindacabile del proprietario. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Panicostadio
    Panicostadio
    Martedì 27 Ottobre 2020, alle ore 19:13
    La mia abitazione costruita su piu piani dista dal vicino 3 metri con una terrazza di mia proprietà. Quest'ultimo ha ottenuto un permesso per sopraelevare togliendomi luce e aria. Volevo un vostro parere ?IL vicino non ha realizzato un accesso diretto sul proprio terrazzo anche questa cosa non riesco a capirla se ad esempio gli sia stato impedito dal comune.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Panicostadio
      Giovedì 29 Ottobre 2020, alle ore 14:53
      Le distanze minime tra nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni sono di almeno 5 metri, salvo diversa disposizione del regolamento edilizio comunale. Stando a quanto descritto non c'è rispondenza. Le consiglio di visionare il progetto autorizzato al Suo vicino rispetto al realizzato, spesso le due cose non vanno a braccetto. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Micol1
    Micol1
    Lunedì 8 Gennaio 2018, alle ore 14:17
    Devo riscattare la quota di mio fratello di un fabbricato ereditato da entrambi.
    Il comune non ci rilascia la certificazione che tutto è in ordine da allegare alla documentazione per il notaio, perché le distanze tra fabbricati non è conforme alle regole odierne (mt5).
    Preciso che il fabbricato è del 1967 e dista dall'altro fabbricato 3,70 mt distanza peraltro in vigore in quell'anno.
    Secondo il comune dobbiamo buttare giu la parte eccedente, oppure fare una sanatoria di parecchi mila euro.
    E' regolare tutto cio?
    Prima di fabbricare bisogna interrogare la sfera magica se nell'avvenire le leggi cambieranno?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Micol1
      Martedì 9 Gennaio 2018, alle ore 20:03
      Se la distanza prevista dal Piano Regolatore vigente nel 1967 ammetteva questa distanza il comune Le deve rilasciare la conformità urbanistica dell'immobile. Se le cose, invece, sono andate diversamente, anche la richiesta di sanatoria da presentare al comune, comunque, non Le legittima la legalità della costruzione in quanto occorre anche il parere favorevole del Suo vicino.  Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Lorenzo3
    Lorenzo3
    Sabato 28 Ottobre 2017, alle ore 12:04
    Sono il proprietario di una casa in montagna nel comune di Amatrice, che è stata totalmente distrutta dal terremoto del 24 Agosto 2016.
    La casa aveva alle spalle un giardinetto quadrato di 4x4 metri, in fondo al quale c'era un muretto di cinta (alto non più di 50 cm) con sopra una rete metallica a marcare il confine.
    Il Comune di Amatrice ha recentemente deliberato la requisizione del terreno confinante con questo muretto per la realizzazione di case mobili per le vittime del sisma, e la delibera prevede la realizzazione della strada di accesso a queste case proprio lungo il muretto di confine sopra descritto.
    Questo significa in sostanza che, in via "provvisoria" (ovvero per i prossimi 50 anni se va bene) ci sarà una strada asfaltata a 4 metri lineari di distanza da casa mia, ammesso che venga mai ricostruita.
    Vi chiedo: esistono delle distanze minime tra nuove sedi stradali e fabbricati, o tra sedi stradali e manufatti quali il mio muretto?
    Lorenzo
    rispondi al commento
  • Natalia1
    Natalia1
    Lunedì 23 Ottobre 2017, alle ore 08:18
    Buongiorno,
    ho da poco una casa vecchia, il vicino ha un garage e una cucina accanto alla mia casa.
    Per eseguire dei avori per eliminare l'umidità sul mio muro esterno, cosa posso fare per risolvere il problema?

    rispondi al commento
  • Rosa
    Rosa
    Mercoledì 19 Luglio 2017, alle ore 15:55
    Il mio confinante vuole coprire una costruzione (mt 2.50x6)  a 50 cm dal confine, con simil 'perline' di mt 2 x 0.20 cad x rimediare all'infiltrazioni dell'acqua.
    Lo può fare?
    Non sono d'accordo perché recentemente ho costruito un box ma a mt. 7 dal confine.
    Mi chiedo le Leggi vengono imposte solo agli imbec.....?
    Rosa
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Rosa
      Mercoledì 19 Luglio 2017, alle ore 18:36
      La distanza minima è inderogabile. Qualsiasi tipo di costruzione deve risultare ad almeno tre metri dal limite di proprietà. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Gabriele
    Gabriele
    Lunedì 15 Maggio 2017, alle ore 11:46
    Ho due finestre di un garage su un muro a confine con una campo di altra proprietà a destinazione agricola su cui non sono presenti edifici.
    Vorrei sapere se posso ampliare queste finestre o farne altre visto che ho già l'affaccio su altra proprietà.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Gabriele
      Martedì 16 Maggio 2017, alle ore 08:55
      Il Codice Civile stabilisce che il proprietario di un muro contiguo al fondo altrui è libero di aprire luci sul muro medesimo, rispettando determinate caratteristiche dettate dall'art. 901. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Michele
    Michele
    Martedì 25 Aprile 2017, alle ore 15:13
    Vorrei sapere se un manufatto di 2 x 2 h 1,8 in mattoni costruito in anni 60 con un lato a confine della mia proprietà posto sotto il piano stradale, ma non presente in mappa e nemmeno in catasto, può vincolarmi a rispettare i 10 mt per edificare il mio fabbricato.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Michele
      Martedì 2 Maggio 2017, alle ore 08:09
      Il tipo di costruzione presente sul confine non pone nessun vincolo alla edificazione del Suo fabbricato. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Matteo
    Matteo
    Venerdì 14 Aprile 2017, alle ore 12:49
    Volevo sapere se un edificio che non rispetta le distanze lo si può far rimuovere anche se condonato.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Matteo
      Martedì 18 Aprile 2017, alle ore 10:03
      Se l'edifico condonato non rispetta le distanze minime e viola le norme del codice civile, si può chiedere la demolizione parziale o anche l'abbattimento. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
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