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Distanza dei tubi dal confine

Le tubazioni di acqua, gas e simili devono essere poste ad almeno un metro dal confine. Quando si applica questa norma? Qual è il ruolo dei regolamenti locali?
Pubblicato il

TubazioniAi sensi dell'art. 889 c.c., rubricato Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi:

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Soffermiamoci sulle distanze dei tubi dal confine.

Si supponga che Tizio chieda l'allaccio alla rete di distribuzione del gas per la sua abitazione di recente costruzione.


Distanze da rispettare


Il secondo comma dell'articolo appena citato non lascia adito a dubbi: le tubazioni del gas devono essere poste ad almeno un metro dal confine.

In sostanza, per chiarire la portata della norma con un esempio, Tizio non potrà far passare i tubi sul muro di confine che separa la sua proprietà da quella di Caio, il suo vicino.

Ciò posto è utile domandarsi: qual è la ratio della norma?

Detto diversamente: perché il legislatore ha previsto una distanza minima per l'installazione delle tubazioni?

La Cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che la distanza di almeno un metro dal confine è prescritta dall'art. 889 c.c., comma 2, per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, giacchè per tali condutture, aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo, con valutazione ex antea, una presunzione iuris et de iure di pericolosità.

Tubazioni2Tra dette opere non rientrano i tubi destinati all'illuminazione e i loro arredi: per essi, non espressamente contemplati nella menzionata disposizione, non soccorre la presunzione assoluta di pericolosità, ed è, pertanto, necessario - affinché in via di interpretazione estensiva possa ritenersi ugualmente sussistente l'obbligo di rispettare le distanze ivi previste - accertare in concreto, sulla base delle loro specifiche caratteristiche, e con onere della prova a carico della parte istante, se abbiano o meno attitudine a cagionare danno (cfr. Cass., Sez. 2^, 5 Liarzo 1973, n. 587; Cass., Sez. 2^, 5 novembre 1977, n. 4719; Cass., Sez. 2^, 29 maggio 1986, n. 3643; Cass., Sez. 2^, 3 dicembre 1991, n. 12927; Cass., Sez. 2^, 9 gennaio 1993, n. 145) (Cass. 16 dicembre 2010 n. 25475).

In pratica è la pericolosità della tubazione a far sorgere l'obbligo di rispettare la distanza minima prevista dalla legge; poiché la norma non contiene una elencazione tassativa ma meramente esemplificativa della tipologia di tubazione, la loro pericolosità dovrà essere valutata in concreto.


Distanze e appartamenti in condominio


Per ciò che concerne l'apposizione di tubazioni relativamente agli appartamenti in condominio, la situazione è leggermente differente.

Facciamo riferimento a quanto stabilito dalla Cassazione.

Secondo i giudici di legittimità le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art. 889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sè il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali (Cass. 21 maggio 2012 n. 12520).

Ciò vuol dire che le norme dettate sulle distanze, allorquando debbano essere applicate al condominio negli edifici, possono essere derogate in ragione del diritto all'uso delle parti comuni previsto dall'art. 1102 c.c.


Ruolo dei regolamenti locali


Il secondo comma dell'art. 889 c.c. prevede una distanza minima di un metro ma il successivo terzo comma fa salve le disposizioni contenute nei regolamenti locali.

Tubazioni3Che cosa significa?

Si può ipotizzare che i regolamenti locali (es. regolamenti edilizi) possano prevedere distanze inferiori?

La risposta, almeno secondo la giurisprudenza, è negativa.

In particolare è stato affermato che la suddetta disposizione codicistica (art. 889, secondo comma, c.c. n.d.A.), nel prevedere per i tubi d'acqua pura o lurida la distanza di almeno un metro dal confine, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria (Cass. 5/4/1997 n. 2964; Cass. 2/2/2009 n. 2558); ne consegue logicamente che l'art. 889 c.c., comma 3, nel prevedere che sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali, deve essere necessariamente interpretato nel senso che tale normativa può prevedere per i tubi d'acqua una distanza dal confine maggiore di quella minima di un metro per meglio prevenire e scongiurare quei pericoli di pregiudizio per il fondo del vicino che possono derivare dalle suddette infiltrazioni, e non certamente una distanza minore (Cass. 15 marzo 2010 n. 6235).

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Distanza dei tubi dal confine
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Alert Commenti
  • Gianco
    Gianco
    Mercoledì 12 Luglio 2023, alle ore 18:55
    Normalmente la condotta idrica che dal contatore deve raggiungere l'edificio corre lungo il muro di recinzione fronte strada per poi, rispettando il previsto metro, proseguire parallelamente al muro divisorio fra i lotti finitimi fino al fabbricato.
    rispondi al commento
  • Mario
    Mario
    Lunedì 16 Novembre 2020, alle ore 12:05
    Interessante.
    rispondi al commento
  • Mely89
    Mely89
    Sabato 13 Giugno 2020, alle ore 14:25
    Sto ristrutturando casa e nel piano sotto sto facendo bagno e cucina essendo una casa antica è stretta e lunga quindi non posso applicare la legge della distanza di un metro dal muro del confinante.
    Però abbiamo trovato come soluzione di non far passare i tubi dal muro, nonostante tra i due muri ci sia la camera d'aria, ma di farli salire dal pavimento.
    Nonostante non passino dal muro e siano sul mio pavimento, vale ugualmente la regola del metro di distanza?
    rispondi al commento
  • Ricicozz
    Ricicozz
    Mercoledì 22 Gennaio 2020, alle ore 13:32
    Il mio vicino ha istallato una doccia esterna sul suo terrazzo le cui tubature pendono sul muro comune divisorio con la mia proprietà e sono visibili solo dal lato del mio terrazzo.
    Questa circostanza rientra dell'ipotesi prevista dall'art. 889 C.C. ?
    rispondi al commento
  • Luigi3
    Luigi3
    Mercoledì 20 Dicembre 2017, alle ore 19:01
    La tubazione interrata nel letto di un alveo che non può creare infiltrazioni nei terreni vicini perché nell'alveo scorre l'alqua del canale superficiale deve rispettare la distanza di un metro?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Luigi3
      Mercoledì 27 Dicembre 2017, alle ore 11:08
      Sì, deve rispettare la distanza.
      rispondi al commento
  • Ls1964
    Ls1964
    Domenica 20 Agosto 2017, alle ore 20:16
    Il mio vicino di casa ha installato un impianto di irrigrazione a 20 cm. dal mio muro di confine con il suo terreno che ha posto anche più alto del mio giardino ed ovviamente quando l'impianto è in funzione allaga i punti vicino al mio muro cosa posso fare?
    rispondi al commento
  • Alessandra
    Alessandra
    Martedì 17 Dicembre 2013, alle ore 12:47
    Devo ristrutturare casa, volevo porre la cucina in un vano confinante con un'altro appartamento.
    Il problema è la collocazione dei tubi acqua e gas su questa parete comune.
    Poichè il confinante, informato, non ha dato il suo consenso, volevo chiederle, costruendo una nuova parete a ridosso dell'esistente, opportunamente coibentata dove alloggiare i tubi, è possibile superare l'ostacolo del mancato consenso? Grazie.
    rispondi al commento
  • Patrizia Zagnoli
    Patrizia Zagnoli
    Giovedì 16 Maggio 2013, alle ore 22:53
    Rifacendo il parquet in un palazzo dell'800 ho scoperto tre tubi vecchissimi ma funzionanti sotto il mio pavimento.
    Vanno dai contatori all'appartamento del vicino: sono dell'acqua in arrivo ed in distribuzione e del gas.
    Specialmente questo ultimo è pericolosissimo che posso fare?
    Grazie
    rispondi al commento
  • Fiore
    Fiore
    Mercoledì 20 Marzo 2013, alle ore 09:21
    Buongiorno: Da una indagine, effettuata da parte del comune, questi due bagni sono stati realizzati senza progetti e senza licenza edelizia.
    Cosa succede?
    rispondi al commento
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