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Risarcimento del danno in caso di distacco di energia elettrica

In caso di distacco illegittimo della fornitura di energia elettrica la società fornitrice è inadempiente e tenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non.
Pubblicato il

Distacco della fornitura di energia elettrica, quando è legittimo


Presa elettricaUno degli argomenti di maggiore interesse per i consumatori è quello che riguarda il distacco della fornitura di energia elettrica.

Precisamente, ciò che interessa molto, è conoscere i limiti entro i quali detto distacco è consentito dalla legge e superati i quali, invece, è illegittimo.

Il distacco della fornitura di energia elettrica, è sicuramente una delle conseguenze in caso di inadempimento del contratto da parte del somministrato.

Le altre sono la risoluzione del contratto (cui solitamente si accompagna il distacco), nonché l'azione di recupero per eventuali fatture non pagate.

Un ulteriore costo sarà dato dalla riattivazione del servizio, a carico del consumatore (sempre se inadempiente). Il potere che il fornitore ha di interrompere la somministrazione di un bene così importante come l'energia elettrica può essere esercitato entro determinati limiti.

Il distacco della fornitura di energia elettrica è infatti un'operazione che può essere effettuata solo in risposta all'inadempimento dell'altra parte e, anche in quel caso, con esclusione di alcune ipotesi.

In materia, si è espressa una recentissima sentenza, la n. 25731 del 2015 della Corte di Cassazione.


Contratto di somministrazione, inadempimento e distacco


Per inquadrare correttamente l'argomento, premettiamo innanzitutto che il contratto di cui parliamo è un contratto di somministrazione, su cui trovano applicazione, in quanto applicabili, gli artt. 1559 e ss., c.c.

La somministrazione è definita dall'art. 1559 c.c. come il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Tali parole confermano dunque che, nello svolgersi normale del rapporto, le parti sono obbligate, l'una alla somministrazione, l'altra al pagamento del prezzo.

Se invece una delle due parti viene meno, l'altra è legittimata a non adempiere a sua volta; ciò è previsto dalla norma generale sui contratti a prestazioni corrispettive, di cui all'art. 1453 c.c., ma anche dalle specifiche norme del contratto di somministrazione: gli artt. 1564 e 1565 c.c. prevedono infatti che In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1464 c.c.) e che se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (art. 1565 c.c.).

Dunque, chi per primo dei due non adempie, vìola legge e si rende responsabile di inadempimento contrattuale.

Distacco energia elettricaInvece, il secondo è giustificato a interrompere la propria prestazione e può anche eventualmente chiedere il risarcimento del danno.

Se il distacco avviene dunque in risposta all'inadempimento, è solitamente legittimo.

Non lo è però, si badi, per quanto ci riguarda, se il consumatore ritardatario paga prima o se ha proposto reclamo, finchè a tale reclamo la società fornitrice non risponde in maniera motivata ad un eventuale reclamo scritto.

La prima ipotesi è confermata dalla sentenza citata, che riportandosi ad altra precedente sentenza, la n. 9624 del 1997, ha affermato che la sospensione della fornitura è legittima solo finchè permane l'inadempimento dell'utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno; ciò, prosegue la sentenza, a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento...

Se poi, conclude sul punto il provvedimento, la mancata conoscenza è dell'ufficio specifico addetto alla sospensione, questo è un fatto interno alla società, la cui disfunzione non può ricadere sul consumatore.


Distacco illegittimo, reclamo e morosità


Quanto invece al reclamo, il fatto che la sua proposizione blocchi il distacco è ribadito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, già citata, la quale si riporta a una clausola contrattuale, ma è oggi anche espressamente previsto dalla delibera n.04/2008 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la quale sancisce che la società fornitrice non può procedere alla sospensione se non ha fornito una risposta motivata a un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice competente o relativo a conguaglio o a fatturazione anomala di consumi (Del. ARG/Elt 4/08 Aeeg, All. A)..

Infatti, nella regolazione del contratto di fornitura di energia elettrica, alle norme del codice civile si aggiungono altre norme, quali ad esempio le delibere dell'Autorità Garante per l'Energia Elettrica ed il Gas, nonché le clausole contrattuali, le quali solitamente specificano, ad esempio, quante devono essere le fatture il cui mancato pagamento legittima il distacco della fornitura.


Distacco illegittimo e risarcimento del danno


Parliamo dunque di inadempimento contrattuale.

Se da esso deriva un danno per l'altra parte, detto danno va risarcito.

Si parla in questo caso di di responsabilità contrattuale per distinguerla da quella extracontrattuale, che deriva cioè da fatto illecito e non da contratto.

Il danno risarcibile, secondo la recente sentenza n. 25731 del 2015 della Corte di Cassazione può essere sia quello patrimoniale che quello non patrimoniale.


Danno patrimoniale e danno non patrimoniale


Infatti, l'inadempimento contrattuale può dunque essere fonte di risarcimento sia del danno patrimoniale che non patrimoniale.

Ricordiamo che il danno patrimoniale è dato, in parole semplici, dalle conseguenze di tipo economico in capo al danneggiato, mentre il danno non patrimoniale, quando non trovano applicazione previsioni di legge che lo prevedano espressamente, può essere riconosciuto se ha comportato la lesione di diritti inviolabili della persona (ex Cass. n. 26972/2008).

In questa ultima ipotesi l'accertamento deve essere operato caso per caso dal giudice, cosa che non è avvenuta nel caso della sentenza n. 25731/2015.

Secondo detta sentenza, dunque, in caso di distacco illegittimo, entrambe le voci di danno possono e dunque debbono essere accertati ed eventualmente risarciti.

riproduzione riservata
Distacco energia elettrica e risarcimento del danno
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Antonio
    Antonio
    Lunedì 16 Maggio 2022, alle ore 14:05
    Stamattina ho subito un distacco della corrente elettrica chiamando il gestore mi viene detto che risultano fatture non pagate o pagate in ritardo.
    Allego loro le copie delle fatture pagate ben prima della scadenza e come risposta mi viene detto che avrei dovuto mandare loro comunicazione di aver fatto il pagamento perché il sistema lo legge con giorni di ritardo e che anche se mi riallacciano subito la luce comunque sono tenuto a pagare le spese di riallaccio.
    Ma è legale tutto ciò?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Antonio
      Venerdì 20 Maggio 2022, alle ore 10:55
      Purtroppo sì.  Nella lettera raccomandata di messa in mora, ci sono riportate le modalità di invio al gestore di rete delle ricevute dei pagamenti effettuati per "incrociare" e bloccare la procedura di distacco della fornitura. In questo caso è solo un intervento fisico di un operatore che mette fine alla procedura. Cordiali saluti. 
      rispondi al commento
  • Annatatti
    Annatatti
    Giovedì 10 Dicembre 2020, alle ore 19:08
    A maggio per una fattura anomala faccio la lettura del contatore, premetto che non l'avevo mai fatta, perché mi è stato montato un contatore elettronico nuovo nel 2015 e mi avevano detto che non c'era bisogno di fare la lettura. A maggio mandai la mia lettura e a seguito di questa mi arrivo una bolletta da 1100,00 euro e una da 667 euro , quella da 1100 accompagnata da una lettera dove diceva che potevo non pagarla perché importi di oltre 2 anni fa , mentre quella da 667 secondo loro la devo pagare, non è colpa mia se loro hanno montato un contatore guasto che non mandava le letture e loro mi mandavano bollette con letture stimate ( io non me ne sono mai accorta sino a maggio), io non posso pagare perché sono disoccupata , trovo illegittimo il distacco della fornitura dal momento che  in questi anni ho sempre pagato tutte le fatture che ho ricevuto e non mi ritengo responsabile di un errore loro 
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Annatatti
      Martedì 15 Dicembre 2020, alle ore 16:19
      Ciao Annatatti, per darti una risposta precisa bisognerebbe conoscere bene la situazione; intanto ti chiedo, come ti hanno scritto, per raccomandata o lettera semplice? Te lo chiedo perché prima di sospendere devono rispettare determinate norme tra cui, in primis, l’invio di una raccomandata (che deve avere determinate caratteristiche). 
      rispondi al commento
  • Roberto Pedretti
    Roberto Pedretti
    Lunedì 3 Dicembre 2018, alle ore 13:04
    Penso che, se la bolletta del gas non è stata recapitata e se liquigas non ha messo in mora l'utente con raccomandata/PEC il distacco sia illegittimo.
    Inoltre se per ventanni si pagano tutte le bollette e una non viene pagata, non per volontà ma per mancato recapito e senza alcun sollecito, la società erogatrice se sigilla il contatore lo fà illegittimamente.
    Penso inoltre che se la bolletta impagata è di Euro 30 non è possibile interrompere il servizio: sproporzione tra danno per la società e effetto per l'utente.
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    • Svevavolo
      Svevavolo Roberto pedretti
      Giovedì 31 Gennaio 2019, alle ore 10:27
      Ciao Roberto Pedretti, hai ragione sul primo punto e cioè che il distacco è illegittimo se non è preceduto da un avviso mediante raccomandata. Purtroppo le legge dice diversamente sul secondo punto: e cioè è sufficiente che l’utente non paghi anche una sola fattura anche se è sempre puntuale perché si provveda a sospensione; infine potresti avere ragione e sul terzo punto e cioè sull’importo. Questa la delibera dell’Autorità che se ne occupa, leggi in particolare l’art. 5. Ciaohttps://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/099-11argall_new.pdf 
      rispondi al commento
  • Raffraff
    Raffraff
    Mercoledì 5 Settembre 2018, alle ore 12:10
    Ho presentato una disdetta del contratto decorrente dal 30/06/2018.
    Il fornitore di energia però mi ha staccato la corrente 5 giorni prima, come da bolletta inviatami.
    Come posso tutelarmi dai pregiudizi economici subiti?
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Raffraff
      Venerdì 28 Settembre 2018, alle ore 17:21
      16) Se è prevista una decorrenza entrambe le parti fanno legittimamente affidamento su quella specifica data. Cioè si fa un preavviso contando su determinate date. Quindi, sì, secondo me dovresti poter chiedere i danni, anche se bisogna sempre vedere le carte e conoscere a fondo il caso. Ovviamente i danni devono essere provati e quantificati.Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza a pagamento di lavorincasa su aspetti, legali, fiscali, condominiali di lavorincasa.it riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale  
      rispondi al commento
  • Matteo
    Matteo
    Domenica 18 Giugno 2017, alle ore 19:42
    Ho pagato con bollettino compilato a mano  l'Enel a causa del solito canone.
    Era un sollecito ma comunque pagato entro la scadenza
    Cinque giorni dopo ho depotenziato il contatore.
    Contatto il call center e rispondono di inviare il fax del pagamento per la riattivazione.
    Ora mi tocca pagare lo stacco e riattacco.
    Come devo procedere?
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Matteo
      Lunedì 19 Giugno 2017, alle ore 15:35
      Bisognerebbe vedere meglio come sono andate le cose.Sulla base di quello che dici, ti dico, in sintesi: manda il fax della prova dell'avvenuto pagamento, se non l'hai mandato e riservati di chiedere eventuali danni e se effettivamente ti chiedono costi non dovuti questi vanno contestati per iscritto. Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza a pagamento su aspetti, legali, fiscali, condominiali di lavorincasa.it riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
      rispondi al commento
  • Hood
    Hood
    Domenica 20 Novembre 2016, alle ore 15:28
    1-) Non possiedo Televisore, inviato ad Agenzia Entrate tutte le documentazioni necessarie, ma da mesi le bollette del servizio Elettrico continuano a richiedere l'IMPOSTA RAI

    .2-) Ne consegue che io ho deciso di pagare i bollettini SOLO ED ESCLUSIVAMENTE TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA IL SERVIZIO DELL'ENERGIA ELETTRICA con importo decurtato dell'imposta RAI NON dovuta.3-)

    Non è inadempienza Contrattuale e tuttavia il gestore del servizio pretende anche questi importi, minacciando un distacco del servizio!

    Cosa dicono le sentenze dei tribunali? 
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Hood
      Lunedì 21 Novembre 2016, alle ore 15:31
      Ciao, il mancato pagamento del canone non può comportare il distacco dell'energia elettrica, ma occhio al rispetto delle nuove norme, per le quali il possesso del televisore è presunto salvo dichiarazione sostitutiva di non detenzione da mandare nei termini. Possono esserti utili questi link:
      sosonline.aduc.it
      www.agenziaentrate.gov.it
      www.abbonamenti.rai.it
      Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza a pagamento su aspetti, legali, fiscali, condominiali di lavorincasa.it riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
      rispondi al commento
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