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Dimissioni dell'amministratore di condominio. Quando sono possibili?

È consuetudine parlare della revoca dell'amministratore di condominio. Si sa che il legale rappresentante dei condomini può essere revocato in qualsiasi momento dall'assemblea.
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Dimissioni dell'amministratore di condominioÈ consuetudine parlare della revoca dell'amministratore di condominio.

Si sa che il legale rappresentante dei condomini può essere revocato in qualsiasi momento dall'assemblea (Art. 1129, secondo comma, c.c.).

Non c'è bisogno di un giustificato motivo per fare ciò:
affinché la deliberazione di revoca sia valida, infatti, è sufficiente che sia votata, almeno, dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresentino quanto meno 500 millesimi.



La revoca, inoltre, può essere disposta, dall'Autorità Giudiziaria, quando:

a) l'amministratore non presenta il conto della propria gestione per due anni consecutivi;
b) non avvisa l'assemblea di provvedimenti amministrativi o giudiziari che esulano dalla sua competenza;
c) vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

In sostanza, com'è giusto che sia, i condomini sono ben tutelati avendo più di uno strumento per sollevare dall'incarico l'amministratore che per loro è inadempiente.
Che cosa accade a parti invertite, cioè se è l'amministratore a volersi dimettere dal proprio incarico?

La legge non disciplina espressamente questa ipotesi.
Certamente non si può arrivare al paradosso di pensare che la carica sia irrinunciabile e che l'amministratore sia obbligato a mantenere l'incarico fino alla sua naturale scadenza (ossia un anno di gestione, art. 1129 c.c.).

Tuttavia questa carenza normativa crea non poca incertezza.
Per rispondere al quesito è necessario comprendere com'è inquadrato a livello giuridico, il rapporto amministratore-condominio.
La Corte di Cassazione, in modo pressoché unanime, afferma che questo rapporto deve essere ricondotto nell'alveo del contratto di mandato.

In pratica i condomini (riuniti in assemblea) conferiscono all'amministratore il mandato di rappresentarli in relazione alla gestione e conservazione delle parti comuni dello stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 9148/08).
Trattandosi di un contratto di mandato, quindi, per capire modi e termini delle dimissioni dell'amministratore, è necessario rifarsi alle norme che regolano questo tipo di contratto.

Come si estingue questo rapporto giuridico?Dimissioni dell'amministratoreL'art. 1722 c.c., rubricato Cause di estinzione recita, tra le altre cose:Il mandato si estingue:
1) (""); 2) (""); 3) per rinunzia del mandatario; 4) ("").

L'art. 1727 c.c., specificando le conseguenze della rinuncia al mandato afferma che:Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante.
Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.

La lettura coordinata di queste norme ci permette di affermare che l'amministratore potrà sempre rinunciare al mandato, non essendo vincolato a rispettare la sua scadenza naturale.
Tuttavia, laddove da questa condotta scaturisca un danno per i condomini, questi saranno legittimati ad agire nei confronti dell'ormai ex amministratore per ottenere il risarcimento del danno causato dal suo comportamento.In ogni caso, fino alla nomina del nuovo amministratore, e salvo il caso in cui i condomini (o uno dei condomini) prendano in carico la documentazione condominiale, il dimissionario sarà tenuto a garantire la gestione ordinaria della cosa comune.
Ciò significa che i condomini potranno continuare a versare le quote condominiali e l'amministratore sarà tenuto ad incassarle al fine di erogare i servizi comuni.

riproduzione riservata
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  • NADIA SANTI
    NADIA SANTI
    Venerdì 16 Settembre 2011, alle ore 10:06
    Vorrei sapere in che modo i condomini che vogliono revocare un amministratore sospettato con fondati motivi (non paga la tarsu da 5 anni verificato a equitalia) possono convocare una assemblea se l'amministratore diffidato dai condomini a voce, con lettera e con lettera di un avvocato a convocare l'assemblea ordinaria NON LA CONVOCA e NON CI PERMETTE DI VERDERA ALCUNCHE' della documentazione condominiale. Addirittura ci risulta che abbia chiuso in conto corrente del condominio e ne abbia aperto uno nuovo (non si sa dove nè a che nome) FORSE!!!NON MI RUSULTA CHE I CONDOMINI SIANO TUTELATI IN QUESTO SENSO.CI TOCCA ANDARE DA UN AVVOCATO E SPENDERE MOLTI SOLDI PER POI RIPAGARE TUTTO CIO' CHE DA NOI è GIàM STATO PAGATO ED IN PIU' PAGARE L'AVVOCATO, ED IN PIU ESERE PRATICAMENTE CERTI DI NON RICEVERE NIENTE INDIETRO! UN SUICIDIO!!!!
    rispondi al commento
  • Giulio Munna
    Giulio Munna
    Venerdì 1 Aprile 2011, alle ore 10:05
    Buongiorno,questa la situazione Periodo gestione stabile 30 giugno 2010 1 luglio 2011 ,nomina amministratore per detto periodo 15 novembre 2010 con compenso annuo pari ad euro xy.Questi i quesiti :sino a che data l'amministratore è in carica 1 luglio 2011 oppure 14 novembre 2011 ?Entro quale data ,rispetto a sopra, deve rassegnare le dimissioni al condominio in quanto rinuncia al mandato ?GRazie ,buona giornata .
    rispondi al commento
  • Rocco Musico
    Rocco Musico
    Martedì 27 Luglio 2010, alle ore 07:59
    Con riferimento a quanto esposto, vorrei meglio capire se l'amministratore di un condominio può rinunciare al suo mandato in presenza di lavori straordinari ultimati ma per i quali non è ancora avvenuto il collaudo, ciò a causa di notevoli problemi sia con l'impresa che sta eseguendo gli stessi, sia con la Direzione dei lavori, in quanto i lavori svolti sono pessimi.Potrei avere delucidazioni al riguardo?Grazie.Rocco Musicò
    rispondi al commento
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