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Demolizione di opere abusive

Le costruzioni abusive ed il destinatario dell'ordine di demolizione alla luce di una recente pronuncia del Consiglio di Stato. Demolizione di opere abusive.
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DemolizioneIl proprietario del terreno, sul quale sono realizzate opere abusive, è ritenuto responsabiledi questa attivita' edilizia e come tale deve ritenersi legittima la notificazione dell'ordine di demolizione dei manufatti effettuata presso di lui.


Questo, in sostanza, è quanto espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza 31 marzo 2010 n. 1878 con la quali i giudici amministrativi hanno respinto l'appello proposto dal proprietario di un terreno, sul quale l'utilizzatore dello stesso, persona diversa dal proprietario, aveva realizzato un'opera abusiva.

Prima di analizzare più da vicino il contenuto della sentenza, vale la pena capire cosa debba intendersi per opera abusiva e per ordine di demolizione.


Il testo unico per l'edilizia (d.p.r. n. 380/01) specifica, in relazione alla tipologia d'intervento costruttivo, quando sia necessario il permesso di costruire (art. 10 e ss.).


La costruzione di manufatti in assenza di permesso di costruire è punita a due, diversi, livelli:


a)sanzione penale (art. 44 d.p.r. n. 380/01);


b)sanzione amministrativa, ossia l'ordinanza di demolizione delle opere e se del caso l'acquisizione gratuita del terreno al patrimonio comunale (art. 31 d.p.r. n. 380/01).


L'ordine di demolizione, lo dice la parola stessa, è l'atto amministrativo con il quale s'ingiunge al proprietario del terreno di abbattere l'opera abusiva.


Ai sensi dell'art. 31, secondo e terzo comma, d.p.r. n. 380/01:

DemolizioneIl dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.


Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita
.


Nel caso di specie il Comune di Roma ordinava al proprietario di un terreno, sito nel territorio comunale, di demolire l'opera abusiva realizzata sulla sua proprietà da un soggetto terzo.


Il proprietario impugnava l'ordinanza ma il Tribunale amministrativo del Lazio, nel giudizio di primo grado gli dava torto.


A seguito di appello avverso la sentenza del Tar, quindi, è stato chiamato a pronunciarsi il Consiglio di Stato che ha ritenuto infondato l'appello.


Secondo i Supremi giudici amministrativi il proprietario o i proprietari di un fondo vanno, quindi, ritenuti responsabili dei manufatti abusivi eseguiti sul fondo stesso (cfr. C.G.A.R.S., 6.5.1994, n. 130) e l'ordine di demolizione di opere abusive è notificato al proprietario dell'area, che si presume, fino a prova contraria, quanto meno corresponsabile dell'abuso, non avendo l'Amministrazione l'obbligo di compiere accertamenti giuridici circa l'esistenza di particolari rapporti interprivati, ma solo l'onere di individuare il proprietario catastale (così C.d.S. 31 marzo 2010 n. 1878).


Non sfugge il fatto che per individuare il proprietario del suolo si faccia riferimento al proprietario catastale.


Si tratta, guardando ai profili pratici, di una scelta infelice in quanto, è cosa notoria che, a causa di errori di trascrizione, di ritardi nella stessa o di omissioni, non sempre il così detto proprietario catastale è anche il proprietario reale del fondo.


DemolizioneUn altro dato importante che va sottolineato, in relazione alla sentenza in commento, è quello dell'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale.


Nel caso di specie il Consiglio di Stato l'ha ritenuto inoperante in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza 15.7.1991, n. 345, ha espressamente chiarito che una misura sanzionatoria come quella dell'acquisizione, avente un'immanente funzione di prevenzione sociale e di coazione all'esecuzione spontanea della demolizione, non può operare, neppure con effetti parziali, nei confronti del proprietario estraneo all'abuso, che in quanto tale non è in grado di assolvere alla funzione che ne giustifica l'applicazione (così Cd.S. 31 marzo 2010 n. 1878).


In sostanza si può essere destinatari dell'ordine di demolizione ma non della più grave conseguenza dell'esproprio del terreno se il proprietario è estraneo all'abuso.

riproduzione riservata
Demolizione di opere abusive
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  • Sornanig
    Sornanig
    Venerdì 24 Febbraio 2017, alle ore 13:34

    Come deve procedere il proprietario del terreno per la demolizione dell’ opera abusiva effettuata da un  locatario ?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Sornanig
      Lunedì 6 Marzo 2017, alle ore 15:48
      Con un'azione legale, quale azione va individuata con il legale di fiducia.
      rispondi al commento
  • Vincent
    Vincent
    Mercoledì 7 Settembre 2016, alle ore 11:30
    Se il proprietario ha fatto un abuso edilizio e vuole ripristinare lo stato iniziale con la demolizione a sue spese, qual è la procedura idonea per consentire all' impresa di poter fare i lavori di demolizione ?

    Cosa occorre comunicare o presentare al Comune affinchè sia ripristinato lo stato dei luoghi ?

    p.s. : Trattasi di una cucina costruita al piano terrazza che non esiste nel vecchio titolo abitativo.
    Tral'altro il Comune non è a conoscenza di quest'opera ne tantomeno sono mai stati emessi verbali di illecito nè provvedimenti.
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Vincent
      Mercoledì 7 Settembre 2016, alle ore 15:56
      Tieni conto che la eliminazione dell'opera abusiva non comporta l'eliminazione dell'illecito (penale o amministrativo). Consiglio di rivolgerti ad un legale di tua fiducia per valutare al meglio i da farsi, oppure se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il nostro servizio di consulenza su aspetti, legali, fiscali, condominiali riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale.
      rispondi al commento
      • Vincent
        Vincent Lucag1979
        Giovedì 8 Settembre 2016, alle ore 18:07
        Luca, intanto grazie per i tuoi consigli.
        Il mio dubbio è capire se è possibile o meno riuscire a demolire "in regola".
        Nel senso che se chiamo un'impresa per demolire la parte abusiva, naturalmente l'impresa deve e dovrà lavorare tranquillamente senza timore che qualcuno possa bloccare i lavori.
        Però al Comune posso chiedere l'Autorizzazione per lavori di demolizione?
        Come la giustifico la demolizione?
        Devo dichiarare che è un abuso e quindi in questo caso si tratta di autodenuncia?
        rispondi al commento
  • Francesco Brelich
    Francesco Brelich
    Lunedì 4 Febbraio 2013, alle ore 17:43
    È possibile demolire le opere abusive prima dell'ingiunzione di demolizione, in considerazione che il procedimento penale può anticipare l'esito di quello amministrativo e che comunque l'avvenuta volontaria demolizione potrebbe indurre il giudice a ridurre la pena o nella fase iniziale a non avviare il procedimento penale?
    rispondi al commento
  • Carmine
    Carmine
    Domenica 27 Gennaio 2013, alle ore 02:30
    Salve a tutto ho grave problema con appartamento posto all'ultimo piano di un palazzo costruito nel 1983 con richiesta di condono edilizio l'appartamento e situato in una zona a vincolo paesaggistico.
    Purtroppo ho fatto dei lavori di somma urgenza per infiltrazioni d'acqua al mio vicino, questo appartamento me l'hanno sequestrato, adesso non so più cosa fare, ho già cambiato due avvocati, sono rovinato, riuscirò secondo voi ad avere il dissequestro.
    rispondi al commento
  • Giuseppe Anna
    Giuseppe Anna
    Giovedì 17 Gennaio 2013, alle ore 00:06
    Sono Compropietaria di un terreno agricolo sottoposto a vincolo paessaggistico per 1/2.
    Gli altri proprietari hanno realizzato manufatti abusivi posti sotto sequestro.
    Si tratta di stalla di animali in casette in cemento e servizi igenici senza alcuna autorizzazione.
    Ora sorge un problema, avendo fatto lo scioglimento della comunione legale, posso stipularmi la metà?
    Pagherò sanzioni o sanatorie per i manufatti abusivi?
    Non dovrebbero essere demoliti?
    rispondi al commento
  • Michele
    Michele
    Lunedì 17 Settembre 2012, alle ore 16:48
    Salve Avv. Gallucci, mi sono trovato in una situazione di vero imbarazzo e non riesco a capacitarmi del perché di questa disparità di trattamento da parte degli enti preposti, mi spiego:
    Nel Comune di Giugliano in Campania -Na-, loc. Varcaturo alla via Rannola, nell'anno 2008 del mese di luglio-agosto e settembre venino sequestrati, n° 3 parchi in tre traverse diverse, con n° 10 villini circa cad/una del tutto abusive costruite tutte dopo il dicembre 2003, Lottizzazione Abusiva a tutte e tre le traverse denominate dalla Procura rispettivamente :
    sequestro di Luglio "Rannola 1", Agosto "Rannola 2" e Settembre "Rannola 3". Con i nostri avvocati l'abbiamo provato in + modi ma senza risultati fino ad arrivare a discutere nel merito al consiglio di stato ma niente, il comune ci vuole demolire. Rannola 1 : Viene Acquisita a Patrimonio comunale e nel 2009 iniziano a demolire le prime case non completate, dopo di chè volevano passare a demolire i nostri villini completati in tutte le sue opere, abitate, con residenza e quindi con tutte le utenze dal dicembre 2005;
    Allora cerchiamo di prendere tempo ma nulla da fare il comune assieme alla Procura insistono e vogliono demolirci, stanchi di combattere e dopo ultima proroga concessa sgomberiamo e dopo pochi mesi per cercare di alleviare il dolore abbiamo facemmo richiesta di autodemolizione, la procura accetta e nel mese di luglio 2010 demoliamo le ultime tre villette rimaste;
    Mentre, Rannola 2 e Rannola 3 che hanno lo stesso nostro reato di lottizzazione abusiva ad oggi non i proprietari vivono tranquilli e sereni nelle proprie abitazioni. Le mie domande sono le seguenti: è normale subire queste umiliazioni .........?,
    L'art. 3 della Costituzione Italiana dice "La Legge è Uguale per Tutti.....?
    Il pari trattamento dov'è non esiste più........?
    Scusi lo sfogo, come ultima domanda al riguardo dell'autodemolizione il terreno dovrebbe tornare di nostra propietà......?
    Nell'attesa di una risposta La ringrazio anticipatamente,
    porgendovi i miei più distinti saluti e buon Lavoro, Michele
    rispondi al commento
    • Cantalupa
      Cantalupa Michele
      Lunedì 18 Marzo 2013, alle ore 22:57
      Per Michele: Anche se sono assolutamente contrario a sostenere forme di illegalità quali l'abusivismo edilizio, ti sono moralmente vicino per il danno che hai subito. Penso che proprio la piaga dei CONDONI EDILIZI sia la causa dell'esistenza in essere di continue costruzioni abusive compiute con l'idea che tanto prima o poi un condono arriva. Difatti quelle case sono state costruite nel 2003. In attesa di altro CONDONO che non arriverà forse mai.
      rispondi al commento
    • Fabio Muzzarelli
      Fabio Muzzarelli Michele
      Martedì 16 Luglio 2013, alle ore 21:41
      Per Michele: chiedo chiarimento su un punto: se ho ben capito voi avete chiesto l'autodemolizione alla procura, la quale avrebbe consentito, quando già il comune aveva acquisito gli immobili a patrimonio?
      rispondi al commento
    • Franc
      Franc Michele
      Giovedì 26 Settembre 2013, alle ore 15:23
      No caro Michele, pultroppo è una legge malata ma è cosi anche se hai chiesto l'autoabbattimento alla procura sezione dedicata il terreno rimarrà per sempre proprietà del comune di appartenenza, logicamente tu sul provvedimento di acquisizione fai ricorso al TAR rinnovalo quando scade e se cambia qualche legge o esce qualche condono l'avv. amministrativista la va a discutere e riavrai il terreno indietro altrimenti no.
      rispondi al commento
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