• progetto
  • cadcasa
  • ristrutturazione
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • preventivi
  • computo
  • mercatino
  • mypage
madex

Aspetti del contratto di prestazione d'opera manuale

Nel contratto d'opera manuale una persona si impegna a compiere un'opera o servizio non intellettuale con lavoro prevalentemente proprio e senza subordinazione.
Pubblicato il

Definizione di contratto d'opera


Esempio di prestatore d'operaIl contratto d'opera è disciplinato dagli artt. 2222 e ss. del codice civile.

In particolare, l'art. 2222 c.c. definisce il contratto d'opera come quello in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.


Dalla definizione del contratto possiamo individuare quegli elementi che lo contraddistinguono rispetto ad altri contratti simili.

Innanzitutto, possiamo dire che il contratto d'opera si distingue dall'appalto perché le espressioni una persona e con lavoro prevalentemente proprio stanno a indicare la prevalenza del lavoro personale, in luogo dell'organizzazione dei mezzi e dunque anche della gestione del lavoro altrui, che caratterizzano invece il contratto di appalto.

Se ne può concludere che l'appalto riguarda imprese strutturate, di dimensioni medio-alte, mentre il contratto d'opera attiene a situazioni più semplici e piccole: può dunque riguardare artigiani e piccole imprese (come ad es. il pittore, il falegname, l'idraulico etc.) (v. ad es. Cass. n. 7307/2001 e Cass. n. 12519/2010).

Rispetto alla vendita (di cose future) il contratto d'opera si distingue invece per la prevalenza del fare rispetto al dare.

La questione è chiarita dall'art. 2223 c.c., per il quale si parla sempre di contratto d'opera, anche se la materia è fornita del prestatore d'opera, se le parti hanno considerato prevalentemente la prestazione; se, al contrario, è prevalso l'aspetto della materia, vanno applicate le norme sulla vendita (di cui agli artt. 1470 c.c. e ss.).

Inoltre, possiamo distinguere il contratto d'opera dal lavoro subordinato per l'autonomia di cui gode, nel bene e nel male, il prestatore d'opera.

Egli infatti non lavora in posizione subordinata al committente.

Ciò vuol dire che il prestatore d'opera non è sottoposto al controllo e non è nemmeno inserito nell'organizzazione del committente.

Il suo lavoro deve raggiungere un risultato e a esso è commisurato anche il corrispettivo (v. art. 2225 c.c.), cosa che non è richiesta negli stessi termini al dipendente.

Infine, come ogni lavoratore autonomo, il prestatore d'opera si assume il rischio dell'impresa.


Disciplina del contratto d'opera e dell'appalto


Esempio di prestazione d'opera intellettualeLa disciplina del contratto d'opera è per molti versi simile a quella dell'appalto: e infatti, ad esempio il committente non può dirigere il lavoro, ma può verificare e chiudere il contratto (previa assegnazione di termine per conformarsi e salvo il risarcimento del danno) se il prestatore non esegue il lavoro secondo le condizioni pattuite e a regola d'arte (v. art. 2224 c.c., ma v. anche art. 12662 c.c. per l'appalto).

Così anche per la denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera (v. art. 2226 c.c., ma v. anche art. 1667 c.c. per l'appalto), sebbene entro termini temporali diversi: infatti, nel contratto d'opera la denuncia va fatta entro otto giorni e non entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione legale va esercitata entro un anno e non entro due dalla consegna.

È evidente che la questione non è di poco conto, visto che una decisione o l'altra possono comportare per chi lamenta il vizio la negazione del diritto fatto valere per decorrenza dei termini concessi dal codice.

I diritti del committente nel caso di difformità del contratto d'opera sono direttamente regolati, per espresso rinvio, dall'art. 1668 c.c. - norma che regola l'appalto, la quale prescrive che: Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.


Esattamente come nell'appalto, l'accettazione dell'opera libera il prestatore da ogni responsabilità per difformità e vizi che all'atto dell'accettazione fossero noti al committente o facilmente riconoscibili, e purchè non dolosamente nascosti (v. art. 2226 c.c., ma v. anche art. 1667 c.c. per l'appalto).

Altre norme identiche sono quelle sul recesso unilaterale e sull'impossibilità sopravvenuta.

Il primo è esercitabile dal committente liberamente, cioè senza particolari motivazioni - e al di là dunque dal comportamento del prestatore d'opera - anche a opera iniziata e purchè tenga indenne il prestatore delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (v. art. 2227 c.c. e v. anche art. 1671 c.c. per l'appalto).

Se invece il lavoro diventa impossibile per causa non attribuibile ad alcuna delle parti, il prestatore ha diritto al compenso per quanto eseguito in relazione all'utilità della parte compiuta dell'opera (v. artt. 2228 c.c., ma v. anche art. 1672 c.c. per l'appalto).

Anche la norma sul corrispettivo (v. art. 2225 c.c.) è molto simile a quella sull'appalto (v. art. 1657 c.c.) e prevede che se esso non è prestabilito dalle parti e non è stabilito da tariffe o dagli usi, viene stabilito dal giudice in base al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario.

Il contratto d'opera manuale si distingue da quello con prestazione d'opera intellettuale (ad. es. l'avvocato, l'architetto, l'ingegnere etc.), cui il codice dedica una disciplina particolare agli artt. 2229 c.c. e ss..

La specialità della disciplina è espressamente dichiarata nell'art. art. 2230 c.c., ove si prescrive che al contratto avente a oggetto una prestazione d'opera intellettuale si applicano le norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente (riguardanti il contratto d'opera in genere).

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

riproduzione riservata
Contratto di prestazione d'opera manuale
Valutazione: 3.50 / 6 basato su 2 voti.
gnews

Commenti e opinioni



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
NON SARANNO PUBLICATE RICHIESTE DI CONSULENZA O QUESITI AGLI AUTORI
Alert Commenti
346.611 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI