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Firma e adempimento nei contratti

È possibile chiedere l'adempimento di un contratto senza averlo firmato, oppure avendolo firmato in maniera illeggibile? Secondo i giudici sì, entro certi limiti
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La firma nei contratti


Firma di un contrattoL'esperienza ci insegna quanto sia importante la firma di tutti noi.

La firma é una delle prima cose che impariamo a scuola; è uno dei nostri tratti distintivi ed è fondamentale usarla bene quando abbiamo davanti un contratto.

In qusto caso la firma ci impegna verso terzi.

Nei contratti, la firma è l'elemento che consente di individuare le parti del contratto, di attestarne l'accordo e l'assunzione degli impegni risultanti dal testo.

Questo mediamente, cioè nei casi ordinari, diciamo così.

Ma, cosa succede nei casi straordinari? Cosa succede se invece della firma per esteso c'è una sigla o una croce?

Oppure, addirittura non c'è proprio niente?

E, infine, per rispondere alla nostra domanda iniziale, chi non ha firmato o ha firmato, diciamo, in maniera anomala, può pretendere l'adempimento del contratto?

Vediamo cosa prevede in proposito il codice civile e come le norme sono state interpretate in alcuni dei tantissimi casi.


Firma contratto e provenienza delle dichiarazione


Innanzitutto, teniamo a mente, per la sua valenza nella pratica, una norma in particolare del codive civile: quella contenuta nell'art. 2702 c.c.

Esso prescrive che La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.


L'accordo: un elemento essenziale del contratto


A mente dell'art. 1325 c.c., tra i requisiti del contratto vi è l'accordo delle parti.

Dunque, nei contratti, che sono delle scritture private dove le parti sono più di una, la firma generalmente indica che l'accordo in merito al contenuto del contratto, quell'elemento indicato come essenziale dall'art. 1325 c.c., è stato raggiunto dalle parti.
Queste, all'atto della firma, generalmente assumono gli impegni indicati nel contratto.

È bene però tenere presente che ciò che prescrive l'art. 2702 c.c. è la piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte.

Ciò vuol dire che non vi sono dubbi circa chi ha firmato.

Mentre i dubbi possono sussistere circa il contenuto degli impegni, dunque circa l'accordo raggiunto: il giudice è infatti libero di individuare detto contenuto dalla valutazione di tutti gli elementi probatori in suo possesso, anche se la firma c'è ed è chiara (v. ad Cass. n. 12695/2007).


Sottoscrizione e paternità: il crocesegno


Se la firma deve indicare la paternità dell'autore, è stato ad esempio concluso che non può essere ritenuta adeguata una croce, la quale è stata definita come assolutamente privo di qualsiasi caratteristica valida ad identificare il suo autore (v. ad es. Cass. n. 6133/1992 e n. 1915/1988).

Oppure, è stata ritenuta valida la firma è stata apposta di proprio pugno ma copiata da un modello scritto da altri nei limiti in cui si dimostri che il copiante fosse consapevole di stare a prestare il proprio consenso al contenuto dell'atto (v. ad es. Cass. n. 4126/1979).


Firma illeggibile e mancata sottoscrizione


Firma di un contrattoA proposito della mancanza totale della firma, è stato invece stabilito, omai più volte, che La produzione in giudizio, da parte di uno dei contraenti, di un documento sottoscritto soltanto dall'altro contraente, al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti, vale a sanare il difetto di sottoscrizione di colui che produce l'atto, in quanto configura una inequivoca espressione della sua volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta"(Cass. n. 1777/1988).

Il discorso vale anche per le firme presenti, ma illeggibili.

Il concetto è stato ribadito da molte sentenze e, da ultimo, dalla sentenza n. 23669 della Corte di Cassazione.

In tale sentenza la Corte di Legittimità ha confermato quanto era stato già concluso dai giudici di primo e secondo grado e cioè ha concluso per il riconoscimento della validità della sottoscrizione.

Nella fattispecie, un promissario acquirente aveva convenuto in giudizio il promissario venditore per ottenere l'adempimento del contratto preliminare, che gli impegnava appunto a stipulare la compravendita di un immobile.

Il promissario venditore aveva eccepito che la firma non era riconducibile all'altro (si trattava, da quanto si desume dal testo della sentenza, di una sigla).

Secondo la Corte d'appello la decifrabilità della sottoscrizione non sarebbe requisito di validità dell'atto ove l'autore sia identificabile nelle sue generalità dal contesto dell'atto medesimo e la mancanza di leggibilità non impedisca di riferire la sottoscrizione a quel soggetto. Qualora le indicazioni precedenti la sottoscrizione consentono -come nel caso in esame- di individuare la provenienza dell'atto la sigla deve considerarsi equipollente alla firma per esteso (Cass. n. 23669/2015).

Anche i Giudici di Legittimità hanno respinto l'eccezione, ribadendo che la produzione in giudizio, di una scrittura privata ad opera della parte, indicata nel corpo dalla scrittura, che non l'aveva sottoscritta (ma lo stesso può essere detto per il caso in cui i segni grafici della sottoscrizione non sono leggibili) costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale (o rende decifrabili i segni grafici che compongono la sottoscrizione illeggibile) e, pertanto, perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato e l'atto sia stato prodotto al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti (cass. n. 13103 del 23/12/1995 e cass. n 11409 del 16/05/2006).

Secondo i giudici abbiamo dunque una valida accettazione, anche se si considera prestata successivamente alla firma dell'altra parte.

Ne consegue che detta accettazione vale solo se nel frattempo l'altra parte, quella che ha firmato, non abbia revocato il consenso prestato, cosa possibile fino a che non giunga notizia del consenso dell'altro (v. art. 1328 c.c.) (e, sembra, a meno che il proponente non si sia impegnato a non ritirare la proposta prima di un certo periodo ex art. 1329 c.c.).

La sottoscrizione è ritenuta valida solo se, poi, l'azione legale è svolta per ottenere l'adempimento dell'altro.

Infine, la differenza tra piano probatorio e piano sostanziale è data dalla differenza che assume, di contratto in contratto, il requisito della forma scritta: vi sono contratti dove la forma è richiesta pechè l'accordo possa ritenersi raggiunto (forma ad substantiam) e contratti dove invece la forma è richiesta solo a fini probatori (forma ad probationem).

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Contratti: firma e adempimento
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