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L'acquisto di un alloggio, con il regime agevolato della prima abitazione è un argomento che interessa la maggior parte dei cittadini.
Innanzitutto, per accedere a questa condizione, è necessario che l'immobile non sia di lusso (secondo i criteri definiti dal D.M. 2 agosto 1969), e che l'acquirente soddisfi i seguenti requisiti:
risieda o intenda trasferirsi nel comune in cui si trova l'immobile, non sia titolare di diritti (usufrutto, uso e abitazione) su un'altra abitazione sita nel comune, e che non abbia usufruito di agevolazioni (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà) su altri beni collocati sul territorio nazionale.
È evidente l'importanza di questi fattori in quanto, all'atto del rogito, verrà allegata una dichiarazione rilasciata dal soggetto che acquista.
Da questo ne consegue che, in caso di accertamento tributario, oltre alla richiesta di versamento della differenza delle imposte (registro, ipotecaria e catastale, IVA), saranno comminati: una sanzione pecuniaria, gli interessi di mora oltre ad una denuncia per dichiarazione mendace.
Un altro aspetto ugualmente importante, concerne il mantenimento di queste agevolazioni nel caso di un'eventuale vendita dell'immobile.
In questo caso, è stato inserito un termine temporale di cinque anni, ritenendo però possibile il mantenimento di questo regime se, entro un anno, si provvede all'acquisto di un altro alloggio da adibire a prima abitazione.
Anche le pertinenze, ossia i beni posti al servizio del cespite, possono rientrare in questo ambito.
L'argomento tra l'altro è inserito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n°38/E del 12 agosto 2005.
Nella fattispecie il T.U., dell'imposta sul Registro, stabilisce che le agevolazioni della prima casa spettano anche alle pertinenze, acquisite anche con atto separato, ma limitatamente a una unità per ciascuna categoria catastale (C/2 - cantine, soffitte e magazzini, C/6 - box auto, C/7 - tettoie).
In pratica ad un alloggio può essere destinato (con regime agevolato) ad esempio un solo box auto, mentre per il secondo, vale l'applicazione delle condizioni ordinarie.
Per ciò che riguarda l'ubicazione del bene, esiste una prescrizione inclusa nella Circolare 19/E del 1 marzo 2001 (paragrafo 2.2.2), che indica l'adozione di questo regime anche nel caso in cui la pertinenza è situata in prossimità dell'abitazione principale.
Questa condizione è valida se l'immobile è destinato in modo durevole a servizio ed ornamento dell'alloggio (Circolare 38/E del 12 agosto 2005 (articolo 7 - Pertinenze).
Sempre sulla stessa circolare, viene riportata un'ulteriore specificazione riguardante l'inapplicabilità di questa norma nel caso in cui il cespite è ubicato in un punto distante dal bene.
È evidente a questo punto definire cosa si intende per prossimità o distanza della pertinenza, anche in considerazione dell'acquisto di un box posto nelle vicinanze dell'alloggio.
Per questo fine è opportuno valutare ogni singolo caso, chiedendo informazioni presso un Notaio o all'Agenzia delle Entrate.
Un ultima considerazione riguarda il tema delle aree esterne al fabbricato.
Per questa condizione si riporta brevemente quanto riportato sul paragrafo 6.4 (Cessione di terreni non graffati) della Circolare 38/E succitata.
La norma prevede che non possono essere oggetto di agevolazione fiscale le aree esterne censite al catasto terreni, piuttosto che gli spazi indicati al Catasto Urbano (unitamente al bene principale).
Inoltre, la superficie di queste zone esterne deve rispettare le limitazioni indicate nel D.M. 2 agosto 1969.
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