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Conciliazione fai da te

Il procedimento di mediaconciliazione non necessita dell'assistenza legale. Al di là dell'obbligarorietà, vale sempre la pena difendersi da soli?
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MediazioneIl d.lgs n. 28/10 disciplina il così detto procedimento di mediazione.

Si tratta, in sostanza, d'un procedimento di natura stragiudiziale (ossia senza le caratteristiche tipiche dei processi), attraverso il quale le parti cercano di trovare un accordo su di una questione controversa.


Il ministero della giustizia specifica che la mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

L'accordo viene chiamato conciliazione ed è sacramentato in un verbale, il così detto verbale di conciliazione.


L'efficacia dell'accordo


Ai sensi dell'art. 12 d.lgs n. 28/2010:

Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo.

Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Unica condizione perché si possa giungere a tale risultato è che l'organismo, cui ci si è rivolti per tentare di conciliare su di una materia, sia iscritto presso un apposito elenco di organismo di conciliazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.

In mancanza di tale requisito la conciliazione è pienamente valida (due persone possono accordarsi su di una questione senza innescare questo procedimento) ma l'accordo medesimo non avrà le caratteristiche indicate dall'art. 12 appena citato.


Quali sono le materie oggetto di mediazione?


MediazioneSi può mediare su tutto ma per alcune questioni la mediazione, prima d'intraprendere una causa, è obbligatoria.

Si dice che il procedimento di mediazione rappresenti condizione di procedibilità della domanda giudiziale; in pratica senza il giudice non deve e non può giudicare.

Di ciò si trova conferma nel primo comma dell'art. 5 d.lgs n. 28/2010, che recita:

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione è giàiniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni
.


Il proprietario di casa non rispetta il contratto?
Prima di fargli causa devi tentare la conciliazione.

Il condominio delibera in modo illegittimo?
Prima d'impugnare la delibera devi tentare la conciliazione.

Il vicino non rispetta i confini?
Idem.


In conciliazione senza l'avvocato


MediazioneIl procedimento di mediaconciliazione (altro nome di questa procedura), non necessita dell'assistenza legale.

In pratica ogni cittadino, per le materie rispetto alle quali il tentativo è obbligatorio com'anche per quelle facoltative, può attivare questo procedimento senza l'aiuto dell'avvocato.

Le operazioni sono semplici: basta compilare dei moduli cartacei o dei form online ed effettuare il versamento iniziale che ha la funzione di apertura pratica.

Il difficile, spesso per alcune materie è così (si pensi ai contratti bancari), è la gestione del procedimento, ossia degli incontri con la controparte.

Non basta la capacità di raffrontarsi con altre persone e saper instaurare un dialogo costruttivo: in alcuni casi è necessario possedere specifiche competenze tecniche per portare avanti il discorso.

Diversamente questa procedura (per quanto giunge all'esito voluto dalle parti e non può imporre nulla) può avere esiti controproducenti.

Si pensi ad esempio al rifiuto di una proposta veramente equa o vantaggiosa.

È questo, quindi, il nocciolo della vicenda: difendersi da soli, in sede di conciliazione, è possibile.

Ma conviene?

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