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In quali casi un impianto fotovoltaico deve essere accatastato?

L'Agenzia del Territorio ha pubblicato una nota esplicativa per chiarire in quali casi un impianto fotovoltaico deve essere accatastato in maniera indipendente.
Pubblicato il

fotovoltaicoL'utilizzo degli impianti fotovoltaici è ormai diffuso in molte abitazioni, tanto che non è più raro distinguere la presenza dei pannelli sui tetti di molte case.

Anzi, di recente, l'utilizzo del sole e di altre fonti rinnovabili è addirittura diventato un obbligo normativo per gli edifici di nuova costruzione.

Naturalmente quanto si tratta di impianti di piccola entità, essi si configurano come pertinenza delle abitazioni, ma al di sopra di una certa consistenza l'impianto si configura come una vera e propria piccola centrale elettrica.

È allora necessario procedere all'accatastamento dell'immobile su cui sono installati i pannelli nella categoria D1 - opifici industriali.

Per chiarire quando è necessario procedere a questo accatastamento, l'Agenzia del Territorio ha recentemente pubblicato una nota esplicativa.


Accatastamento di impianti fotovoltaici


La nota n. 31892 del 22 giugno scorso è stata indirizzata ad uffici provinciali e direzioni regionali, proprio per fornire indicazioni in merito alle procedure da seguire per l'accatastamento di immobili che ospitano impianti fotovoltaici.

impianto fotovoltaico su tettoIl documento è suddiviso in tre paragrafi:
- Criteri generali per l'attribuzione della categoria e della rendita
- Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento
- La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici

È inoltre allegato un documento tecnico che contiene alcuni esempi su come inserire i fabbricati in mappa, come rappresentare in planimetria gli impianti installati sui tetti e alcuni casi particolari di intestazione dei fabbricati interessati.

Nelle note viene naturalmente specificato che ci sono alcuni casi in cui non è necessario procedere all'accatastamento dell'impianto.

Si tratta di quei casi in cui l'impianto fotovoltaico risulta architettonicamente integrato o parzialmente integrato, secondo i parametri stabiliti all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Oppure del caso in cui l'impianto risulti realizzato su aree di pertinenza comuni o esclusive di fabbricati già censiti al Catasto edilizio urbano, e che quindi non sono considerati come unità immobiliari autonome.

In queste due circostanze, infatti, gli impianti si configurano come pertinenze di edifici già regolarmente accatastati e pertanto non richiedono un accatastamento specifico.

Tuttavia è prevista la richiesta di variazione catastale, nel caso in cui l'impianto comporti una variazione della rendita catastale.

In particolare ciò avviene quando l'impianto incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, così come prevede la prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale (circolare dell'Agenzia del Territorio n. 10 del 4 agosto 2005).

impianto fotovoltaico a terraL'Agenzia specifica invece che non ha alcuna importanza che l'impianto sia amovibile e spostabile in un altro luogo, perché comunque le parti che concorrono alla formazione del reddito di un fabbricato sono considerate come immobili.

Se si presenta la necessità di individuare separatamente l'impianto dall'immobile su cui è installato, ad esempio per un trasferimento di proprietà, sarà necessario provvedere al frazionamento del fabbricato interessato, individuando i vari elementi con differenti subalterni e poi procedendo all'accatastamento separato dell'impianto.

In ogni caso non sussiste nessun obbligo di dichiarazione al catasto, nei seguenti tre casi:
- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kw (si tratta di impianti di modesta entità destinati ai consumi domestici);
- la potenza nominale complessiva, espressa in kw non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente che sia installato al suolo o che sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi tra i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi.


Ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici


Nel terzo paragrafo la nota contiene le indicazioni necessarie al riconoscimento dei requisiti di ruralità degli edifici che ospitano gli impianti fotovoltaici.

azienda agricolaIn particolare, per riconoscere tale caratteristica agli edifici costruiti su fondo agricolo, deve essere soddisfatto almeno uno dei tre seguenti requisiti:
- l'azienda agricola deve esistere, quindi si deve riscontrare la presenza di terreni e beni strumentali che siano, di fatto, correlati alla produzione agricola;
- l'energia sia prodotta dall'imprenditore agricolo nell'ambito dell'attività della sua azienda;
- l'impianto fotovoltaico sia posto nello stesso comune dove sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi.

In particolare, per il riconoscimento della correlazione tra impianto ed attività agricola, è importante che, dopo i primi 200 kw prodotti, l'energia derivi da impianti integrati. Inoltre il volume d'affari derivante dalla produzione agricola deve essere maggiore di quello ottenuto grazie al fotovoltaico e infine, entro il limite di 1 Mw, per ogni 10 kw prodotti dopo i primi 200 kw, si deve possedere un ettaro di terra destinato ad attività agricola.

Ai fabbricati ai quali vengano riconosciute le caratteristiche di ruralità, dovrà essere attribuita la categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

riproduzione riservata
Catasto e impianti fotovoltaici
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Alert Commenti
  • Celestino65
    Celestino65
    Domenica 9 Febbraio 2014, alle ore 10:35
    Una villetta con box, censita al catasto come due unità immobiliari A/2 e C/6 ha un impianto fotovoltaico di poco superiore ai 4kw che serve per il consumo domestico delle due unità. Vorrei sapere se rientra nei casi citati dalla circolare per l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione al catasto, oppure vi è un qualche obbligo. Il valore delle unità immobiliari ovviamente non viene incrementato di più del 15%. Grazie per la gentile risposta.
    rispondi al commento
  • Andrea
    Andrea
    Giovedì 16 Maggio 2013, alle ore 23:46
    ... al posto di interpretare la solita tangente da pagare a questo governo ladro, ma perché invece non andate all'agenzia del territorio e mandarli a fare in ...??? un onesto contribuente che i soldi per acquistare la terra, costruire una casa e metterci i pannelli sopra se li è sudati e oggi se li vede rubare dalla solita legge contro il popolo lavoratore.
    rispondi al commento
  • Davide Vicari
    Davide Vicari
    Lunedì 5 Novembre 2012, alle ore 18:13
    Come viene stabilito il valore catastale del terreno sul quale sono installati pannelli solari?
    In Lex settimana fiscale 21.10.2011 leggo che è pari generalmente ad euro 100 al metro quadrato, quindi emerge una rendita di euro 2 al metro quadrato. In base a quale principio?
    rispondi al commento
  • Pagliacci Paolo
    Pagliacci Paolo
    Mercoledì 31 Ottobre 2012, alle ore 17:24
    La spiegazione dell'Arch. Granata è molto chiara.
    La nota dell'Agenzia del Territorio di cui parliamo è la n. 31892 del 22 giugno 2012 conferma pienamente quanto spiegato.
    Un funzionario del catasto della mia città (Perugia) mi ha confermato che l'impianto pertinenziale ad una abitazione (su tetto o su pensilina) non va accatastato se la potenza non supera 3 kw per ogni unità abitativa di cui costituisce pertinenza.
    Per cui, ad esempio, un condominio di 5 appartamenti può istallare fino a 15 kw sul tetto, purché tale istallazione serva tutti e cinque gli appartamenti.
    Lo stesso per una villetta bifamiliare con 6 kw istallati sul tetto o su una tettoia esterna pertinenziale alla stessa (ad entrambe le abitazioni).
    Il fatto però che l'impianto non debba essere dichiarato al Catasto, non esclude che debba essere accatastata la struttura su cui poggia:
    - nel caso di istallazione su tetto il problema non si pone, perché il tetto fa parte di un'abitazione già accatastata;
    - nel caso di pensilina fotovoltaica limitrofa al fabbricato, che non sia già accatastata, questa andrà accatastata come semplice tettoia, non avendo rilevanza per il Catasto la presenza di un impianto di piccole dimensioni ad esclusivo uso domestico dell'abitazione (sempre nei limiti di 3 kw per ciascuna unità immobiliare servita).
    rispondi al commento
  • Belladelli Paolo
    Belladelli Paolo
    Giovedì 18 Ottobre 2012, alle ore 14:42
    Al punto 2 della nota n°31892 si specifica di ridederminare la rendita catastale allorchè si superi del 15% il valore catastale del fabbricato su cui sono posizionati i pannelli.
    Ma io chiedo la presente clausola vale per tutte le categorie di edifici oppure per gli immobili di categoria D la suindicata nota non è ammessa in quanto nel "D" (EDIFICI PER ATTIVITA' produttive) va inserito tutto ciò che concorre ad aumentare la redditività dello stabile?
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Belladelli Paolo
      Venerdì 19 Ottobre 2012, alle ore 09:51
      Per Belladelli Paolo: la nota non fa distinzione tra le categorie catastali, riguardo a questo punto.
      rispondi al commento
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