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Casa vacanze e affittacamere

Trasformare la propria casa in casa vacanze è una soluzione per tenere in esercizio l'abitazione, e per assicurarsi un introito con cui compensare le spese di gestione.
Pubblicato il

casa vacanze di montagnaNegli ultimi tempi si è riscontrata una forte crescita di strutture ricettive denominate case vacanze.

Questo trend si è affermato poiché, con il ricavato, il proprietario riesce a far fronte alle spese di manutenzione e gestione che un immobile, forzosamente, porta con sé.

Pensare di trasformare la propria casa in casa vacanze è una valida soluzione, quindi, per tenere in esercizio l'abitazione e per poter ricavare, a livello economico, un introito soddisfacente.

Cosa è una casa vacanze


La casa vacanze è una struttura ricettiva, spesso denominata affittacamere che, per legge, deve essere costituita al massimo da sei camere.
Queste possono essere dislocate anche in due appartamenti differenti, purché ricadenti nella stessa costruzione e ammobiliati.

Il titolare della licenza non ha l'obbligo di dimora e, in base ai servizi complementari offerti e al tipo di alloggio, la struttura è catalogata secondo tre classi.

L'attività correlata alla gestione della casa vacanze non prevede rappresentanza, ossia ogni struttura andrà gestita direttamente dal titolare della licenza.

Contrariamente a quanto avveniva fino a qualche tempo fa, ora è possibile affittare le camere anche giornalmente, essendo decaduto l'obbligo del soggiorno minimo di 7 giorni.

Documentazione istanza apertura casa vacanze


Affittacamere e casa vacanzeLe attività di affittacamere sono regolamentate da leggi regionali attraverso le quali vengono stabiliti dei requisiti minimi.

Solo possedendo tali requisiti, sarà possibile trasformare la propria abitazione in casa vacanze.

La documentazione da fornire all'Ente, per avviare l'istanza di apertura di affittacamere, comprende generalmente:

- copia del certificato di agibilità;

- copia dei titoli abilitativi edilizi;

- copia dell'attestazione di rispondenza al D.M. 236/89 in materia di superamento delle barriere architettoniche;

- copia delle certificazioni di tutti gli impianti presenti nell'abitazione;

- copia dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni antincendio;

- una planimetria indicante la distribuzione dei locali e la numerazione delle stanze;

- documentazione che attesti la piena disponibilità dei locali.


Caratteristiche igienico sanitarie della casa vacanze


La casa vacanze fondamentalmente è un'abitazione civile trasformata in struttura ricettiva.
Questo significa che tutte le case si possono adibire a casa vacanze.
Importante è valutare l'intrinseca potenzialità turistica del sito in cui ricade il bene immobile, poiché è il luogo che determina la richiesta turistica di una struttura ricettiva.

Casa vacanzePrima di avventurarsi in questa attività imprenditoriale va condotta un'analisi costi-benefici per verificare se, effettivamente, nella zona in cui ricade la nostra casa vi è una reale richiesta di alloggi per brevi periodi.

Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali e igienico sanitarie, queste rispondono ai regolamenti edilizi di ogni singolo Comune e alle relative leggi regionali.

Generalmente, rimandando sempre alla verifica di quanto previsto dal Comune in cui ricade l'abitazione, le camere devono rispondere ai seguenti requisiti:

camere da 8 mq: un posto letto;
camere da 12 mq: due posti letto;
camere da 16 mq: tre posti letto;
camere da 20 mq: quattro posti letto.

La norma stabilisce che ogni camera può ospitare al massimo quattro posti letto non sovrapponibili.

Inoltre le altezze dei locali adibiti a camera devono essere a norma del D.M. del 5 luglio 1975 e assicurare il corretto rapporto aereo-illuminante previsto per legge.

Nel caso in cui si disponesse di più case con uguali caratteristiche, una volta in possesso della licenza, questa ci permette di trasformare in casa vacanze, e gestire, anche le altre.


Classificazione della casa vacanze


Anche le case vacanze, come altre strutture ricettive, vengono distinte in funzione dei servizi di cui dispongono.
Solitamente il tipo di finitura dell'alloggio e i servizi complementari offerti ne determinano la classificazione in 1, 2 o 3 stelle.

Casa vacanze a 3 stelle


Affittacamere a tre stelleI requisiti minimi che deve possedere la casa vacanza a tre stelle sono:

-Soggiorno con superficie minima pari a 4 mq/camera;

- Tutte le camere devono disporre, internamente, di bagno privato completo;

- L'accesso alle camere deve essere riparato e non attraversato da locali destinati al titolare o a servizi;
- Gli esercizi con apertura invernale devono garantire il riscaldamento;
- Le camere devono offrire servizio di telefono, tv, frigo bar e un impianto di condizionamento;
- La cucina dell'abitazione deve essere in piena disponibilità degli ospiti;
- La colazione deve essere servita in tavoli separati, uno a camera;
- Quotidianamente va assicurato il cambio della biancheria e pulizia delle camere;
- La tariffa di soggiorno include energia elettrica e fornitura di acqua calda e fredda.


Casa vacanze a 2 stelle


Affittacamere a due stelleI requisiti minimi che deve possedere la casa vacanze a due stelle sono:

- Soggiorno con superficie minima pari a 4 mq/camera;
- Tutte le camere devono disporre, internamente, di bagno privato completo;
- L'accesso alle camere deve essere riparato e non attraversato da locali destinati al titolare o a servizi;
- Telefono e tv comune, solo se le camere ne siano sprovviste;
- Gli esercizi con apertura invernale devono garantire il riscaldamento;
- La colazione va servita in una sala comune;
- A giorni alterni va assicurato il cambio della biancheria;
- Pulizia delle camere giornaliera;
- La tariffa di soggiorno include energia elettrica e fornitura di acqua calda e fredda.


Casa vacanze a 1 stella


I requisiti della casa vacanze ad una stella sono decisamente inferiori alle precedenti, dovendo assicurare esclusivamente i servizi basilari.

- Gli esercizi con apertura invernale devono garantire il riscaldamento mentre per il periodo estivo vanno previsti dei ventilatori;
- L'accesso alle camere deve essere riparato e non attraversato da locali destinati al titolare o a servizi;
- Il bagno completo è comune ogni 4 posti letto;
- Il cambio della biancheria e la pulizia delle camere va effettuato ad ogni cambio cliente e almeno due volte a settimana;
- La tariffa di soggiorno include energia elettrica e fornitura di acqua calda e fredda.

riproduzione riservata
Casa vacanze e affittacamere
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Stefanopaladini
    Stefanopaladini
    Lunedì 11 Febbraio 2019, alle ore 11:43
    L'esercizio di "casa vacanze" è possibile svolgerlo solo a livello imprenditoriale o anche come conduzione familiare?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Stefanopaladini
      Venerdì 15 Febbraio 2019, alle ore 23:07
      E possibile entrambe le soluzioni. Se l'attività viene svolta occasionalmente si rimane  nella conduzione familiare e senza particolari obblighi. Viceversa se l'attività viene svolta in modo assidua  ed intensiva  si è assoggettati alle regole sui soggiorni  imposte dal comune. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Daniele3
    Daniele3
    Mercoledì 18 Ottobre 2017, alle ore 11:55
    Volevo avvisarsvi che la dicitura "La casa vacanze è una struttura ricettiva, spesso denominata affittacamere" è completamente errata, in quanto per le leggi sulle attività extraricettive affittacamere e case vacanza sono due cose completamente diverse.
    Tutto l'articolo è valido per gli affittacamere, non le case vacanza che non hanno limiti in numero di letti o case gestibili (se in forma imprenditoriale).
    rispondi al commento
    • Noncistocapendopiuniente
      Noncistocapendopiuniente Daniele3
      Venerdì 1 Dicembre 2017, alle ore 15:59
      Esiste il limite minimo di notti (ovvero 7)?
      O posso locare una casa vacanze anche per 2 notti? 
      Qual'è il riferimento normativo?
      rispondi al commento
      • Pasquale
        Pasquale Noncistocapendopiuniente
        Martedì 12 Dicembre 2017, alle ore 16:23
        Con la storica sentenza del Tar della Regione Lazio, del 13 giugno 2016 n. 6755, è stato messo fine ai limiti minini di pernottamento nelle strutture ricettive, imposti precedentemente. Cordiali saluti. 
        rispondi al commento
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