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Cartello di cantiere: quali informazioni deve contenere?

Il cartello è uno strumento di fondamentale importanza per fornire informazioni a passanti, vicini o organi di vigilanza in merito all'avvio di un nuovo cantiere
Pubblicato il / Aggiornato il

Cartello lavori edili: riferimenti normativi


Il cartello rappresenta il biglietto da visita di ogni cantiere: in esso sono contenute informazioni, dati, riferimenti e nominativi dei vari attori aventi responsabilità in capo ai lavori da effettuare. La sua apposizione non è pertanto una scelta ma un obbligo di legge i cui riferimenti sono contenuti all'interno del Testo unico dell'Edilizia D.P.R. 380/2001.

In particolare, nel suddetto decreto, si parla di cartello di cantiere agli articoli 20 e 27: l'art. 20, al comma 6, parlando di rilascio di permesso di costruire, dice che:

gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.


L'art. 27 comma 4, invece, in merito alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, afferma che:

gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.


Alla luce di queste due prescrizioni, si deduce che:

1) la presenza del cartello da cantiere è obbligatoria in caso di rilascio di permesso di costruire e le modalità sono contenute all'interno dei singoli regolamenti edilizi;

2) la mancata affissione è oggetto di sanzioni.


Contenuti deicartelli di cantiere


Qualora, quindi, ci trovassimo a dover dare avvio a lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione, affidandoci a un tecnico o verificando direttamente, è di fondamentale importanza consultare il regolamento edilizio del Comune di appartenenza, per verificare i contenuti e le modalità di affissione della tabella di cantiere.

In linea di massima, indipendentemente dalla forma, colori o dimensione, il cartello, in caso di lavori privati, deve contenere una serie di dati.

Cosa deve contenere il cartello di cantiere?

  • tipologia dell'intervento da realizzare (manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, risanamento igienico sanitario, nuova costruzione, etc.);

  • estremi del titolo abilitativo con la data di rilascio;

  • ente competente per il rilascio;

  • generalità del committente;

  • generalità del progettista architettonico;

  • generalità del progettista strutturale;

  • generalità del direttore dei lavori (architettonico e strutturale);

  • generalità del coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori;

  • generalità del responsabile della sicurezza;

  • generalità del direttore di cantiere;

  • generalità del progettista e D.L. impianti;

  • impresa esecutrice ed eventuali subappaltatori;

  • data di inizio dei lavori.


Cartello di cantiere
Nel caso in cui si tratti di lavori pubblici, è necessario specificare ulteriori informazioni.

Cartello di cantiere in caso di lavori pubblici

  • importo totale dei lavori con la divisione tra importi a base d'asta, importi oneri sicurezza;

  • ribasso applicato per l'aggiudicazione dell'appalto;

  • generalità del RUP responsabile unico del procedimento;

  • durata dei lavori.

Alcune delle informazioni contenute in merito alla sicurezza di cantiere sono richieste dal Testo Unico della Sicurezza, ossia il Decreto Legislativo n. 81/2008 che all'art. 90 comma 7 richiede l'indicazione delle figure dei coordinatori, in fase di progettazione e di esecuzioni, sul cartello di cantiere. Tale obbligo è in capo committente o al responsabile dei lavori.

Qual è quindi la finalità della presenza di un cartello su un luogo di lavoro, che è il cantiere?

Lo scopo è chiaramente informativo, di trasparenza, in quanto trattandosi di comunicazioni o autorizzazioni abilitative rilasciate da un ente pubblico, chiunque (privato cittadino o organo di vigilanza) deve avere accesso immediato a tali informazioni, tant'è che è sanzionabile non solo l'assenza del cartello ma anche il suo posizionamento in luogo non facilmente accessibile.

Alla luce di ciò il cartello di cantiere, unitamente alla cartellonistica di cantiere obbligatoria ai fini della sicurezza, che segnala pericoli, indicazioni e prescrizioni, deve essere esposto su strada pubblica o comunque ben visibile da tutti i passanti pubblici cittadini o organi di vigilanza.

L'ammontare della sanzione è contenuta all'interno dell'art. 44 del D.P.R. 380/2001 che:

al comma 1 afferma che si applica l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire.


Cartellonistica di cantiere
Sebbene, quindi, la norma nazionale ne stabilisca l'obbligatorietà nel solo caso del permesso di costruire, delegando poi ulteriori indicazioni ai singoli regolamenti edilizi comunali, la presenza del cartello di cantiere è sempre auspicabile, proprio per dare un segnale di assoluta trasparenza e di correttezza nello svolgimento delle lavorazioni.

A dare ulteriore testimonianza di ciò è la giurisprudenza che ha visto, con diverse sentenze di cassazione, punire a livello amministrativo e penale chi non esponeva il cartello in caso di permesso di costruire, e solo amministrativamente chi non lo apponeva in caso di lavorazioni di minore entità, ma per cui il regolamento locale prevedeva comunque l'esposizione della tabella.


Cartello cantiere: informazioni e documentazione aggiuntivi


Per avviare un cantiere, si sa, la documentazione richiesta è spesso consistente: documenti abilitativi, dichiarazioni, piani di sicurezza, autorizzazioni, comunicazioni ai vari enti.

Qualora necessario, ad esempio, dovrà essere richiesta una occupazione di suolo pubblico: se con il nostro cantiere abbiamo necessità di occupare un'area pubblica per installare ponteggi, per recinzioni, per deposito di attrezzature e materiali, dovremo ottenere un'autorizzazione da parte del Comune, il quale, se ravvisata la necessità, lo rilascerà con prescrizioni o indicazioni, come lasciare un camminamento per pedoni, oppure interdicendo il traffico per un determinato periodo, etc.

Il tutto previo pagamento di un indennizzo commisurato all'area e alla durata dei lavori.
L'autorizzazione che viene rilasciata, quindi, deve essere esposta in maniera ben visibile, in prossimità del cartello o comunque del cantiere, in maniera tale da darne immediata visibilità a cittadini e pubblici ufficiali.

Informazioni di cantiere
Un ulteriore documento che può fare da corredo al cartello, qualora richiesto, è la notifica preliminare: si tratta della comunicazione d'inizio del cantiere data all'Azienda Sanitaria Locale, alla Direzione Provinciale del Lavoro e al prefetto, obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza anche non simultanea di due o più imprese e nei quali l'entità delle lavorazioni superi i duecento uomini giorno.
Tali indicazioni sono contenute all'interno dell'art. 99 del D.lgs 81/2008 che al comma 2 afferma che

copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.


Pertanto, per comodità la copia della notifica viene spesso affissa sul cartello di cantiere o nella sua prossimità. Infine, c'è un ultimo aspetto da tenere in considerazione: oltre alle informazioni sopra descritte il cartello può contenerne anche altre, utili a fornire un quadro completo e dettagliato del cantiere che si sta avviando.

Tali informazioni, oltre che scritte possono essere visive, come ad esempio rendering della nuova costruzione o, se si tratta di un cantiere complesso, della nuova area che si realizzerà: in questo modo chi legge il cartello avrà anche una informazione visiva ed immediata della trasformazione di quel luogo, sentendosi quindi partecipe, anche se in minima parte, di un processo di cambiamento.

riproduzione riservata
Cartello di cantiere
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Adso
    Adso
    Sabato 4 Settembre 2021, alle ore 20:01
    Chiaro, ma non vengono citate le dimensioni del cartello.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Adso
      Lunedì 6 Settembre 2021, alle ore 11:36
      Nell'ambito di lavori privati di modesta entità (ristrutturazione parziale o totale di una abitazione) non ci sono dimensioni da rispettare, diversamente sono stabilite dal capitolato speciale d'appalto. Cosa diversa se trattasi di lavori pubblici le cui dimensioni minime sono di mt. 1,00x2,00. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Mhabel
    Mhabel
    Venerdì 2 Aprile 2021, alle ore 09:05
    Vorrei sapere se il cartello di cantiere deve essere esposto anche in caso di edilizia libera e quindi senza una pratica depositata in Comune e quindi nemmeno un Geometra referente?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mhabel
      Venerdì 2 Aprile 2021, alle ore 11:26
      No. Nel caso di interventi di edilizia libera non è richiesto. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Arturo5
    Arturo5
    Domenica 9 Febbraio 2020, alle ore 07:21
    Ottimo articolo, esauriente e chiaro.
    rispondi al commento
  • Theresa1
    Theresa1
    Giovedì 26 Settembre 2019, alle ore 16:55
    Volevo sapere quando il cartello di cantiere va esposto, nel senso proprio del momento.
    Faccio un esempio:
    vorrei comprare una casa su carta e vado davanti ad un cantiere con il container classico per gli agenti che vendono le case, ma non trovo da nessuna parte il cartello di cantiere, mi viene detto che va esposto dopo aver avuto l'ok dal comune e quindi l'inizio dei lavori, loro non hanno ancora avuto l'ok per iniziarli ed infatti è tutto ancora prato in zona è veramente così?
    Perché conoscenze mi dicono che dev'essere esposto almeno con il numero di pratica di richiesta lavori al comunespero di essermi spiegata bene.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Theresa1
      Lunedì 30 Settembre 2019, alle ore 12:10
      Il cartello di cantiere va esposto dopo aver materialmente conseguito il titolo abilitavito. Infatti il cartello deve contenere gli estremi del rilascio del permesso a costruire e la sua validità. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Gigi9
    Gigi9
    Giovedì 5 Settembre 2019, alle ore 22:36
    In edilizia privata, nel cartello di cantiere posso omettere il nome del committente appellandomi alla privacy? .
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Gigi9
      Lunedì 9 Settembre 2019, alle ore 23:33
      Il Garante per la protezione dei dati personali in data 3/1/2019, nel provvedimento n. 1, si è espresso favorevolmente nel considerare il DPR n. 380/2001 in particolare le norme che regolano il permesso a costruire, non equiparabile ai provvedimenti autorizzativi di carattere privato di modesto impatto urbanistico come la Scia, Cila, Cil. ecc. dove i dati sensibili del Committente sono alla mercede di tutti. Pertanto ne faccia richiesta al Suo comune di omettere il Suo nominativo e i relativi dati sulla cartellostica di cantiere. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Gigi
        Gigi Pasquale
        Martedì 10 Settembre 2019, alle ore 11:47
        Riassumendo.in base al riferimento normativo citato: "in presenza di Scia, Cila, Cil....Devo esporre anche il nome del committente nel cartello di cantiere",  mentre in presenza di solo permesso di costruire posso fare richiesta di omissione?
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Gigi
          Mercoledì 11 Settembre 2019, alle ore 15:30
          Se il Suo provvedimento autorizzativo è una Scia, Cila, Cil... ha facoltà di omettere i Suoi dati personali, facendone espressa richiesta al comune in sede di presentazione della pratica. Diversamente, cioè in  presenza di un permesso più pesante come il "permesso di costruire" lo deve riportare sul cartello. Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Nico Calvani
    Nico Calvani
    Mercoledì 10 Ottobre 2018, alle ore 13:22
    Vorrei sapere se l'importo dei lavori è sempre obbligatorio o tale obbligo vige solo per lavori pubblici?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Nico calvani
      Giovedì 11 Ottobre 2018, alle ore 17:02
      Nell'ambito privato non è obbligatorio indicare l'importo dei lavori a farsi. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Anna2
        Anna2 Pasquale
        Giovedì 1 Novembre 2018, alle ore 20:28
        Grazie Pasquale, mi puoi dire un riferimento da cui hai tratto questa informazione che mi servirebbe?
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Anna2
          Mercoledì 14 Novembre 2018, alle ore 12:03
          L'obbligo di apporre la cartellonistica più stringente, nasce in materia di lavori pubblici nel 1990 per contrastare i subappalti indiscriminati e per le infiltrazioni della criminalità organizzata.  Nell'ambito privato è obbligatorio, pena una sanzione pecuniaria ed eventualmente la sospensione dei lavori, attaccare anche una semplice stampa, ben in vista, in cui vengono riportati i dati essenziali per risalire al tipo di intervento (es. Comune di ..........,  Cila n...... del .........., pratica edilizia n. .....), il committente, il direttore dei lavori, l'impresa ed eventualmente gli esecutori degli impianti. Inoltre con la liberalizzazione di molte tipologie lavorative vengono meno anche queste informazioni. Un esempio: la rifazione completa di un bagno, impianti compresi, che non è soggetta ad alcun provvedimento autorizzativo. Cordiali saluti.   
          rispondi al commento
          • Anna2
            Anna2 Pasquale
            Mercoledì 14 Novembre 2018, alle ore 12:13
            Grazie 
            rispondi al commento
  • Chiara
    Chiara
    Giovedì 23 Febbraio 2017, alle ore 18:08
    Qual è la normativa che regola gli obblighi e i modi di affisione del cartellone di cantiere?
    Differenziandoli per lavori eseguiti in CIL CILA SCIA e Concessione..?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Chiara
      Martedì 28 Febbraio 2017, alle ore 09:05
      Nelle opere pubbliche il cartello di cantiere deve essere apposto nei punti di maggiore visibilità e, se incrocia più strade, uno per ciscuna di esse. Nell'ambito privato non vi è distinzione a seconda del tipo di provvedimento autorizzativo, l'importante che contenga il tipo e gli estremi del permesso, il committente, il responsabile dei lavori e l'impresa esecutrice. In questo caso il cartello deve essere posizionato all'ingresso della proprietà. Cordiali saluti. 
      rispondi al commento
  • Michele
    Michele
    Giovedì 16 Giugno 2016, alle ore 10:19
    Il cartello dei lavori è obbligatorio anche per lavori di ristrutturazione privata ( CILA) ?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Michele
      Domenica 19 Giugno 2016, alle ore 16:32
      No, è obbligatorio apporre (anche su un foglio di carta ben protetto dalle intemperie), all'ingresso una semplice comunicazione contenente: nomnativo del proprietario o del richiedente, l'oggetto dei lavori, gli estremi del documento autorizzativo, ed il responsabile dei lavori. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Yumapluto
    Yumapluto
    Venerdì 22 Aprile 2016, alle ore 11:36
    La ringrazio molto per la risposta...ma se il cartello l'ha tolto l'impresa edile, sono responsabile io?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Yumapluto
      Venerdì 22 Aprile 2016, alle ore 12:25
      Purtroppo la sanzione viene comminata alla proprietà e Lei dovrebbe, poi, rifarsi sulla ditta. Cordialmente.
      rispondi al commento
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