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Cambio utenze: voltura o subentro?

Cosa fare in caso di cambiamento utenze. Qual è la differenza tra subentro e voltura e quali sono le tutele previste dalla legge in caso di pagamenti non dovuti.
Pubblicato il / Aggiornato il

Allacciamento utenze


Quando ci si trasferisce in un appartamento in qualità di inquilini o nuovi proprietari, vi sono molteplici cose a cui pensare. Tra le varie pratiche da sbrigare vi è quella di provvedere all'intestazione delle bollette per le utenze di acqua, luce e gas.
Al fine di affrontare tutti i problemi di carattere burocratico è bene acquisire le nozioni basilari per poter gestire le varie questioni che si prospetteranno.

Allacciamento gas
Se si entra in una casa di nuova costruzione, ad esempio, si dovranno affrontare i problemi derivanti dall'allacciamento di gas ed energia elettrica.

La scelta del fornitore del servizio è fondamentale. Affidabilità e serietà del gestore sono di estrema rilevanza per evitare problemi in fase di attivazione e di erogazione del servizio.

Con il termine allacciamento si intende il materiale collegamento dei tubi dell'appartamento all'impianto generale di distribuzione.

Non è facile orientarsi di fronte a molteplici offerte all'apparenza tutte valide e competitive.
Avere chiare le proprie esigenze è il primo passo per trovare una soluzione adeguata alle diverse necessità.

Altro problema piuttosto frequente è dato dal comportamento dell'enteerogatore del servizio che spesso fa ricadere sul nuovo intestatario dell'utenza le morosità del precedente cliente.
Accade dunque che, ancor prima di poter attivare energia elettrica e gas, ci si trovi a dover gestire delle controversie inaspettate.

Dovendo affrontare questo marasma burocratico, è bene avere chiara la differenza tra i concetti di voltura e di subentro, termini spesso usati in maniera impropria e intorno ai quali vi è un po' di confusione.


Il subentro nelle utenze


Nel caso di subentro nelle utenze si ha l'attivazione di un nuovo contratto di fornitura da parte del nuovo cliente, seguito cessazione del contratto da parte del cliente precedente che ha richiesto la chiusura del contatore.

In questo caso, vista l'attivazione della nuova utenza, si dovranno pagare dei costi fissi a titolo di commissione imputati nella prima bolletta.

Che succede se il precedente proprietarionon ha pagato alcune fatture? Poiché siamo di fronte a due contratti diversi, il nuovo utente non sarà responsabile di eventuali inadempimenti da parte del precedente fruitore. Siamo in presenza di due rapporti contrattuali distinti che obbligano soggetti diversi.

Il fornitore del servizio, per i debiti pregressi, potrà rivolgersi unicamente al titolare del contratto disattivato. In caso di morosità del vecchio utente, l'ente erogatore, non potrà rifiutarsi di stipulare un nuovo contratto né potrà sospendere il servizio per inadempimento del precedente proprietario.

Diversa la situazione in caso di voltura poiché si ha semplicemente la sostituzione di un contraente a un altro con il mantenimento del medesimo contratto.
Vediamo di cosa si tratta.


La voltura delle utenze


La voltura consiste nella cessione del contratto di fornitura del servizio da un soggetto a un altro, senza interruzione dell'erogazione del servizio. Il nuovo acquirente (o inquilino) diventerà l'intestatario del contratto e saranno applicate le condizioni fino a quel momento in vigore.

L'interessato dovrà presentare richiesta per intestare il contratto di fornitura a proprio nome.
Contestualmente, il vecchio utente dovrà presentare richiesta per la cessazione del contratto in vigore.

La voltura permette di evitare l'interruzione del servizio e la successiva riattivazione, con dispendio di tempi e costi. Per questo, nella maggior parte dei casi è la prassi più seguita.
In applicazione delle norme relative alla cessione del contratto a terzi, il nuovo utente dovrebbe accollarsi i debiti del precedente per non vedersi sospendere il servizio, fermo restando il diritto di rivalersi sull'utente moroso.

Voltura o subentro utenze
In realtà la situazione non è così ben definita, in quanto alcuni giudici ritengono illegittimo il comportamento del gestore che sino all'estinzione delle morosità del precedente intestatario, interrompa l'erogazione del servizio. La medesima posizione è stata assunta da talune associazioni di categoria e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ha definito la voltura come la cessazione del contratto con un cliente e la contestuale stipula di altro contratto con diverso cliente.

Secondo questo orientamento, anche nell'ipotesi di voltura, ci si troverebbe di fronte a due contratti diversi con l'effetto che la ditta fornitrice non potrà pretendere dal nuovo utente i pagamenti dei debiti del precedente cliente.

Chiunque si sia trovato a saldare un debito a lui non spettante, per pressioni effettuate dall'ente fornitore, potrà rivolgersi all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato per ottenere adeguate tutele.


Cosa fare in caso di pagamento di bollette non dovute


Le richieste di pagamento effettuate al nuovo utente in forza delle morosità del precedente cliente sono una pratica altamente scorretta.

Pagamento bollette
Costringere il nuovo utente a pagare i debiti del precedente, pena la mancata attivazione o sospensione del servizio, si ritiene contrario ai principi generali in vigore nel nostro ordinamento, in particolare a quelli di buona fede e correttezza.

Nel caso in cui l'utente sia un consumatore, tale comportamento risulta anche in contrasto con la normativa a tutela del consumatore. Siamo in presenza di una pratica commerciale scorretta, comportamenti ingannevoli, omissioni di informazioni essenziali.
La vessatorietà e la scorrettezza di tale comportamento non possono essere messe in discussione.

Qualora comunque il nuovo utente abbia provveduto a effettuare il pagamento, per evitare sospensioni e contestazioni, nel termine di 10 anni potrà domandare al gestore del servizio la restituzione di quanto versato. Con lettera raccomandata o a mezzo pec si potrà chiedere il rimborso delle somme corrisposte e qualora questo non bastasse si potrà inviare una formale lettera di messa in mora per ottenere quanto dovuto, unitamente al risarcimento del danno.

In caso di comportamento illecito e mancata ottemperanza ai propri doveri da parte del fornitore del servizio si potrà, infine, presentare denuncia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Quando il nuovo utente deve pagare il debito altrui


In questa sede possiamo citare due casi in cui il nuovo utente è chiamato a rispondere legittimamente dei debiti in capo al precedente.

L'erede che effettua la voltura o il subentro nell'utenza della persona deceduta sarà responsabile anche per le somme dovute dal defunto in base alla normativa in materia di successione ereditaria.

Il comportamento del gestore del servizio non sarà infine ritenuto illecito qualora l'ente dimostri che il cambio di intestazione, effettuato magari da un familiare, era unicamente finalizzato ad ostacolare il recupero del credito.

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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Fabrizio.aperlo
    Fabrizio.aperlo
    Mercoledì 19 Maggio 2021, alle ore 10:38
    Il mio inquilino, che ha regolare contratto di locazione, ha volturato le utenze del gas e della luce regolarmente a suo nome, ma successivamente non mi ha comunicato che ha cambiato il fornitore delle utenze stesse.
    Adesso il vecchio fornitore mi chiede di pagare somme che non mi riguardano.
    È possibile che l'inquilino cambi gestore delle utenze senza comunicarlo al proprietario dell'immobile?
    rispondi al commento
  • La Gioia Romeo
    La Gioia Romeo
    Martedì 29 Ottobre 2013, alle ore 23:53
    Causa separazione, devo intestare le bollette a mia moglie che resta residente nella stessa abitazione.
    Cosa devo fare?
    Che spesa comporta cambiare solo il nominativo della bolletta?
    Ringrazio in anticipo, e se siete così gentili mi fate sapere se vale anche per luce, acqua e gas?
    Grazie.
    rispondi al commento
  • Francesca
    Francesca
    Sabato 3 Agosto 2013, alle ore 09:45
    Buongiorno, vorrei gentilmente chiedere un'informazione.
    Fra un mesetto circa farò il rogito di una casa vacanza che ho acquistato in Liguria e mi chiedevo: posso verificare io se le utenze del precedente proprietario sono state pagate?
    E se si come?
    Grazie mille, saluti.
    rispondi al commento
  • Antonella Fasano
    Antonella Fasano
    Giovedì 29 Novembre 2012, alle ore 00:32
    Sto affittando casa, cosa conviene fare: la voltura o lasciare a mio nome?
    Grazie per la cortese risposta
    rispondi al commento
    • Arch.caiazzo
      Arch.caiazzo Antonella Fasano
      Lunedì 3 Dicembre 2012, alle ore 15:37
      Per Antonella Fasano: Buongiorno, direi che dipende per la voltura; se si conosce l'inquilino ed è persona di fiducia si possono mantenere le utenze per averne il controllo completo.
      Tuttavia si deve tenere presente che in questo modo l'obbligato al pagamento rimane il titolare dell'utenza quindi la clausola sul pagamento delle varie bollette deve essere inserita nel contratto di locazione.
      Saluti In generale meglio che le utenze siano intestate all'inquilino in modo da evitare ogni questione circa l'obbligato al pagamento.
      rispondi al commento
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