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La normativa in materia di prestazioni energetiche è sempre in continuo divenire e mutamento e, per evitare di incappare in errori o di trascurare aggiornamenti e novità sul tema, è necessario fare un po' di chiarezza.
Costruire in maniera intelligente, utilizzando fonti di energia rinnovabile e con tecniche che tendono all'ottimizzazione e all'autosufficienza, è la priorità di progettisti ed imprese.
Si tratta di una priorità sia a livello etico, per tendere alla preservazione degli equilibri ambientali, che normativo.
A livello comunitario da anni si tende ad emanare direttive e leggi che unifichino le metodologie di progettazione in tutti i Paesi, in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati nel tempo più breve possibile: tra le norme della Comunità Europea, sicuramente la più famosa è il cosiddetto Piano 20-20-20 che prevede la riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, l'innalzamento al 20% della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico, entro il 2020.
Al di là del protocollo sopracitato, già dal 2002 il Parlamento Europeo si era espresso in materia diretta sulle prestazioni richieste a livello energetico degli edifici con la Direttiva 2002/91/CE, chiedendo agli Stati membri di rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti, stilare la certificazione del rendimento energetico e stabilire un controllo periodico delle caldaie e degli impianti di condizionamento.
Ad abrogare la suddetta è la più recente Direttiva2010/31/CE, che indica le procedure necessarie per il raggiungimento, entro il 2020, di emissioni quasi zero da parte degli edifici di nuova costruzione, nonché le misure per il controllo delle caratteristiche degli edifici già esistenti.
In quest'ottica vengono fissati i requisiti minimi e viene stabilita la necessità della presenza di Attestati di Prestazione Energetica, adottati e normati a livello nazionale e locale.
In Italia le procedure sono normate dal Decreto Legge 192/2005 che recepisce la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE, e dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
La recente Legge 90/2013 introduce dei cambiamenti nella materia: modifica il D.L.192/2005 introducendo l'APE -Attestato di Prestazione Energetica-, in sostituzione dell'ACE -Attestato di Certificazione Energetica-, rilasciato da un professionista abilitato e con una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare -art.6 comma 5.
A livello regionale poco è stato fatto per allinearsi alle esigenze comunitarie: solo la Liguria, la Valle d'Aosta e la Provincia di Bolzano hanno recepito la direttiva comunitaria con proprie leggi.
Le altre Regioni che non si sono espresse in materia seguiranno, prima di eventuali cambiamenti, la normativa nazionale.
Nonostante la Regione Abruzzo sia tra quelle che non possiede una normativa locale in materia energetica, e che quindi si rifà alla norma nazionale, dal 1 settembre 2013 presenta novità in materia di APE.
Per promuovere la semplificazione amministrativa è attiva la procedura telematica di trasmissione degli APE, che sostituisce l'invio cartaceo degli stessi.
Si tratta di un Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici della Regione Abruzzo realizzato in collaborazione con ENEA, il cuiaccesso avviene mediante una sezione del portale istituzionale della Regione Abruzzo.
Anche nella definizione dei professionisti abilitati non esiste una legge regionale che disciplini la materia: per questo motivo i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici sono individuati ai sensi della normativa nazionale vigente, ossia il D.P.R. 75/2013, nel quale i requisiti per la redazione dell'APE sono individuati in: laurea in ingegneria, architettura, agraria, scienze forestali, diploma in perito industriale, geometra e perito agrario, abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione al proprio ordine o collegio professionale.
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