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Ascensori esterni e distanze minime tra le costruzioni

Una sentenza del Consiglio di Stato esclude dal concetto di costruzione gli ascensori esterni ritenendo non applicabili le disposizioni sulle distanze tra immobili.
Pubblicato il

Ascensori esterni alla volumetria del fabbricato


Istallazione di ascensore Kone su edificio esistenteSpesso siamo abituati, tecnici dall'occhio attento o meno, a rilevare in edifici storici o villette isolate a più piani, la presenza di volumi esterni in vetro e acciaio o con pannellature in alluminio, che costituiscono i vani per ascensori o montacarichi a servizio delle utenze che impegnano ed utilizzano tali costruzioni.

Numerosi infatti sono gli interventi, soprattutto nei centri storici delle città, legati alla istallazione di ascensori esterni alla volumetria del fabbricato per consentire il collegamento agevole dei livelli in edifici che, per l'età o per motivi progettuali preliminari, ne risultano sprovvisti.

Non tratteremo in questo articolo le diverse e numerose tipologie offerte oggi dal mercato e che consentono, ormai in quasi tutte le situazioni di fatto, di ottenere la soluzione ottimale volta al giusto connubio tra l'estetica e la funzionalità dell'opera da istallare.

L'attenzione è invece posta su un particolare aspetto normativo, relativo alle distanze minime tra le costruzioni, regolate dal Codice Civile, da rispettare o non rispettare a seconda del caso e, sulla necessità che è legata a queste istallazioni di rispondere a specifiche esigenze dei portatori di handicap.


Aspetti normativi di riferimento


Per quanto riguarda questo aspetto, ed in particolare le esigenze dei portatori di handicap, la disciplina di riferimento è la Legge 9 gennaio 1989, n.13 titolata Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Tale normativa può fornire un criterio di interpretazione che risulta fondato, anche in merito a eventuali conflitti che facciano riferimento ad edifici esistenti, pur se rivolta a progetti relativi ai nuovi edifici o alla ristrutturazione di interi edifici.

Art. 873 CC - Illustrazione di Labriola e RizziSecondo l'art. 3, comma 1 della legge, le opere aventi ad oggetto innovazioni da attuare negli edifici privati volte ad eliminare le barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

Tutto questo, proseguendo con l'art. 3, comma 2 della stessa legge, salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Nel merito e per una completa chiarezza, i citati articoli del Codice Civile recitano quanto segue:

Art. 907 CC - Illustrazione di Labriola e RizziArt.873 - Distanze nelle costruzioni - Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore;


Art.907 - Distanza delle costruzioni dalle vedute - Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art.905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.



Impianto ascensore e distanze minime tra le costruzioni


Ascensore di accesso al Vittoriano a RomaUna sentenza abbastanza recente del Consiglio di Stato, la n. 6253 del 5 dicembre 2012, ha affermato che la realizzazione di un ascensore esterno non rientra nel concetto di costruzione (di cui all'art. 873 del Codice Civile sopra citato) e quindi non possono essere applicabili ad esso le disposizioni in tema di distanze tra gli immobili.

Il caso analizzato, nello specifico, faceva riferimento ad una richiesta di permesso di costruire intesa alla realizzazione di un ascensore, che venne respinta dall'Amministrazione comunale.
Secondo il Comune, all'intervento osterebbe il disposto dell'art. 79, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a mente del quale in tema di realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche - e facendo eccezione all'ordinario regime di deroga alle norme sulle distanze - è fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Il ricorso proposto dagli istanti presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente venne respinto e motivato da aspetti legati principalmente sia alla tutela della salute e della vita di relazione dei portatori di handicap, che viene definito non un valore assoluto e incondizionato anche se di primaria importanza e, quindi, soggetto a subire delle limitazioni nella tutela di valori di pari rilevanza; inoltre che, a fronte della prevalenza delle ragioni del portatore di handicap rispetto ai soggetti residenti nel medesimo edificio, non poteva dirsi lo stesso per gli immobili limitrofi e per gli interessi quindi di soggetti diversi.

In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, che accoglieva l'appello degli istanti, si è precisato quindi l'estraneità dell'ascensore oggetto della richiesta di permesso di costruire Miniascensore dell'azienda Encasaalla nozione di costruzione di cui all'art. 873 cod. civ., e quindi l'inapplicabilità ad esso delle disposizioni in tema di distanze dallo stesso poste.

In particolare, l'impianto di ascensore rientra tra i cosiddetti volumi tecnici, al pari di quelli che servono le condotte idriche e termiche, o tra gli impianti strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell'immobile, per i quali non devono trovare applicazione le disposizioni in materia di distanze tra le costruzioni.

Con riferimento a quanto riportato in quest'articolo e per ottenere maggiori informazioni sugli ascensori esterni si riportano di seguito alcune aziende che trattano tali impianti nello specifico:

- Kone Spa

riproduzione riservata
Ascensori esterni e distanze minime
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Carlo
    Carlo
    Lunedì 11 Aprile 2022, alle ore 15:31
    Dovrei costruire un ascensore esterno (montacarichi) in riferimento alle barriere architettoniche, l'unica posizione possibile sarebbe abbattere parte dei balconi esistenti di circa 1,20 mt,..al confine però ho una rimessa del vicino (rimarrebbe 2,50 mt di luce).
    So che va in deroga per il comune ma non vorrei rischiare sorprese dal codice civile. Grazie a chi mi saprà indicare per un buon consiglio.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Carlo
      Mercoledì 13 Aprile 2022, alle ore 17:09
      Le consiglio di fare una bella riproduzione di un "rendering" dell'immagine futura della struttura proiettata sull'attuale stato di fatto e di parlarne con il vicino, rendendo in modo chiaro le esigenze e le motivazioni del Suo progetto.  Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Maurizio
    Maurizio
    Martedì 7 Dicembre 2021, alle ore 21:49
    Dovrei realizzare un ascensore esterno su suolo pubblico,per abbattimento barriere architettoniche.
    Quali sono le normative per chiedere, il suolo al comune, avendo il vicino in totale disaccordo: in quanto le nostre abitazioni sono attaccate lateralmente e  quindi andrei a limitare la sua visibilita
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Maurizio
      Domenica 12 Dicembre 2021, alle ore 21:52
      Per la realizzazione di un ascensore esterno all’edificio, che va installato mediante l'occupazione di una porzione di suolo pubblico, è necessario il rilascio, da parte del Comune, di un atto di concessione di occupazione permanente. Attenzione è fatto salvo, in ogni caso, l’obbligo di rispettare le distanze di cui gli artt. 873 e 907 del Codice Civile. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Matteo
        Matteo Pasquale
        Domenica 12 Dicembre 2021, alle ore 22:59
        Gli articoli da te citati, si mettono in atto anche se io sono un diversamente abile e sono costretto a fare un ascensore.
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Matteo
          Martedì 14 Dicembre 2021, alle ore 12:19
          Purtroppo è così. Il comune si "apre" a tale evenienza, fatti salvi sempre i diritti dei terzi. Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Beppe4
    Beppe4
    Mercoledì 23 Ottobre 2019, alle ore 07:42
    Deve essere installato un ascensore sull'ingresso del condominio dove centralmente c'è l'accesso al palazzo e a destra e sinistra ci sono due ingressi indipendenti sempre del condominio.
    Se si a che distanza deve stare lascensore dai due ingressi indipendenti sinistro e destro?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Beppe4
      Lunedì 28 Ottobre 2019, alle ore 10:40
      L'installazione di un impianto elevatore, secondo il Consiglio di Stato, non è considerato una vera e propria costruzione ma un intervento volto ad eleminare le barriere architettoniche.  La legge dà questa possibilità in deroga rispetto alle normative locali ritenendo nulle le distanze tra le costruzioni con conseguente inapplicabilità dei vincoli posti in essere dal codice civile.   Il Tar ha anche motivato la causa della decisione legati principalmente sia alla tutela della salute e della vita di relazione dei portatori di handicap, che viene definito non un valore assoluto e incondizionato anche se di primaria importanza e, quindi, soggetto a subire delle limitazioni nella tutela di valori di pari rilevanza; inoltre che, a fronte della prevalenza delle ragioni del portatore di handicap rispetto ai soggetti residenti nel medesimo edificio, non poteva dirsi lo stesso per gli immobili limitrofi e per gli interessi quindi di soggetti diversi. Fermo restando la premessa che lascia campo libero alla decisione assembleare di condominio, ritengo che una distanza minima, dettata dal buon senso e di ragionevolezza, sia di un metro e mezzo dalle rispettive porte d'ingresso. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Domenico Clementi
    Domenico Clementi
    Mercoledì 7 Settembre 2016, alle ore 15:41
    Impianto ascensore e distanze minime tra le costruzioni (Art.873 e 907):

    Può essere istallato un ascensore esterno che nel suo percorso, ha ai lati, sia a destra che a sinistra, i balconi dei singoli condomini.

    La distanza attuale che si determinerà tra il balcone e l'ascensore è di circa cm. 150.

    Gradirei un Vostro parere
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Domenico Clementi
      Giovedì 8 Settembre 2016, alle ore 08:10
      Tecnicamente è fattibile. La cabina doppia porta laterale non comporta nessun problema. Vanno verificate staticamente le solette dei balconi e la possibilità di porre delle grate di protezione a ridosso del vano ascensore. In ultimo ma non meno importante è la larghezza dei balconi che deve essere di almeno mt. 1,20 . Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Agiu
        Agiu Pasquale
        Martedì 12 Maggio 2020, alle ore 15:45
        Potrei sapere quali sono i riferimenti normativi che cita e a cui poter attingere in merito a requisiti dimensionali specifici come quelli che cita della larghezza minima dei balconi di 1,20 mt. nel caso dell'installazione di un ascensore esterno ai cui lati vi è la presenza di balconi ?
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        • Pasquale
          Pasquale Agiu
          Giovedì 14 Maggio 2020, alle ore 13:40
          Se si è in presenza di un progetto per la realizzazione di ascensore esterno è soggetto ad una serie di pareri, tra cui l'Asl e Vigili del Fuoco, oltre a quelli noti. Le norme di progettazione seguono in generale le direttive del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, 14 giugno 1989, n.236 ed in materia di sicurezza e prevenzione incendi il D.M. 15/09/2005. Inoltre vanno consultalti le eventuali modifiche/integrazioni apportate ai sensi del Titolo V della Costituzione da parte di ciascuna regione.  Inoltre, se l'impianto è di servizio esclusivo alcune norme sono derogabili. Cordiali saluti.   
          rispondi al commento
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